Cassazione Penale, Sentenza n. 02209/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando il GUP di Rieti, li ha in parte assolti e in parte condannati per plurimi reati connessi allo spaccio di stupefacenti, alla evasione e al sequestro/confisca di beni. I motivi di ricorso contestano: (1) la valutazione probatoria sui capi A e B (si sostiene che Atwia fosse acquirente e non cessionario); (2) la sussistenza delle evasioni dagli arresti domiciliari; (3) l'identificazione degli imputati per i capi V e A6, lamentando la scarsa attendibilità del teste Tar Meghan; (4) l'esclusione del caso di lieve entità ex art. 73, commi 4 e 5 d.P.R. n. 309/1990 nonostante la quantificazione presuntiva della droga e l'assenza di indicatori organizzativi; (5) la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; (6) la sproporzione fra redditi leciti dichiarati e il valore dei beni posti sotto confisca e la violazione dell'art. 240-bis c.p. (confisca allargata), nonché la mancata considerazione dei redditi leciti derivanti da attività commerciali.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi reiterativi e manifestamente infondati, rilevando che la Corte d'appello ha compiuto valutazioni discrezionali basate su elementi probatori pertinenti: rinvenimento di dosi e denaro, messaggi e contatti telefonici, riconoscimenti fotografici e numerose dichiarazioni di acquirenti che hanno fornito riscontri reciproci. Ha confermato la valutazione dell'assenza del fatto lieve, l'esistenza delle evasioni sulla scorta delle dichiarazioni convergenti dei testimoni, e la legittimità delle confische alla luce della giurisprudenza costituzionale che ammette la confisca allargata se i beni non risultano giustificati da redditi leciti e sono sproporzionati. Per l'inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990, art. 73, commi 4 e 5
La Corte ha escluso l'applicazione del caso di lieve entità perché ha valutato la tipologia diversificata delle sostanze, l'elevato numero di acquirenti e la reiterazione delle condotte nel tempo, elementi incompatibili con la fattispecie di piccolo spaccio
La confisca allargata è stata ritenuta legittima in presenza di disponibilità patrimoniali sproporzionate rispetto ai redditi leciti dichiarati; la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano giustificato i beni sequestrati con redditi leciti sufficienti
Sentenza Corte costituzionale n. 166/2025 (richiamata)
Richiamata per il principio secondo cui la confisca allargata può applicarsi anche per spaccio di lieve entità se la sproporzione tra beni e redditi leciti è dimostrata
Massime di principio
- I giudizi di merito (valutazione delle prove, riconoscimenti fotografici, apprezzamento delle dichiarazioni dei testimoni) godono di ampia discrezionalità e la Cassazione interviene solo se emerge manifesta illogicità o violazione di legge
- La distinzione tra acquisto e cessione di droga si basa su un quadro probatorio complessivo (quantitativi, modalità di detenzione, suddivisione in dosi, contatti, movimenti di denaro e messaggi): elementi concomitanti possono consentire di inferire l'attività di spaccio anche senza prova diretta della cessione
- Per configurare il reato di evasione dagli arresti domiciliari sono rilevanti dichiarazioni convergenti e altri riscontri (identificazione del soggetto presso terzi, testimonianze indipendenti)
- L'esclusione del 'fatto di lieve entità' ex art. 73 DPR 309/1990 richiede valutazione complessiva: basse quantità da sole non escludono lo spaccio se sussistono numerosi acquirenti, reiterazione temporale o redditi/possidenze sproporzionati
- La confisca allargata ai sensi dell'art. 240-bis c.p. è ammissibile se il giudice verifica la sproporzione tra patrimoni posseduti e redditi leciti; chi contesta deve fornire prove adeguate dei redditi giustificativi
- Ricorsi che ripropongono argomentazioni già esaminate e non confutano specificamente la motivazione della sentenza impugnata rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza
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