Regolamento (UE) 2018/784
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rivede in senso restrittivo l’approvazione del clothianidin alla luce delle valutazioni scientifiche sui rischi per le api e altri impollinatori. Vengono vietati gli usi all’esterno, consentendo solo impieghi in serre permanenti o per sementi destinate esclusivamente a tali serre. Il testo disciplina anche la soppressione di una precedente disposizione del regolamento (UE) n. 485/2013, i termini per l’adeguamento delle autorizzazioni nazionali e il periodo di tolleranza massimo.
Modifica delle condizioni di approvazione del clothianidin e restrizione degli usi consentiti, con divieto di impiego all’esterno e limitazioni per le sementi conciate.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva clothianidin e, per riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nonché alle sementi conciate con tali prodotti. Opera nell’ambito dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; incide sulle autorizzazioni esistenti, sulle misure transitorie nazionali e sull’immissione sul mercato e uso delle sementi conciate. Sono esclusi, di fatto, tutti gli usi all’esterno, salvo la sola ipotesi di uso in serre permanenti con coltura mantenuta per tutto il ciclo di vita all’interno della serra.
Modifica delle condizioni di approvazione del clothianidin
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione interviene sul regime di approvazione del clothianidin, sostanza attiva già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’intervento nasce dalla revisione delle informazioni scientifiche richieste con il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 e dalle successive valutazioni EFSA, dalle quali emerge che non possono essere esclusi ulteriori rischi per le api senza introdurre ulteriori restrizioni.
Contesto scientifico e motivazione della restrizione
La Commissione richiama le conclusioni EFSA del 13 ottobre 2016 e del 28 febbraio 2018, nonché l’esame da parte degli Stati membri e del comitato permanente competente. Dalle valutazioni risulta, tra l’altro, un rischio acuto elevato per le api in numerosi usi, rischi legati all’esposizione a polveri, residui in nettare e polline, colture successive e, in mancanza di dati, ai vivai forestali. La Commissione conclude che le ulteriori informazioni di conferma richieste nel 2013 non sono state fornite e che, per garantire un livello elevato di protezione della salute animale, è necessario vietare tutti gli usi all’esterno.
Ambito delle nuove condizioni di approvazione
Il regolamento modifica l’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo le disposizioni specifiche relative al clothianidin. Da tale modifica discende che possono essere autorizzati solo:
- gli usi come insetticida in serre permanenti;
- la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti.
La coltura ottenuta deve restare per tutto il suo ciclo di vita all’interno della serra permanente, con esclusione del reimpianto all’esterno.
Divieto di commercializzazione e uso delle sementi conciate
L’articolo 2 introduce un divieto espresso di immissione sul mercato e di utilizzo delle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin. L’unica deroga riguarda i casi in cui le sementi siano destinate esclusivamente a serre permanenti e la coltura rimanga in serra per l’intero ciclo di vita. Il divieto si applica a decorrere dal 19 dicembre 2018.
Obblighi per gli Stati membri e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono modificare o revocare, ove necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti clothianidin entro il 19 settembre 2018. Qualora concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 19 dicembre 2018.
Coordinamento con il regolamento (UE) n. 485/2013
Il nuovo regolamento sopprime, per le sementi conciate con prodotti contenenti clothianidin, l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013. In tal modo, il quadro previgente viene sostituito da una disciplina più restrittiva, coerente con l’esito della nuova valutazione del rischio.
Criteri tecnici per la valutazione e l’uso
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per le acque sotterranee, al rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti e all’esposizione delle api all’acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti. La concia delle sementi deve avvenire in strutture specializzate, con tecniche idonee a minimizzare il rilascio di polveri durante applicazione, stoccaggio e trasporto, e con eventuali misure di mitigazione dei rischi.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le disposizioni restrittive di cui agli articoli 2 e 5 si applicano soltanto dal 19 dicembre 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’approvazione del clothianidin
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per restringere le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin. Nell’allegato al regolamento è sostituito il testo relativo alla riga 121, con conseguente limitazione degli usi autorizzabili.
Divieto di immissione sul mercato e uso delle sementi conciate
Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin non possono essere immesse sul mercato né utilizzate, salvo che siano destinate unicamente a essere utilizzate in serre permanenti e che la coltura ottenuta rimanga per l’intero ciclo di vita all’interno di una serra permanente. Il divieto si applica dal 19 dicembre 2018.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti clothianidin entro il 19 settembre 2018, conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza limitato
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e terminare entro il 19 dicembre 2018.
Soppressione di una precedente disciplina sulle sementi conciate
Per le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 è soppresso.
Nuove condizioni specifiche nell’allegato del regolamento 540/2011
Sono consentiti solo usi come insetticida in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. La coltura ottenuta deve restare in serra permanente per tutto il suo ciclo di vita. Gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono considerare le conclusioni della relazione di esame sul clothianidin e dell’addendum riveduto, con particolare attenzione a rischio per le acque sotterranee, rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti ed esposizione delle api all’acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti.
Condizioni tecniche per la concia delle sementi
La concia deve essere effettuata solo in strutture specializzate che applichino le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo il rilascio di polveri durante applicazione, immagazzinamento e trasporto delle sementi. Le condizioni d’uso devono includere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
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