Regolamento (UE) 2023/1463
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1463 della Commissione del 10 luglio 2023 che approva una modifica di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio («Landwein», «Qualitätswein», «Kabinett/Kabinettwein», «Spätlese/Spätlesewein», «Auslese/Auslesewein», «Strohwein», «Schilfwein», «Eiswein», «Ausbruch/Ausbruchwein», «Trockenbeerenauslese», «Beerenauslese/Beerenauslesewein»)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva una modifica di varie menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo trasmessa dall’Austria, dopo l’esame previsto dalla normativa UE e in assenza di opposizioni. La modifica viene quindi iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette. Il regolamento è di natura esecutiva, ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.
Approvazione della modifica di alcune menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo austriaco e iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette.
Ambito di applicazione
Si applica alle menzioni tradizionali del settore vitivinicolo elencate nel regolamento, presentate dall’Austria: "Landwein", "Qualitätswein", "Kabinett/Kabinettwein", "Spätlese/Spätlesewein", "Auslese/Auslesewein", "Strohwein", "Schilfwein", "Eiswein", "Ausbruch/Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Beerenauslese/Beerenauslesewein". L’effetto riguarda tutti gli Stati membri in quanto il regolamento è direttamente applicabile; opera dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono indicate esclusioni materiali ulteriori.
Approvazione di una modifica di menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1463 della Commissione approva la modifica di una serie di menzioni tradizionali austriache nel settore vitivinicolo. L’intervento si colloca nell’ambito della disciplina UE delle denominazioni, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali dei vini, richiamando il procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai relativi atti delegato ed esecutivo.
Ambito e oggetto della modifica
La modifica approvata riguarda le menzioni tradizionali "Landwein", "Qualitätswein", "Kabinett/Kabinettwein", "Spätlese/Spätlesewein", "Auslese/Auslesewein", "Strohwein", "Schilfwein", "Eiswein", "Ausbruch/Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese" e "Beerenauslese/Beerenauslesewein". Dal testo emerge che la domanda è stata presentata dall’Austria e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come previsto dalla procedura applicabile.
Procedimento di esame e assenza di opposizioni
I considerando precisano che la domanda è stata esaminata dalla Commissione ai sensi degli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33. Inoltre, non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. In ragione di ciò, la modifica viene considerata approvabile e idonea all’iscrizione nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Effetti giuridici e applicazione
L’articolo 1 dispone l’approvazione della modifica; l’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo chiarisce infine la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza prevedere ulteriori condizioni o deroghe.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica delle menzioni tradizionali
L’articolo 1 approva la modifica delle menzioni tradizionali "Landwein", "Qualitätswein", "Kabinett/Kabinettwein", "Spätlese/Spätlesewein", "Auslese/Auslesewein", "Strohwein", "Schilfwein", "Eiswein", "Ausbruch/Ausbruchwein", "Trockenbeerenauslese", "Beerenauslese/Beerenauslesewein" pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Base giuridica e iter di approvazione
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013. I considerando richiamano la domanda austriaca esaminata secondo gli articoli 28, paragrafi 2 e 3, e 34 del regolamento delegato (UE) 2019/33, nonché l’assenza di dichiarazioni di opposizione ai sensi dell’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Iscrizione nel registro delle menzioni tradizionali protette
Secondo il considerando 3, la modifica approvata deve essere iscritta nel registro elettronico delle menzioni tradizionali protette di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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