Cassazione Penale, Ordinanza n. 10738/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stato esame nel merito delle doglianze, ritenute in parte manifestamente infondate e in parte generiche/indeterminate.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva riqualificato il fatto da rapina impropria tentata a rapina impropria consumata e lo aveva condannato. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che la riqualificazione in peius sarebbe stata illegittima; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era manifestamente infondata alla luce del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità richiamata, oltre a essere inammissibile perché sostanzialmente reiterativa dei motivi già dedotti in appello e già disattesi. Con gli altri motivi ha lamentato insufficienza della motivazione sulla richiesta di assoluzione, violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e manifesta contraddittorietà della motivazione rispetto agli atti processuali; la Corte ha ritenuto tali doglianze generiche e indeterminate ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicavano specificamente gli elementi posti a fondamento delle censure né consentivano di individuare i rilievi da esaminare in sede di legittimità.
Norme richiamate
La norma non impedisce, nel caso esaminato, la riqualificazione del fatto da tentato a consumato in appello, secondo l'orientamento di legittimità richiamato.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della richiesta di assoluzione; la Corte non affronta il merito della deduzione, ritenendola generica e priva di specificità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente i motivi e gli elementi a sostegno delle censure; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare pedissequamente censure già proposte in appello e già disattese dalla sentenza di merito, senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata.
- La deduzione di violazioni di legge o vizi di motivazione deve essere accompagnata da specifica indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche poste a fondamento della censura; la critica meramente assertiva o indeterminata non soddisfa i requisiti di specificità del ricorso.
- La riqualificazione del fatto da tentato a consumato, quando effettuata in conformità al dato normativo e alla giurisprudenza di legittimità, non integra di per sé violazione dell'art. 597, comma 3, c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
- In sede di legittimità non è sufficiente richiamare in modo generico una pretesa contraddittorietà con gli atti processuali: occorre individuare con precisione i passaggi della motivazione e gli specifici elementi probatori asseritamente trascurati o mal valutati.
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