Cassazione Penale, Ordinanza n. 21792/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano ripetitivi di quelli già esaminati e respinti in appello, con motivazione ritenuta immune da censure. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale di cui all'art. 341-bis c.p. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) eccessività del trattamento sanzionatorio per il discostamento dal minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero meramente reiterativi di censure già proposte in appello e già disattese dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, relativa all'oltraggio a pubblico ufficiale.
Invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la censura è stata ritenuta reiterativa e non idonea a scalfire la motivazione di merito.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente motivi già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito, senza confrontarsi con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve misurarsi con la motivazione della sentenza di merito; se la censura è meramente ripetitiva e non evidenzia un vizio effettivo della motivazione, il ricorso è inammissibile.
- Analogamente, le doglianze sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena non sono scrutinabili in cassazione quando ripropongono in modo non specifico contestazioni già disattese con motivazione congrua dal giudice di appello.
Come è indicizzato
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