Cassazione Civile, Ordinanza n. 22009/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rilevando l'integrale pagamento delle somme dovute in base alla definizione agevolata dei carichi pendenti. Le spese di lite sono state compensate in ragione della modalità di definizione della controversia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva deciso sulla controversia relativa ad avvisi di accertamento emessi per IRES, IVA e IRAP 2007. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante l'integrale pagamento di quanto dovuto a seguito dell'adesione alla definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016, con quietanze di pagamento, e successivamente è stata prodotta dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione circa l'integrale pagamento delle somme richieste con gli avvisi impugnati. La Corte ha quindi preso atto della sopravvenuta definizione integrale del debito tributario e della conseguente cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, D.L. n. 193/2016
definizione agevolata dei carichi pendenti
La definizione agevolata, una volta comprovato l'integrale pagamento delle somme dovute, determina la sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio avente a oggetto gli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra l'integrale pagamento delle somme dovute in forza di una definizione agevolata dei carichi pendenti, viene meno l'interesse alla decisione sul merito della lite tributaria e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta definizione integrale dell'obbligazione tributaria incidente sugli avvisi impugnati impedisce la prosecuzione del giudizio di cassazione, poiché l'oggetto della controversia risulta esaurito.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata e pagamento integrale, la compensazione delle spese è giustificata dalla modalità sopravvenuta di chiusura della lite.
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