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Sentenza

Sentenza n. 1560/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell’ASP di Trapani di avvio del procedimento di recupero delle differenze tariffarie relative al triennio 2007-2009, nonché nota-circolare dell’Assessorato regionale alla Salute e prospetti di calcolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’ASP di Trapani ha avviato il procedimento di recupero delle differenze tariffarie relative agli anni 2007-2009, in applicazione del D.A. n. 1977/2007, sulla base dell’indirizzo espresso dall’Assessorato regionale alla Salute. Ha dedotto: l’inapplicabilità del D.A. n. 1977/2007 e l’applicabilità delle tariffe previste dal D.A. n. 24059/1997, richiamate dal D.A. n. 336/2008; la prescrizione del credito; la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato e per l’estensione dello sconto tariffario del 2 per cento oltre il 31 dicembre 2008; l’infondatezza e l’erroneità dei calcoli dell’ASP; la lesione del legittimo affidamento, lo sviamento e l’illogicità manifesta; la tardività dell’avvio del recupero rispetto al periodo di riferimento; in via subordinata, la compensazione degli eventuali indebiti con i maggiori crediti derivanti da prestazioni extra-budget. Le amministrazioni resistenti hanno contestato le doglianze; l’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente i rapporti di dare e avere tra le parti, senza esercizio di potere amministrativo.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nota-circolare dell’Assessorato, così come gli atti di indirizzo richiamati, avesse natura meramente ricognitoria e non provvedimentale, limitandosi a dare attuazione agli esiti delle sentenze del Consiglio di Stato sugli sconti tariffari applicabili al triennio 2007-2009. Anche la nota dell’ASP è stata ricondotta a una controversia avente ad oggetto non l’esistenza del potere amministrativo o l’an del recupero, ma esclusivamente il quantum delle somme eventualmente dovute, nell’ambito di un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata. La controversia ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha inoltre precisato che l’eventuale nullità per violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere mediante ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 31, comma 4, e 114 c.p.a.; il giudice della cognizione non può convertire autonomamente l’azione in ottemperanza. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006

    gli sconti tariffari possono trovare applicazione soltanto in relazione al triennio 2007-2009

    La sentenza richiama la disposizione come base normativa degli sconti tariffari oggetto del recupero, precisando che, alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato richiamate, essi sono applicabili limitatamente al triennio 2007-2009.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La ricorrente lo ha invocato per dedurre la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato, ma il TAR ha ricondotto tale censura al rimedio dell’ottemperanza.

  • artt. 31, comma 4, e 114 c.p.a.

    La nullità per violazione o elusione del giudicato deve essere dedotta mediante ricorso per ottemperanza; il giudice della cognizione non può convertire l’azione in ottemperanza.

  • art. 11 c.p.a.

    A seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario, con conservazione degli effetti processuali secondo la disciplina della translatio iudicii.

Massime di principio

  • Quando una controversia tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata riguarda esclusivamente la quantificazione delle somme dovute a titolo di recupero di differenze tariffarie, senza contestare l’esistenza o l’esercizio di un potere autoritativo, essa attiene a un rapporto paritetico e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • Una nota-circolare o un atto di indirizzo che si limiti a ricognire gli effetti di precedenti pronunce giurisdizionali e a invitare le amministrazioni competenti ad applicarle, senza introdurre una disciplina innovativa o esercitare un autonomo potere autoritativo, non ha natura provvedimentale lesiva.
  • La contestazione della violazione o dell’elusione di un giudicato deve essere proposta con il ricorso per ottemperanza; il giudice della cognizione non può convertire d’ufficio l’azione di annullamento in un’azione di ottemperanza.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneOttemperanza e commissario ad acta

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