Regolamento (UE) 2018/775
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità pratiche con cui gli operatori devono indicare l’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando l’alimento reca già un’indicazione di origine diversa. Le regole mirano a evitare informazioni fuorvianti e a garantire che il consumatore riceva indicazioni chiare, leggibili e comparabili. Il testo disciplina sia il contenuto minimo dell’indicazione sia la sua presentazione grafica, prevedendo un regime transitorio e l’applicazione dal 1° aprile 2020.
Regole di applicazione per l’indicazione dell’origine o provenienza dell’ingrediente primario quando l’origine dell’alimento è già indicata.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che indicano, con qualsiasi mezzo, il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento (diciture, immagini, simboli o termini geografici), ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Riguarda i casi in cui l’origine o provenienza dell’alimento e quella dell’ingrediente primario non coincidono. Sono escluse dall’ambito di applicazione le indicazioni geografiche protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014, nonché quelle protette da accordi internazionali, e i marchi d’impresa registrati che costituiscono un’indicazione dell’origine, in attesa di norme specifiche. Sono inoltre escluse le denominazioni usuali e generiche con termini geografici la cui interpretazione comune non è un’indicazione di origine.
Indicazione dell’origine dell’ingrediente primario negli alimenti
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 attua l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011, fissando le modalità con cui va comunicata al consumatore l’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario quando l’alimento reca un’indicazione di origine diversa. La finalità è evitare pratiche informative potenzialmente fuorvianti e garantire che l’indicazione sia comprensibile, visibile e significativa per il consumatore medio.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ogni volta che il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento sia indicato attraverso diciture, illustrazioni, simboli o altri riferimenti geografici. Rilevano anche le indicazioni volontarie, non solo quelle rese obbligatorie ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011. Restano fuori dall’ambito di applicazione le denominazioni usuali e generiche con termini geografici che, secondo il significato comune, non esprimono un’indicazione di origine. Il regolamento non si applica inoltre alle indicazioni geografiche protette ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014, né ai marchi d’impresa registrati che costituiscono un’indicazione di origine, in attesa di una disciplina specifica.
Contenuto dell’obbligo informativo
Quando l’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario non coincide con quello dell’alimento, l’operatore ha due opzioni.
- Può indicare l’origine dell’ingrediente primario mediante un riferimento geografico tra quelli elencati dall’articolo 2, lettera a): "UE", "non UE" o "UE e non UE"; regioni o zone geografiche all’interno di più Stati membri o paesi terzi, se definite dal diritto internazionale pubblico o chiaramente comprensibili per il consumatore medio; zone di pesca FAO, mare o corpo idrico di acqua dolce; uno o più Stati membri o paesi terzi; regioni o altre zone geografiche all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo, se ben chiare per il consumatore medio; oppure il paese d’origine o il luogo di provenienza secondo specifiche disposizioni dell’Unione applicabili all’ingrediente primario.
- In alternativa, può usare una formulazione testuale del tipo: "(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)" oppure una dicitura equivalente per il consumatore.
Regole di presentazione
Le indicazioni rese ai sensi dell’articolo 2 devono rispettare requisiti formali di leggibilità. In particolare, i caratteri devono avere dimensioni almeno pari a quelle previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Se l’origine dell’alimento è espressa con parole, l’informazione sull’ingrediente primario deve comparire nello stesso campo visivo e con caratteri la cui altezza della x sia almeno il 75% di quella usata per l’indicazione dell’origine dell’alimento. Se l’origine dell’alimento non è espressa con parole, l’indicazione sull’ingrediente primario deve comunque essere posta nello stesso campo visivo.
Decorrenza e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° aprile 2020. È prevista una clausola di salvaguardia per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data, che possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e esclusioni
Il regolamento si applica alle indicazioni di origine o provenienza fornite con parole, immagini, simboli o altri segni che richiamano luoghi o aree geografiche, quando tali indicazioni attivano l’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Non si applica alle denominazioni usuali o generiche con termini geografici che non sono comunemente intesi come indicazione di origine. Sono escluse anche le indicazioni geografiche protette e i marchi d’impresa registrati che costituiscono indicazione dell’origine, in attesa di disciplina specifica.
Modalità di indicazione dell’origine dell’ingrediente primario
Quando l’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario non coincide con quello dell’alimento, l’indicazione può essere resa: mediante una delle zone geografiche elencate all’articolo 2, lettera a), punti i)-vi) (ad es. "UE", "non UE", singoli Stati membri o paesi terzi, regioni o zone geografiche definite o chiaramente comprensibili, zone di pesca FAO, mare o acque dolci, oppure secondo specifiche disposizioni UE applicabili all’ingrediente primario); oppure mediante la formula "(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)" o equivalenti per il consumatore.
Requisiti di presentazione
Le informazioni di cui all’articolo 2 devono essere riportate con caratteri almeno pari alle dimensioni minime previste dall’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Se l’origine dell’alimento è espressa in parole, l’indicazione sull’ingrediente primario deve comparire nello stesso campo visivo e con caratteri la cui altezza della x sia almeno il 75% di quella usata per l’indicazione dell’origine dell’alimento. Se l’origine dell’alimento non è espressa in parole, l’indicazione sull’ingrediente primario deve comunque comparire nello stesso campo visivo.
Applicazione nel tempo e disciplina transitoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° aprile 2020. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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