Cassazione Penale, Sentenza n. 42473/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per plurimi furti d'auto (aggravati per esposizione alla pubblica fede, uso di violenza sulle cose e minorata difesa) commessi tra agosto-settembre 2021. Il ricorrente denunciava carenza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275-bis c.p.p., evidenziando in particolare che non era stato valutato il tempo intercorso dalla commissione dei fatti e che non era stata motivata la mancata applicazione della misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto la motivazione dell'ordinanza esaustiva e logica: la gravità oggettiva dei reati, la modalità organizzata e "professionale" dei furti, la programmazione accertata di ulteriori furti non consumati per cause indipendenti dagli agenti, i precedenti penali specifici e i numerosi precedenti di polizia configurano una personalità allarmante e un concreto pericolo di reiterazione, giustificando la custodia cautelare in carcere. La Corte ha altresì precisato che la valutazione negativa del tribunale del riesame sull'adeguatezza degli arresti domiciliari implica implicitamente l'impossibilità di ricorrere agli strumenti di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis (es. braccialetto elettronico). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rinvio alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
Richiamato come norma procedurale collegata al provvedimento del GIP che dispone la misura cautelare; non è stata messa in discussione la legittimità formale del provvedimento
Disciplina gli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico). La Corte ha interpretato che il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari è assorbente e implica anche l'esclusione dell'uso del presidio elettronico
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
Cass. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017 (Rv. 270463)
Precedente giurisprudenziale citato a sostegno del principio secondo cui l'esclusione degli arresti domiciliari comprende, per valutazione assorbente, l'impossibilità di ricorrere al controllo a distanza
Massime di principio
- La presenza di reati di particolare gravità, il modus operandi organizzato e "professionale" e la prova di programmazione di ulteriori reati rafforzano il fondamento del pericolo di reiterazione e giustificano misure cautelari detentive
- Il mero decorso del tempo tra il fatto e l'adozione della misura non è autonomamente decisivo: va valutato insieme agli altri elementi (modus operandi, precedenti, indizi di progettualità criminale)
- Il diniego degli arresti domiciliari da parte del giudice del riesame comporta implicitamente anche il diniego dell'uso del braccialetto elettronico se il tribunale ritiene, in termini assorbenti, che i domiciliari non sarebbero idonei a prevenire la reiterazione
- Precedenti penali specifici e numerosi precedenti di polizia hanno forte rilievo nella valutazione delle esigenze cautelari
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione occorre specificare in quale punto la motivazione sarebbe illogica o carente; la Corte di Cassazione verifica la coerenza logica e l'adeguatezza argomentativa del provvedimento impugnato
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