Cassazione Penale, Sentenza n. 20599/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione/erronea applicazione dell'art. 420-ter c.p.p.: il difensore di fiducia (avv. Claudio Papagno) aveva chiesto il rinvio dell'udienza del 4/11/2022 per concomitante impegno professionale; l'udienza sarebbe stata rinviata al 7/11/2022 (solo 3 giorni dopo, con un solo giorno lavorativo utile), ma il verbale che attestava il rinvio e indicava la nuova data non sarebbe stato notificato tempestivamente al difensore, così impedendo la sua concreta partecipazione all'udienza
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 420-ter anche nel procedimento di esecuzione e ha ricordato che il legittimo impedimento del difensore giustifica il rinvio; sebbene non esista un termine dilatorio prefissato, la notifica del verbale che fissa la nuova data deve essere "sufficientemente tempestiva" per consentire la partecipazione del difensore. Nel caso di specie il verbale di rinvio non è mai stato notificato all'avv. Papagno, ciò ha determinato un vulnus insuperabile alle prerogative difensive e integrato una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari.
Norme richiamate
Si applica anche nel procedimento di esecuzione; il legittimo impedimento del difensore (anche per concomitante impegno professionale) è causa di rinvio; non esiste un termine dilatorio prefissato per il differimento, ma la notifica del verbale che fissa la nuova udienza deve essere "sufficientemente tempestiva" per permettere concretamente la partecipazione del difensore
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Violazioni che determinano un insuperabile vulnus alle prerogative difensive possono integrare una nullità generale; tale nullità è rilevabile e comporta annullamento del provvedimento impugnato
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Consente al giudice di nominare un difensore d'ufficio quando il difensore di fiducia non sia presente; tuttavia la nomina non sanifica l'eventuale mancata notifica del rinvio al difensore di fiducia e il conseguente pregiudizio alle prerogative difensive
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Individua il motivo di impugnazione dedotto (violazione di norme sul procedimento): la censura è stata formulata ai sensi di questa disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto nel ricorso di cassazione ai fini della motivazione; richiamata in relazione ai limiti dell'esposizione del motivo
Massime di principio
- L'art. 420-ter c.p.p. si applica anche nei procedimenti di esecuzione: il legittimo impedimento del difensore è causa valida per ottenere il rinvio dell'udienza
- Non esiste un termine fisso per il differimento dell'udienza, ma la notifica del verbale che fissa la nuova data deve essere "sufficientemente tempestiva" per permettere la concreta partecipazione del difensore; la mancata notifica può determinare la nullità del provvedimento
- Se il difensore di fiducia non partecipa all'udienza per mancata comunicazione del rinvio, la nomina di un difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a sanare il pregiudizio alle prerogative difensive
- La violazione delle regole di notifica che comporta un insuperabile vulnus al diritto di difesa può essere qualificata come nullità generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio
- In situazioni analoghe il rimedio praticabile è il ricorso per cassazione per violazione delle norme procedurali che tutelano la partecipazione del difensore; il giudice di legittimità valuterà la tempestività della comunicazione e l'effettivo pregiudizio alla difesa
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