Regolamento (UE) 2018/783
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regime di approvazione dell’imidacloprid alla luce delle nuove valutazioni scientifiche dell’EFSA, che evidenziano rischi elevati per le api in molti usi in campo aperto. La Commissione conclude che non possono essere esclusi ulteriori rischi senza imporre nuove restrizioni e limita quindi l’uso della sostanza alle serre permanenti, vietando gli usi all’esterno. In parallelo, vieta l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con imidacloprid, salvo il caso di impiego esclusivo in serre permanenti. Il regolamento disciplina anche i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali e per l’eventuale periodo di tolleranza.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’imidacloprid e divieto, salvo uso in serre permanenti, delle sementi conciate con prodotti contenenti tale sostanza attiva.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva imidacloprid, ai prodotti fitosanitari che la contengono, alle sementi conciate con tali prodotti e agli Stati membri nell’ambito dell’autorizzazione, modifica o revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’ambito territoriale è quello dell’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le restrizioni riguardano in sostanza gli usi all’esterno, che sono vietati, mentre restano ammessi solo gli usi come insetticida in serre permanenti o la concia di sementi destinate esclusivamente a serre permanenti, con permanenza della coltura nella serra per l’intero ciclo di vita. Sono previste misure transitorie e un periodo di tolleranza limitato; per le sementi conciate il divieto si applica dal 19 dicembre 2018.
Modifica delle condizioni di approvazione dell’imidacloprid
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione interviene sulle condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009. La misura nasce dal riesame scientifico condotto dall’EFSA, dal quale emergono rischi elevati per le api in numerosi impieghi della sostanza, in particolare in campo aperto e in relazione alla concia delle sementi.
Contesto scientifico e motivazione della modifica
La sostanza attiva imidacloprid era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE ed è quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 aveva già modificato le condizioni di approvazione, richiedendo informazioni di conferma su diversi profili di rischio per le api e gli impollinatori. Tuttavia, dopo l’esame delle informazioni supplementari fornite dal richiedente e delle conclusioni EFSA del 13 ottobre 2016 e del 28 febbraio 2018, la Commissione conclude che non è possibile escludere ulteriori rischi senza imporre nuove restrizioni.
Nuovo perimetro degli usi consentiti
La scelta regolatoria è particolarmente restrittiva: la Commissione vieta tutti gli usi all’esterno e consente soltanto gli usi come insetticida in serre permanenti oppure la concia di sementi destinate a essere utilizzate esclusivamente in serre permanenti. Inoltre, la coltura ottenuta deve restare nella serra permanente per l’intero ciclo di vita, così da evitare la reintroduzione nell’ambiente esterno.
Sementi conciate con imidacloprid
Il regolamento estende il divieto anche alle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid. Tali sementi non possono essere immesse sul mercato né utilizzate, salvo il caso in cui siano destinate soltanto a serre permanenti e la coltura rimanga sempre in serra permanente. La disposizione relativa alle sementi si applica dal 19 dicembre 2018, così da garantire un periodo di transizione.
Adempimenti per gli Stati membri e periodi transitori
Gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid entro il 19 settembre 2018. Qualora concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 19 dicembre 2018. Il regolamento mira così a coordinare la transizione nei diversi ordinamenti nazionali.
Modifica del regolamento (UE) n. 485/2013
Per quanto riguarda specificamente le sementi conciate con prodotti contenenti imidacloprid, il regolamento sopprime l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013. Ciò elimina il precedente assetto normativo su tali sementi e lo sostituisce con il nuovo divieto più rigoroso.
Condizioni tecniche e valutazione del rischio nell’allegato
L’allegato sostituisce le disposizioni specifiche applicabili all’imidacloprid nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Ai fini dell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame sull’imidacloprid e dell’addendum riveduto adottato il 27 aprile 2018. In particolare, devono prestare attenzione al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti, agli effetti sugli organismi acquatici e all’esposizione delle api tramite acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti.
Concia delle sementi e misure di riduzione del rischio
La concia delle sementi deve essere effettuata solo in strutture specializzate, le quali devono applicare le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo il rilascio di polveri durante il trattamento, l’immagazzinamento e il trasporto. Se necessario, le condizioni d’uso devono comprendere ulteriori misure di mitigazione dei rischi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma gli articoli 2 e 5 si applicano soltanto dal 19 dicembre 2018.
Disposizioni principali
Revisione delle condizioni di approvazione
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per limitare l’approvazione dell’imidacloprid ai soli usi consentiti dal nuovo testo dell’allegato. La base normativa richiamata è il regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare gli articoli 21, paragrafo 3, 49, paragrafo 2, e 78, paragrafo 2.
Divieto di usi all’esterno e limiti alle serre permanenti
Sono consentiti solo gli usi come insetticida in serre permanenti o la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. La coltura ottenuta deve rimanere all’interno di una serra permanente per l’intero ciclo di vita; gli usi all’esterno risultano vietati.
Divieto di immissione sul mercato e uso di sementi conciate
Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid non possono essere immesse sul mercato né utilizzate, salvo quando siano destinate esclusivamente a serre permanenti e la coltura resti in serra permanente per tutto il ciclo di vita. Questa disposizione si applica dal 19 dicembre 2018.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid entro il 19 settembre 2018, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza
Se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e terminare entro il 19 dicembre 2018.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013
Per le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid è soppresso l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013.
Criteri tecnici nell’allegato e cautele per la concia
L’allegato aggiorna le condizioni specifiche: solo usi in serre permanenti o per sementi destinate esclusivamente a serre permanenti; attenzione particolare al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti, alle conseguenze per gli organismi acquatici e all’esposizione delle api tramite acqua contaminata proveniente dalle serre. La concia deve avvenire solo in strutture specializzate, con le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo il rilascio di polveri durante applicazione, immagazzinamento e trasporto; possono essere richieste ulteriori misure di mitigazione dei rischi.
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