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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03671/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione riguarda due imputati ritenuti responsabili in appello di plurimi episodi di bancarotta fraudolenta nell'ambito di due società poi fallite. In particolare, la Corte d'appello ha confermato per uno di essi la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica e per bancarotta fraudolenta distrattiva relativa a più capi di imputazione; per l'altra ha confermato la responsabilità per i capi B e C, assolvendo invece solo dal capo A per non aver commesso il fatto e rideterminando la pena. I ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) vizio di motivazione sulla mancata assoluzione della seconda imputata anche per i capi B e C, contestandone il ruolo gestorio nella società; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla distrazione di una Mercedes SLK concessa in leasing, sostenendo che il bene non fosse più nella disponibilità della fallita per effetto di cessione del ramo d'azienda e che gli imputati avessero cooperato al ritrovamento; 3) vizi di motivazione sulle distrazioni di autovetture del capo C, deducendo che i veicoli non sarebbero mai usciti dal patrimonio sociale e che il successivo rinvenimento presso soggetti legati alla società ne dimostrerebbe la mancata distrazione; 4) vizi di motivazione sull'elemento soggettivo doloso nella distrazione di beni informatici, sostenendo che il mancato rinvenimento presso la sede era spiegabile con uno sfratto esecutivo; 5) vizi di motivazione sulla distrazione di somme di denaro, in particolare di euro 276.000 e di altri prelievi, deducendo che le somme sarebbero servite a pagare passività della società ceduta e che mancasse la volontà di pregiudicare i creditori; 6) e 7) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 l. fall. e delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero meri tentativi di riproporre censure di merito già esaminate e disattese dai giudici territoriali senza confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; ha reputato il quarto motivo non deducibile in sede di legittimità perché consistito in doglianze di fatto generiche e indeterminate; ha considerato manifestamente infondato il quinto motivo, poiché la sentenza impugnata aveva già logicamente escluso che i debiti della prima società fossero ricompresi nella cessione del ramo d'azienda e aveva adeguatamente valorizzato la natura distrattiva dei prelievi; ha infine dichiarato inammissibili il sesto e il settimo motivo, osservando che il diniego dell'attenuante fallimentare ex art. 219 l. fall. era conforme alla giurisprudenza di legittimità e che le censure sulle attenuanti generiche erano generiche e non confrontate con la motivazione di merito. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 219 l. fall.

    L'attenuante fallimentare non può essere parametrata al solo danno complessivo del passivo fallimentare secondo l'argomento difensivo, ma va valutata secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato dalla Corte.

  • art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Il motivo di ricorso deve indicare con specificità gli elementi posti a fondamento della censura; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

  • legge fallimentare

    Richiamata per l'attenuante prevista in materia di bancarotta.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già devolute e confutate in appello, se non accompagnate da un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze che attaccano la ricostruzione del fatto o la valutazione delle prove, senza indicare specifici errori logici o giuridici della decisione impugnata, sono inammissibili perché sottratte al sindacato di legittimità.
  • La distrazione in bancarotta può essere desunta anche da prelievi di somme e dalla sottrazione di beni strumentali o autovetture quando il giudice di merito ne accerti la fuoriuscita dalla sfera di disponibilità della fallita e la mancata giustificazione della loro destinazione.
  • Il successivo rinvenimento del bene dopo la dichiarazione di fallimento non esclude di per sé la consumazione del reato se la distrazione risulta già perfezionata anteriormente o se manca prova di un legittimo trasferimento del bene alla diversa società o a terzi.
  • Per negare l'elemento soggettivo del reato non basta allegare una spiegazione alternativa astrattamente plausibile: occorre confutare specificamente la motivazione che ha valorizzato gli indici fattuali della consapevole sottrazione dei beni ai creditori.
  • Il diniego dell'attenuante fallimentare e delle attenuanti generiche è censurabile solo con motivi specifici e argomentati; non sono sufficienti affermazioni apodittiche o generiche contestazioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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