Cassazione Penale, Sentenza n. 31580/2026 del 19/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e poi con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 9 giugno 2025 alla pena di otto mesi di reclusione, ha ricorso contro la conferma della condanna per violazione delle prescrizioni imposte con misura di prevenzione ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. La difesa ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. e all'art. 75 d.lgs. 159/2011, sostenendo che la motivazione della sentenza si sarebbe riferita a un fatto diverso da quello contestato, poiché l'imputazione riguardava l'allontanamento dall'abitazione senza preavviso all'autorità di sorveglianza, mentre la condanna avrebbe in realtà valorizzato la violazione del divieto di rincasare oltre un'ora dopo il tramonto. Inoltre, nel caso concreto, il controllo era avvenuto alle 19:20 del 18 marzo 2018, solo cinque minuti dopo il decorso dell'ora dal tramonto (indicata alle 18:15), con conseguente contestazione anche della sussistenza del dolo; 2) violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la Corte di appello non aveva realmente risposto alla censura difensiva sull'elemento soggettivo: la motivazione era meramente assertiva e non si confrontava con la deduzione secondo cui la prescrizione era formulata mediante un parametro temporale quotidianamente variabile e non di immediata percezione, mentre il controllo era avvenuto a distanza minima dallo scadere del termine. Tuttavia, poiché il giudice di primo grado aveva escluso la recidiva, il termine di prescrizione era interamente decorso. Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato era estinto per prescrizione. Le ulteriori doglianze sono state dichiarate assorbite.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
norma incriminatrice per la violazione delle prescrizioni imposte con misura di prevenzione; la Corte ne ha verificato la configurabilità alla luce dell'elemento soggettivo e della concreta contestazione.
art. 192 c.p.p.
richiamato dalla difesa come parametro per censurare la valutazione della prova e l'asserito travisamento del fatto.
art. 530 c.p.p.
richiamato dalla difesa in relazione al preteso difetto di prova e alla mancata corretta valutazione del fatto contestato.
art. 131-bis c.p.
invocato dal ricorrente per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la questione è rimasta assorbita.
art. 159 d.lgs. 159/2011
non citato come norma autonoma nel testo, ma il riferimento è al codice delle misure di prevenzione; nel testo rileva la disciplina delle prescrizioni violabili ai fini dell'art. 75.
Massime di principio
- Quando la condanna per violazione di prescrizioni della misura di prevenzione si fonda su un parametro temporale variabile e non di immediata percezione, il giudice di merito deve confrontarsi in modo puntuale con la censura difensiva sull'elemento soggettivo, spiegando perché l'imputato avesse consapevolezza e volontà di violare la prescrizione.
- La motivazione è viziata se risponde in modo meramente assertivo alle deduzioni dell'appello o del ricorso, senza misurarsi con il nucleo della doglianza e senza spiegare le ragioni del superamento delle specifiche obiezioni difensive.
- Ai fini dell'integrazione del dolo nel reato di violazione delle prescrizioni di prevenzione, non basta il mero dato oggettivo del superamento del limite temporale: occorre verificare la reale consapevolezza della prescrizione e la volontà di infrangerla, tenendo conto delle concrete modalità del controllo e dell'accertabilità del termine.
- Se, una volta esclusa la recidiva, il termine prescrizionale è integralmente decorso, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, assorbendo le ulteriori questioni.
- Quando l'estinzione del reato per prescrizione è rilevabile sulla base degli atti e non occorrono ulteriori accertamenti, le censure residue su tenuità del fatto o attenuanti generiche restano assorbite.
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