Regolamento (UE) 2018/774
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 aggiorna l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. L’intervento consiste nella modifica di alcune voci relative a persone ed entità già elencate, nella soppressione di due nominativi e nella rinumerazione di varie voci. Viene inoltre sostituita la voce relativa all’Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), quale entità collegata al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC).
Aggiornamento delle misure restrittive dell’Unione europea nei confronti della Siria, mediante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Riguarda le persone fisiche e le entità già inserite nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nonché la rettifica/aggiornamento dei relativi dati identificativi, motivi di inserimento e numerazione delle voci. Non introduce un nuovo quadro sanzionatorio generale, ma modifica l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in relazione alla situazione in Siria.
Aggiornamento delle misure restrittive dell’UE in considerazione della situazione in Siria
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 interviene sul regime sanzionatorio già istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012 relativo alla Siria. La finalità è aggiornare, sulla base di un riesame delle misure, le liste soggettive contenute nell’allegato II, che individuano persone ed entità sottoposte a misure restrittive.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento richiamando l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. Nei considerando si afferma che, a seguito del riesame delle misure restrittive, è opportuno modificare le voci relative a talune persone, entità e organismi presenti nell’allegato II. Il regolamento non istituisce un nuovo regime autonomo, ma adegua quello esistente.
Modifica dell’allegato II: persone fisiche
La parte A dell’allegato II è oggetto di numerose modifiche. In diversi casi vengono aggiornate le informazioni identificative, i motivi dell’inserimento e/o la data di iscrizione nell’elenco di persone ritenute coinvolte nella repressione o nel sostegno al regime siriano.
Tra i soggetti menzionati figurano, a titolo esemplificativo, esponenti militari, membri dei servizi di sicurezza, ministri, imprenditori e soggetti legati alla famiglia Assad o a strutture economiche e di sicurezza del regime. Le voci riportano elementi quali incarichi in corso o passati, ruoli nelle repressioni, sostegno finanziario o logistico al regime, e collegamenti con entità già sanzionate o con il Centro siriano di studi e ricerche scientifiche.
Soppressione e rinumerazione di alcune voci
L’allegato prevede anche la soppressione di due nominativi: Dawud Rajiha e Hassan Bin-Ali Al-Turkmani. Inoltre, per alcune persone già inserite in elenco, viene sostituito il numero della voce, con conseguente riallineamento della numerazione complessiva. Ciò riguarda, tra gli altri, Houmam Jaza'iri, Mohamad Amer Mardini, Mohamad Ghazi Jalali, Kamal Cheikha, Hassan Nouri, Mohammad Walid Ghazal, Khalaf Souleymane, Nizar Wahbeh Yazaji, Hassan Safiyeh, Issam Khalil, Ghassan Ahmed e Abdelhamid Khamis.
Modifica della voce relativa alle entità
Nella parte B dell’allegato II, la voce n. 60 relativa all’Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST), detto anche Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie (ISSAT), viene sostituita. L’entità è indicata come affiliata e controllata dal Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), già designato, e come soggetto che fornisce formazione e sostegno a quest’ultimo. Sulla base di tale collegamento, la voce continua a ricondurre HIAST alla responsabilità per la repressione violenta della popolazione civile.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi con effetto immediato sul piano operativo. In quanto regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012
L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda le liste di persone ed entità soggette a misure restrittive per la Siria.
Aggiornamento delle voci relative alle persone
Nella parte A dell’allegato II, diverse voci sono aggiornate nei dati identificativi e nei motivi dell’inserimento, con riferimento a soggetti come Amjad Abbas, Rami Makhlouf, Abd Al-Fatah Qudsiyah, Munzir Al-Assad, Iyad Makhlouf, Zoulhima Chaliche, Qasem Soleimani, Hossein Taeb, Nizar al-Asaad, Rafiq Shahadah, Tarif Akhras, Adib Mayaleh, Bassam Sabbagh, Talal Makhluf, Nazih Hassun, Imad Khamis, Emad Sabouni, Tayseer Awwad, Abdul-Salam Fajr Mahmoud, Amer al-Achi, Waleed Al Mo'allem, Bassam Hanna, Hazwan Al Wez, Adnan Abdo Al Sikhny, Abdul-Salam Al Nayef, Najm-eddin Khreit, Abdullah Khaleel Hussein, Malek Ali, Muhamad Mahalla, Tahir Hamid Khalil, Mohammad Ziad Ghriwati, Khaled Sawan, Raymond Rizq e Maher Sulaiman.
Soppressione di due nominativi
Nella parte A dell’allegato II sono soppressi i nominativi di Dawud Rajiha e Hassan Bin-Ali Al-Turkmani.
Rinumerazione di alcune voci
Per alcune persone già elencate nella parte A, i numeri di voce sono sostituiti con nuovi numeri, tra cui Houmam Jaza'iri, Mohamad Amer Mardini, Mohamad Ghazi Jalali, Kamal Cheikha, Hassan Nouri, Mohammad Walid Ghazal, Khalaf Souleymane, Nizar Wahbeh Yazaji, Hassan Safiyeh, Issam Khalil, Ghassan Ahmed e Abdelhamid Khamis.
Aggiornamento della voce relativa a HIAST
Nella parte B dell’allegato II, la voce n. 60 relativa all’Higher Institute for Applied Sciences and Technology (HIAST) è sostituita. L’entità è descritta come affiliata e controllata dal Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC), al quale fornisce formazione e sostegno; per tale ragione è considerata responsabile della repressione violenta della popolazione civile.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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