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Sentenza

Sentenza del 14/06/2022 n. 1998 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Tributi locali - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani - Termine di decadenza di cinque anni ex art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Notifica della cartella senza previa attività di accertamento - Esclusione - Termine di decadenza di tre anni ex art. 1, comma 163, l. n. 296 del 2006

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

disputa sul termine di decadenza per la richiesta del tributo relativo alla tassa sui rifiuti (TARSU/TARI): se applicare il termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 oppure il termine triennale previsto dall'art. 1, comma 163, l. n. 296/2006. In particolare si è valutato se la notifica della cartella fosse preceduta da un avviso di accertamento (ad esempio perché il contribuente aveva omesso la denuncia obbligatoria ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993, o aveva presentato una denuncia infedele o incompleta) o se l'ente aveva proceduto senza alcuna rettifica, liquidando direttamente l'imposta e notificando la cartella.

La decisione

la Corte ha stabilito che opera il termine quinquennale ex art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 quando il Comune abbia emesso un avviso di accertamento (ad esempio per omissione, infedeltà o incompletezza della denuncia del contribuente) o comunque abbia rettificato i dati dichiarati; invece, quando l'ente non ha effettuato alcuna rettifica dei dati dichiarati e ha proceduto direttamente alla liquidazione dell'imposta e alla notifica della cartella, si applica il termine di decadenza triennale ex art. 1, comma 163, l. n. 296/2006. Applicando questo principio alla controversia, il contribuente (ricorrente) ha ottenuto il favore del giudice nel caso di notifica della cartella senza previo accertamento, con conseguente prevalenza del termine triennale.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161

    il comma 161 stabilisce il termine quinquennale di decadenza per le pretese tributarie quando è intervenuta attività di accertamento/regolarizzazione da parte dell'ente (es. avviso di accertamento per omissione o infedeltà della denuncia)

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163

    il comma 163 prevede il termine triennale di decadenza per le pretese tributarie quando l'ente non ha effettuato rettifiche ai dati dichiarati e ha proceduto direttamente alla liquidazione e alla notifica della cartella

  • decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    l'art. 70 impone obblighi di denuncia per il contribuente: l'omissione, l'infedeltà o l'incompletezza di tale denuncia giustificano l'emissione di avviso di accertamento da parte dell'ente e l'applicazione del termine quinquennale

Massime di principio

  • Verificare sempre se alla cartella è antecedente un avviso di accertamento o altra attività formale di rettifica dei dati: se sì, il termine di decadenza applicabile può essere quello quinquennale.
  • Se l'ente ha proceduto direttamente alla liquidazione e ha notificato la cartella senza alcuna rettifica o avviso di accertamento, prevale il termine triennale; quindi contestazioni basate su pretese più vecchie di tre anni possono essere fondate.
  • L'esistenza di una denuncia omessa, infedele o incompleta da parte del contribuente (ex art. 70 d.lgs. n. 507/1993) giustifica l'attività di accertamento dell'ente e l'applicazione del termine più favorevole all'amministrazione (quinquennale).
  • In fase di impugnazione controllare le date precise degli atti amministrativi (data dell'eventuale avviso di accertamento, data della liquidazione, data di notifica della cartella) per calcolare correttamente il termine di decadenza applicabile.
  • Nel dubbio, se la cartella è stata notificata oltre il termine triennale ma entro il quinquennio verificare documentazione dell'ente che dimostri l'avvenuto accertamento/rettifica: l'onere probatorio sull'esistenza dell'accertamento grava sull'amministrazione.

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