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Ordinanza

Ordinanza n. 158/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., n. 253 del 16 aprile 2026, non notificata, resa sui ricorsi in appello riuniti nn.. 142/2025 R.G. e 591/2025 R.G..

Giustizia amministrativa202600411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelarealtro

Atto impugnato: sentenza del CGARS n. 253 del 16 aprile 2026, impugnata per revocazione, con contestuale domanda cautelare di sospensione dell'efficacia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto ricorso per revocazione contro una precedente sentenza del CGARS e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici motivi revocatori, ma il Collegio rileva che, a un sommario esame proprio della fase cautelare, le doglianze non appaiono assistite dal fumus boni iuris necessario per superare la fase rescindente. Quanto al periculum in mora, la ricorrente aveva richiamato una precedente ordinanza cautelare del CGARS, ma tale richiamo è stato ritenuto non rilevante alla luce della successiva sentenza oggetto del ricorso per revocazione.

La decisione

Il CGARS ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata per revocazione. Il diniego è fondato, in primo luogo, sull'assenza, a un esame sommario, del fumus boni iuris necessario in relazione alle doglianze revocatorie e al superamento della fase rescindente. Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza, ai fini del periculum in mora, del richiamo alla precedente ordinanza cautelare del 30 giugno 2025, n. 191, poiché nel frattempo era intervenuta la sentenza del 16 aprile 2026, n. 253, oggetto della revocazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della domanda cautelare incidentale nel giudizio di revocazione; l'ordinanza respinge la sospensione per difetto di fumus boni iuris e per irrilevanza del richiamo posto a sostegno del periculum in mora.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione, la sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza impugnata richiede che le doglianze appaiano, a un esame sommario, assistite da fumus boni iuris sufficiente a sostenere il superamento della fase rescindente.
  • Il richiamo a una precedente ordinanza cautelare non è di per sé idoneo a dimostrare il periculum in mora quando, nel frattempo, sia intervenuta la sentenza oggetto del ricorso per revocazione e tale sopravvenienza ne abbia modificato il quadro processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevocazione e opposizione di terzoAccreditamento e convenzionamento
RamiProcesso amministrativoContratti pubbliciSanità
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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