Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 815/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera di Giunta Regionale n. XII/1509 del 13 dicembre 2023, pubblicata in data 20 dicembre 2023 sul B.U.R.L. ed avente ad oggetto “Determinazioni conseguenti alle DD.G.R. n. XII/281 del 15.05.2023 e n. XII/642 del 17.07.2023 relative alla formazione di un elenco di soggetti idonei alla nomina di componente di Comitato Etico di Regione Lombardia” nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente alla selezione per la formazione dell''elenco degli “esperti in materia giuridica”, adottato ed allegato alla predetta Delibera, ivi compreso, in parte qua, il predetto elenco e i verbali della Commissione esaminatrice n. 1 del 2 ottobre 2023, n. 2 del 27 ottobre 2023, n. 3 del 17 novembre 2023 nonché di ogni altro atto presupposto e connesso, ivi compresa, ove occorrer possa e in parte qua, la Delibera di Giunta Regionale n. XII/281 del 15 maggio 2023 recante l''approvazione dell''avviso pubblico “per la selezione dei nominativi dei componenti dei 6 CET Lombardi di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2023 “definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali" - nomina componenti fase transitoria”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Migone De Amicis Agostino il 23/2/2024: - della Delibera di Giunta Regionale n. XII/1873 del 12 febbraio 2024 pubblicata sul B.U.R.L. del 15 febbraio 2024, avente ad oggetto “Determinazioni concernenti la nomina dei componenti dei comitati etici di Regione Lombardia ex D.M. Salute 30 gennaio 2023” nonché il suo Verbale, allegato 1 alla delibera e gli elenchi, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente avvocato Migone nei predetti elenchi e ha rigettato l''istanza di autotutela presentata dell''Avv. Migone in data 17 gennaio 2024.

Giustizia amministrativa202400365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione all'elenco degli esperti in materia giuridica e successiva mancata inclusione negli elenchi dei componenti dei Comitati etici territoriali, nonché rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione regionale che non lo aveva ammesso alla selezione per la formazione dell'elenco degli esperti in materia giuridica destinato alla nomina dei componenti dei Comitati etici territoriali della Lombardia, unitamente agli atti della Commissione esaminatrice e agli atti presupposti. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva deliberazione regionale relativa alla nomina dei componenti dei Comitati etici, nella parte in cui non lo aveva incluso negli elenchi e aveva rigettato la sua istanza di autotutela. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato una plausibile incompatibilità tra la carica ricoperta dal ricorrente presso il Centro di coordinamento nazionale dei Comitati etici territoriali e la qualità di membro del Comitato etico territoriale della Regione Lombardia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il ricorrente ha espressamente dichiarato che era venuto meno l'interesse alla decisione, poiché, considerata la durata triennale del mandato dei componenti dei sei Comitati etici territoriali e il tempo ormai in larga parte trascorso, anche un eventuale accoglimento non gli avrebbe consentito un utile inserimento nell'elenco degli idonei. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure contro la mancata ammissione, la mancata inclusione negli elenchi e il rigetto dell'autotutela. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata in forma semplificata, come indicato nell'epigrafe; il testo non specifica ulteriori profili interpretativi.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara che il protrarsi del procedimento o il decorso del tempo hanno reso non più utile l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • L'interesse alla decisione deve permanere sino alla definizione del giudizio e deve essere concreto e attuale; viene meno quando l'eventuale pronuncia favorevole non può più produrre un'utilità effettiva per il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.