Ordinanza n. 158/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., n. 253 del 16 aprile 2026, non notificata, resa sui ricorsi in appello riuniti nn.. 142/2025 R.G. e 591/2025 R.G..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS n. 253 del 16 aprile 2026, impugnata per revocazione, con contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza del CGARS e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi revocatori, ma il Collegio rileva che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, le doglianze non appaiono assistite dal fumus boni iuris necessario per superare la fase rescindente. Quanto al periculum in mora, la ricorrente aveva richiamato una precedente ordinanza cautelare del CGARS, ma tale richiamo è stato ritenuto non rilevante alla luce della successiva sentenza oggetto del ricorso per revocazione.
La decisione
Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per revocazione. Il diniego è fondato, in primo luogo, sull'assenza, a un esame sommario, del fumus boni iuris necessario in relazione alle doglianze revocatorie e al superamento della fase rescindente. Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza, ai fini del periculum in mora, del richiamo alla precedente ordinanza cautelare del 30 giugno 2025, n. 191, poiché nel frattempo era intervenuta la sentenza del 16 aprile 2026, n. 253, oggetto della revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale nel giudizio di revocazione; l'ordinanza respinge la sospensione per difetto di fumus boni iuris e per irrilevanza del richiamo posto a sostegno del periculum in mora.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata richiede che le doglianze appaiano, a un esame sommario, assistite da fumus boni iuris sufficiente a sostenere il superamento della fase rescindente.
- Il richiamo a una precedente ordinanza cautelare non è di per sé idoneo a dimostrare il periculum in mora quando, nel frattempo, sia intervenuta la sentenza oggetto del ricorso per revocazione e tale sopravvenienza ne abbia modificato il quadro processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →