Regolamento (UE) 2018/785
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni di approvazione del tiametoxam alla luce di nuove valutazioni scientifiche sul rischio per le api. La Commissione conclude che non è possibile escludere ulteriori rischi senza restrizioni aggiuntive e, per questo, limita gli usi alla sola applicazione in serre permanenti, vietando in generale l’immissione sul mercato e l’uso di sementi conciate con prodotti contenenti la sostanza. Sono previste misure transitorie per gli Stati membri e un termine massimo per gli eventuali periodi di tolleranza.
Modifica delle condizioni di approvazione del tiametoxam e restrizione degli usi alle sole serre permanenti, con divieto generale di uso e commercializzazione di sementi conciate salvo eccezione limitata.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva tiametoxam, ai prodotti fitosanitari che la contengono e alle sementi conciate con tali prodotti nell’Unione europea. Riguarda in particolare gli operatori del settore fitosanitario, gli Stati membri competenti al rilascio, modifica o revoca delle autorizzazioni, e gli utilizzatori di sementi conciate. Le restrizioni territoriali sono generalizzate in tutti gli Stati membri; l’unica eccezione consentita è per usi in serre permanenti, con coltura mantenuta integralmente in serra per tutto il ciclo di vita. Le norme sugli articoli 2 e 5 si applicano dal 19 dicembre 2018; le misure transitorie sulle autorizzazioni devono essere adottate entro il 19 settembre 2018.
Modifica delle condizioni di approvazione del tiametoxam
Il regolamento interviene sul regime di approvazione del tiametoxam nell’ambito del quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’intervento è motivato dalle valutazioni scientifiche successive al regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, dalle quali emerge che le ulteriori informazioni di conferma richieste non sono state fornite e che non è possibile escludere ulteriori rischi per le api senza imporre ulteriori restrizioni.
Contesto scientifico e motivazione della misura
Il percorso decisionale si basa su più passaggi di consultazione e revisione: il richiedente ha presentato informazioni supplementari sugli effetti sulla api; la Spagna, quale Stato membro relatore, ha trasmesso una valutazione; EFSA ha pubblicato una relazione tecnica nel 2016 e, successivamente, conclusioni aggiornate nel 2018 sulla revisione inter pares della valutazione del rischio per le api in relazione agli usi del tiametoxam come trattamento delle sementi e in forma granulare. La Commissione, preso atto di tali esiti, conclude che per garantire un livello elevato di protezione della salute animale e in particolare delle api è necessario vietare gli usi all’esterno.
Ambito delle nuove restrizioni
L’elemento centrale della disciplina è la limitazione degli usi del tiametoxam alle serre permanenti. Sono autorizzabili solo:
- gli usi come insetticida in serre permanenti;
- la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. Inoltre, la coltura ottenuta deve rimanere all’interno di una serra permanente per l’intero ciclo di vita, così da escludere reimpianto o esposizione all’esterno.
Sementi conciate: divieto di commercializzazione e utilizzo
Il regolamento estende la logica restrittiva anche alle sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiametoxam. Tali sementi non possono essere immesse sul mercato né utilizzate, salvo il caso in cui siano destinate esclusivamente a serre permanenti e la coltura resti sempre in serra permanente. La disposizione differita si applica dal 19 dicembre 2018, così da concedere un periodo transitorio.
Obblighi per gli Stati membri e periodo di tolleranza
Gli Stati membri devono adeguare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tiametoxam entro il 19 settembre 2018, procedendo alla modifica o revoca delle autorizzazioni ove necessario. Se viene concesso un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso deve essere il più breve possibile e terminare comunque entro il 19 dicembre 2018.
Coordinamento con il regolamento (UE) n. 485/2013
Per le sementi conciate con prodotti contenenti tiametoxam, l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 viene soppresso. In tal modo la disciplina precedente sulle sementi conciate viene riallineata al nuovo regime, più restrittivo, introdotto dal presente regolamento.
Criteri tecnici di valutazione e precauzioni operative
Nell’applicazione dei principi uniformi di valutazione dei prodotti fitosanitari, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul tiametoxam e dell’addendum riveduto adottato il 27 aprile 2018. La valutazione deve concentrarsi in particolare su:
- rischio per le acque sotterranee;
- rischio per gli organismi acquatici;
- rischio per api e bombi liberati per l’impollinazione in serre permanenti;
- esposizione delle api attraverso il consumo di acqua contaminata proveniente dalle serre permanenti. La concia del tegumento deve inoltre avvenire soltanto in strutture specializzate, che applichino le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo il rilascio di polveri durante applicazione, stoccaggio e trasporto delle sementi. Le condizioni d’uso possono comprendere, se necessario, misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Tuttavia, le norme relative al divieto di immissione sul mercato e di uso delle sementi conciate e alla soppressione dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 485/2013 si applicano solo dal 19 dicembre 2018.
Disposizioni principali
Nuove condizioni di approvazione del tiametoxam
L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per limitare gli usi autorizzabili del tiametoxam. Sono consentiti solo gli usi come insetticida in serre permanenti oppure per la concia di sementi destinate a essere utilizzate esclusivamente in serre permanenti, con obbligo che la coltura rimanga in serra permanente per tutto il suo ciclo di vita.
Divieto di immissione sul mercato e uso di sementi conciate
Le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiametoxam non possono essere immesse sul mercato né utilizzate, salvo quando siano destinate unicamente a serre permanenti e la coltura ottenuta rimanga integralmente in serra permanente. La disposizione si applica dal 19 dicembre 2018.
Misure transitorie per le autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono modificare o revocare, ove necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti tiametoxam entro il 19 settembre 2018, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 19 dicembre 2018.
Soppressione della disciplina sulle sementi conciate nel regolamento (UE) n. 485/2013
Per le sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiametoxam, l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 è soppresso, coordinando così il nuovo regime restrittivo con la disciplina precedente.
Criteri di valutazione e precauzioni tecniche
Nell’applicazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione di esame sul tiametoxam e dell’addendum riveduto del 27 aprile 2018. Devono prestare particolare attenzione al rischio per le acque sotterranee, per gli organismi acquatici, per le api e i bombi liberati in serre permanenti e all’esposizione delle api all’acqua contaminata proveniente dalle serre. La concia del tegumento deve avvenire solo in strutture specializzate che adottino le migliori tecniche disponibili per ridurre al minimo il rilascio di polveri durante applicazione, stoccaggio e trasporto, con eventuali misure di mitigazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione differita
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, gli articoli 2 e 5 si applicano soltanto a decorrere dal 19 dicembre 2018.
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