Cassazione Civile, Ordinanza n. 34185/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la liquidazione della quota B della pensione E.N.P.A.L.S. spettante a una lavoratrice dello spettacolo, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 in poi. La Corte d'appello di Milano aveva confermato l'accoglimento della domanda dell'assicurata, ritenendo che, per la quota B, la retribuzione pensionabile dovesse essere calcolata sulla base della retribuzione effettivamente percepita, anche se superiore al massimale di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, e che la norma applicabile fosse l'art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L'INPS ricorre per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell'art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il massimale pensionabile continui ad applicarsi anche alla quota B; che l'art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997 riguardi solo chi era privo di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o aveva optato per il sistema contributivo; che l'art. 4, comma 8, si limiti a disciplinare le aliquote di rendimento entro il limite massimo già previsto; e che il tetto retributivo non possa essere ricavato per relationem dalla disciplina generale AGO, ma resti quello dell'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché si uniformi al principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di permanenza del massimale retributivo per la quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre respinta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso proposta dalla controricorrente, escludendosi la formazione di giudicato interno sulle questioni dedotte.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
costituisce il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile rilevante anche per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo; il limite non è stato abrogato e continua a operare
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
non elimina il massimale di cui all'art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971; disciplina le aliquote di rendimento applicabili alle diverse fasce retributive, che restano però entro il tetto massimo
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
modifica il precedente limite retributivo, ma non ne determina l'abrogazione
art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997
secondo il ricorrente opera solo per gli assicurati privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 o per chi abbia optato per il sistema contributivo; la Corte richiama il motivo per escluderne l'applicabilità al caso concreto
art. 13, lett. a, d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota A della pensione, relativa alle anzianità anteriori al 1° gennaio 1993, calcolate secondo la normativa previgente
art. 13, lett. b, d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota B della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge
consente il richiamo della motivazione di precedenti di legittimità condivisi dalla Corte
richiamato dalla controricorrente nell'eccezione preliminare di inammissibilità/improcedibilità, ma la Corte esclude che dalla mancata censura su tale disposizione derivi giudicato interno
richiamato nel ragionamento della Corte come oggetto della censura dell'INPS e quale norma da interpretare nel sistema della disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto della sentenza di merito, ma solo sull'unità minima di decisione che collega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto giuridico.
- Quando una questione di diritto investe il cuore della decisione di merito, la mancata impugnazione di singole argomentazioni accessorie non preclude il controllo di legittimità sulla regola applicata dal giudice di merito.
- Nella disciplina pensionistica dei lavoratori dello spettacolo, la quota B va determinata nel rispetto del massimale retributivo previsto dalla normativa speciale, che non può ritenersi superato o abrogato se la legge successiva non lo sopprime espressamente né per incompatibilità.
- Le disposizioni sopravvenute che regolano le aliquote di rendimento o la struttura del sistema pensionistico non implicano, di per sé, l'eliminazione del limite massimo della retribuzione pensionabile, se tale limite è coerente con l'assetto complessivo della disciplina speciale.
- L'interpretazione della normativa previdenziale deve essere sistematica e coordinata, valorizzando la permanenza della disciplina speciale rispetto a quella generale quando il legislatore non abbia manifestato in modo inequivoco la volontà di sostituirla.
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