Cassazione Civile, Ordinanza n. 22972/2021 del 17/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione cumulativa di una serie di cartelle di pagamento. Il contribuente aveva contestato soprattutto l'inesistenza della notifica degli atti impositivi, ma sia nei gradi di merito sia in cassazione le censure sono risultate formulate in modo generico. In particolare, con il primo motivo il ricorrente ha insistito sull'asserita inesistenza della notifica, lamentando che la sentenza d'appello avesse valorizzato la prova, da parte del concessionario, della notifica di quasi tutte le cartelle a mani del contribuente; con il secondo motivo ha censurato la statuizione di non specificità dei motivi di appello, senza però indicare puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti; con il terzo motivo ha contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso cumulativo, senza spiegare in modo specifico quali fossero, nel caso concreto, la connessione e la contiguità delle materie trattate richieste per l'ammissibilità dell'atto cumulativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo tutte le censure inammissibili o comunque infondate per genericità e difetto di specificità. Ha quindi confermato la sentenza impugnata e condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambe le controparti resistenti, con compensazione delle spese della fase di merito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità le censure devono confrontarsi in modo puntuale con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; il mancato aggancio a ciascuna autonoma ragione della decisione rende il motivo inidoneo a provocarne la cassazione.
- La doglianza che contesti la notifica di atti impositivi o esecutivi deve essere specifica e supportata da indicazioni circostanziate: non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o generica.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando con precisione gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda la censura.
- La censura relativa alla inammissibilità del ricorso cumulativo richiede l'allegazione specifica dei presupposti di connessione e contiguità tra le pretese cumulate; in difetto, la doglianza resta generica.
- Il rigetto del ricorso comporta, oltre alla condanna alle spese, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale tributaria/para-processuale richiamata dalla Corte.
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