Regolamento (UE) 2023/1798
Regolamento delegato (UE) 2023/1798 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento delegato (UE) 2020/689 alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’esperienza maturata nell’applicazione delle regole su sorveglianza e status sanitario. Viene ampliata la possibilità di includere specie non elencate nei programmi di sorveglianza, in particolare per l’HPAI, e vengono chiarite e semplificate le condizioni per ottenere lo status di indenne da malattia e per mantenerlo nel caso della malattia di Newcastle senza vaccinazione. Le modifiche puntano a rafforzare la certezza del diritto e a rendere più flessibili le misure sanitarie nazionali.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2020/689 in materia di sorveglianza dell’influenza aviaria, status di indenne da malattia e mantenimento dello status per l’infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione.
Ambito di applicazione
Si applica negli Stati membri dell’Unione europea, ed è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Incide sulle autorità competenti e sulle modalità di sorveglianza, sui programmi di eradicazione e sulle condizioni per il riconoscimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/689, con particolare riguardo all’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e all’infezione da virus della malattia di Newcastle (NDV) senza vaccinazione. Le modifiche riguardano anche animali detenuti e selvatici di specie non elencate, quando ritenute a rischio per la sanità animale e la salute umana.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2020/689 in materia di sorveglianza e status sanitario
Il regolamento delegato (UE) 2023/1798 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/689, che integra il regolamento (UE) 2016/429 in materia di sorveglianza, programmi di eradicazione e riconoscimento dello status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti. La Commissione richiama l’esigenza di adeguare la disciplina all’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e di chiarire alcune regole sul mantenimento dello status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle (NDV) senza vaccinazione.
Finalità dell’intervento
I considerando evidenziano tre obiettivi principali: rafforzare la sorveglianza dell’HPAI, anche presso specie di mammiferi e altre specie non elencate ritenute a rischio; rendere più flessibile l’accesso allo status di indenne da malattia, ammettendo il ricorso a dati storici e di sorveglianza senza vincoli temporali; chiarire i criteri applicabili al mantenimento dello status di indenne da NDV senza vaccinazione.
Estensione della popolazione animale interessata
Con l’inserimento del nuovo articolo 4, paragrafo 3, il regolamento consente all’autorità competente di includere nella popolazione animale interessata anche animali detenuti o selvatici di specie non elencate, se ritenuti un rischio per la sanità animale e la salute umana. Si tratta di una previsione rilevante per ampliare il perimetro operativo della sorveglianza e dell’azione amministrativa in relazione alle malattie elencate.
Sorveglianza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità
L’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689 è modificato in modo significativo. La parte I assume il titolo "Sorveglianza dell’influenza aviaria negli animali" e viene precisato che la sorveglianza deve essere attuata in tutti gli Stati membri. Inoltre, la nuova sezione 10 richiede la sorveglianza dell’HPAI sugli animali detenuti e selvatici di specie non elencate quando la situazione epidemiologica indichi che tali specie possono costituire un rischio per la sanità animale e la salute umana.
Status di indenne da malattia e dati storici
Il regolamento sopprime alcune disposizioni dell’articolo 70 e dell’articolo 76 del regolamento delegato (UE) 2020/689. Secondo la logica espressa nei considerando, ciò serve a superare un’impostazione troppo rigida che, per alcune malattie, non consentiva un percorso efficace verso il riconoscimento dello status di indenne da malattia. La modifica apre la possibilità di fondare tale riconoscimento su dati storici e su dati di sorveglianza, senza limiti di tempo espressamente previsti.
Mantenimento dello status per la malattia di Newcastle senza vaccinazione
L’allegato V, parte IV, sezione 2, è riscritto per chiarire quando uno Stato membro o una zona possono mantenere lo status di indenne da infezione da NDV senza vaccinazione anche in presenza di focolai. Il mantenimento è ammesso solo se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
- l’autorità competente ha notificato un numero limitato di focolai primari nel corso di un anno civile;
- l’autorità competente ha concluso che vi è stato solo un numero limitato di focolai secondari epidemiologicamente connessi a ciascun focolaio primario;
- le misure di controllo delle malattie sono state applicate per un periodo non superiore a tre mesi per ciascun focolaio primario e per i relativi focolai secondari.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Estensione della popolazione animale interessata
All’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689 è aggiunto il paragrafo 3, che consente all’autorità competente di includere nella popolazione animale interessata animali detenuti o selvatici di specie non elencate per la pertinente malattia elencata, quando ritenga che costituiscano un rischio per la sanità animale e la salute umana.
Sorveglianza dell’HPAI negli animali
Nell’allegato II, parte I, è riformulato il titolo e viene precisato che la sorveglianza dell’influenza aviaria deve essere attuata in tutti gli Stati membri. È inoltre inserita una nuova sezione 10 che impone la sorveglianza dell’HPAI sugli animali detenuti e selvatici di specie non elencate, se la situazione epidemiologica indica che tali specie possono costituire un rischio per la sanità animale e la salute umana.
Status di indenne da malattia sulla base di dati storici e di sorveglianza
Sono soppressi all’articolo 70 i paragrafi 4, 5 e 6 e all’articolo 76 i paragrafi 3 e 4 del regolamento delegato (UE) 2020/689. La modifica, secondo i considerando, mira a consentire agli Stati membri di ottenere lo status di indenne da malattia per tutte le malattie pertinenti sulla base di dati storici e di dati relativi alla sorveglianza, senza limiti temporali.
Mantenimento dello status di indenne da NDV senza vaccinazione
Nell’allegato V, parte IV, sezione 2, il paragrafo 2 è sostituito per chiarire che lo status di indenne da infezione da NDV senza vaccinazione può essere mantenuto, in deroga alla regola generale, se l’autorità competente ha notificato un numero limitato di focolai primari nell’anno civile, se vi è stato solo un numero limitato di focolai secondari epidemiologicamente connessi a ciascun focolaio primario e se le misure di controllo sono state applicate per non più di tre mesi per ciascun focolaio primario e per i focolai secondari correlati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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