Sentenza n. 14179/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 23 giugno 2025 del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Comando Provinciale Vigili del fuoco di -OMISSIS-, con cui è stata comunicata al ricorrente “l’esclusione dalla procedura di assunzione in ragione della mancanza del requisito d’età richiesto dall’art. 3, comma 1, lettera c, del decreto dipartimentale n. 362/22 alla data di pubblicazione del bando”; - della nota del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 13 giugno 2025 trasmessa al Comando di -OMISSIS- il 14 giugno successivo (acquisita al prot. n. -OMISSIS-) con cui è stato disposto di “non procedere con l’assunzione del predetto candidato in quanto lo stesso non possiede il requisito dell’età richiesto dall’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto dipartimentale n. 362 del 21 novembre 2022, alla data di pubblicazione del bando del centro per l’impiego di -OMISSIS-”; - nonché delle previsioni contenute nell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. n. 167 del 2019 e nel Paragrafo del bando denominato “requisiti”, nella parte in cui stabiliscono il limite massimo di età di 45 anni per partecipare alla selezione; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché incognito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note ministeriale e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco recanti l'esclusione dalla procedura di assunzione per superamento del limite di età di 45 anni, nonché la clausola del bando e la previsione regolamentare che stabilivano tale limite
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo essere stato ammesso alla procedura ex art. 16 l. n. 56/1997, inserito nella graduatoria e avviato alle prove di idoneità per tre posti di operatore del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, è stato escluso perché, secondo l'amministrazione, non possedeva il requisito dell'età previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del decreto dipartimentale n. 362/2022 alla data di pubblicazione del bando. Ha dedotto, con il primo motivo, la violazione della direttiva 2000/78/CE, dell'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997, del d.lgs. n. 216/2003 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché discriminazione per età, irragionevolezza, illogicità, travisamento, disparità di trattamento e violazione della par condicio, sostenendo l'illegittimità del limite anagrafico di 45 anni per le mansioni di operatore e assistente. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.M. Interno n. 167/2019, sostenendo che, anche secondo il tenore letterale della clausola, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande aveva 45 anni e non un'età superiore a 45 anni. Il controinteressato ha eccepito la tardività dell'impugnazione della clausola del bando, la mancata impugnazione della graduatoria definitiva e ulteriori profili relativi all'integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva sulle controversie relative alle procedure ex art. 16 l. n. 56/1997 per la costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Ha respinto le eccezioni di inammissibilità e tardività: la clausola sul limite di età era ambigua rispetto al candidato che aveva compiuto 45 anni ma non 46, non era immediatamente lesiva e la sua ambiguità era confermata dalla riammissione del candidato da parte del Centro per l'impiego; inoltre non risultava adottata una nuova graduatoria dopo l'esclusione. Il ricorso era ammissibile anche se originariamente non notificato a un controinteressato, poiché la sua identità non era immediatamente conoscibile, e l'integrazione del contraddittorio disposta dal TAR è stata eseguita nei confronti dei soggetti individuati dall'amministrazione. Nel merito, il Collegio ha ritenuto illegittimo il limite di 45 anni. L'art. 3, comma 6, l. n. 127/1997 pone il divieto generale di limiti di età per l'accesso ai concorsi pubblici, ammettendo deroghe solo se previste da regolamenti delle singole amministrazioni e giustificate dalla natura del servizio o da oggettive necessità. Anche la direttiva 2000/78/CE consente differenze di trattamento per età soltanto quando siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi siano appropriati e necessari. La mera appartenenza al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non consente però di applicare automaticamente un limite anagrafico a ogni profilo professionale: il requisito deve essere calibrato sulle mansioni concretamente svolte. Le funzioni degli operatori e degli assistenti, descritte dall'art. 70 d.lgs. n. 217/2005, sono prevalentemente basiche, di supporto operativo, tecnico-professionale, amministrativo e materiale, e l'amministrazione non ha dimostrato che il limite di età fosse necessario per assicurare la funzionalità e l'efficienza di tali mansioni. Il TAR ha quindi annullato le note del 13 e del 23 giugno 2025 e la clausola del bando relativa al limite massimo di 45 anni. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
La controversia sulle procedure per la costituzione del rapporto di impiego nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Concorre a fondare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alla procedura di assunzione esaminata.
art. 3, comma 6, l. n. 127/1997
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
Il limite di età è eccezionale e deve essere giustificato dalla natura del servizio o da oggettive necessità amministrative.
art. 6 direttiva 2000/78/CE
Gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima ... e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Una differenza di trattamento fondata sull'età è legittima solo se oggettivamente e ragionevolmente giustificata da una finalità legittima e attuata con mezzi appropriati e necessari.
considerando n. 18 direttiva 2000/78/CE
La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere i servizi di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi.
La salvaguardia del carattere operativo dei servizi di soccorso può costituire una finalità legittima, ma non giustifica automaticamente il medesimo limite di età per ogni profilo professionale.
art. 2, comma 1, lett. c), D.M. Interno n. 167/2019
La previsione regolamentare del limite massimo di 45 anni è stata ritenuta illegittima perché non adeguatamente giustificata in rapporto alle mansioni degli operatori e assistenti dei Vigili del fuoco.
art. 70 d.lgs. n. 217/2005
Le mansioni degli operatori e assistenti consistono prevalentemente in attività basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, amministrative e tecnico-manuali; tali mansioni non giustificano, in assenza di specifica dimostrazione, il limite anagrafico di 45 anni.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha consentito la fissazione immediata dell'udienza di merito in luogo della decisione cautelare separata.
Massime di principio
- Il limite di età per l'accesso agli impieghi pubblici costituisce una deroga al principio generale di libera partecipazione e può essere previsto soltanto se collegato alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione, con adeguata giustificazione.
- La mera appartenenza del candidato a un'amministrazione preposta alla sicurezza pubblica, alla difesa o ai servizi di soccorso non giustifica automaticamente un limite anagrafico uniforme: il requisito deve essere calibrato sulle mansioni concretamente riferibili alla qualifica messa a concorso.
- Una differenza di trattamento basata sull'età è compatibile con il diritto antidiscriminatorio soltanto quando persegua una finalità legittima e il limite sia oggettivamente e ragionevolmente giustificato mediante mezzi appropriati e necessari.
- Per le mansioni prevalentemente amministrative, basiche, di supporto o tecnico-manuali degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'amministrazione deve dimostrare in concreto la relazione necessaria tra il limite anagrafico e la funzionalità o efficienza del servizio; in mancanza, il limite di 45 anni è illegittimo.
- La clausola di un bando non è immediatamente lesiva e la sua impugnazione non è tardiva quando, per il suo tenore ambiguo rispetto alla posizione del candidato, non renda evidente l'esclusione e sia stata persino interpretata dall'amministrazione procedente in senso favorevole all'ammissione.
- L'identità del controinteressato deve essere effettivamente conoscibile dal ricorrente; quando emerga solo dagli atti dell'amministrazione, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio senza rendere inammissibile il ricorso originariamente non notificato al controinteressato.
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