Regolamento (UE) 2023/1441
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 della Commissione del 10 luglio 2023 recante modalità dettagliate di attuazione da parte della Commissione delle procedure a norma del regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la disciplina tecnica e procedurale di dettaglio per l’applicazione del regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive. Definisce in particolare i moduli obbligatori per le notifiche in materia di concentrazioni e appalti pubblici, i termini procedurali, le modalità di trasmissione digitale, il trattamento delle informazioni riservate e l’accesso al fascicolo. Prevede inoltre regole su audizioni, ispezioni, osservazioni delle imprese oggetto di indagine, impegni, trasparenza e obblighi di comunicazione. Il testo è completato da due allegati con i moduli FS-CO e FS-PP.
Regolamento di esecuzione che disciplina le modalità procedurali e i moduli standard per l’attuazione, da parte della Commissione, del regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure avviate dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) 2022/2560 in materia di controllo delle concentrazioni e di contributi finanziari esteri nell’ambito di procedure di appalto pubblico, nonché alle indagini approfondite, audizioni, ispezioni, proposte di impegni, accesso al fascicolo, riservatezza, calcolo dei termini e trasmissione/firma dei documenti. Riguarda le imprese e le persone tenute a notificare, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, gli Stati membri, i paesi terzi che hanno concesso la sovvenzione estera e, in taluni casi, consulenti esterni ed esperti designati. Si applica nell’Unione europea e disciplina anche notifiche riferite a operazioni o procedure con elementi extraterritoriali rilevanti ai fini del regolamento di base. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441: modalità procedurali per le sovvenzioni estere distorsive
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 completa il regolamento (UE) 2022/2560 sui contributi finanziari esteri che distorcono il mercato interno, fissando regole operative per notifiche, indagini, audizioni, impegni, accesso al fascicolo e gestione della riservatezza. La finalità è rendere applicabile in modo uniforme il nuovo sistema di controllo delle sovvenzioni estere, sia nelle concentrazioni sia nelle procedure di appalto pubblico.
Ambito di applicazione
Il testo si applica alle procedure della Commissione relative a concentrazioni e appalti pubblici soggetti al regolamento di base, incluse le indagini preliminari e approfondite, le decisioni con impegni, le misure provvisorie e le decisioni di divieto o di rimedio. Coinvolge le parti notificanti, le imprese oggetto di indagine, gli Stati membri, i paesi terzi concedenti la sovvenzione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori e, per l’accesso al fascicolo, consulenti ed esperti esterni designati.
Notifiche di concentrazioni
Per le concentrazioni, la notifica deve essere presentata dalle parti notificanti mediante il modulo FS-CO di cui all’allegato I. Le notifiche possono essere congiunte e devono contenere documenti giustificativi; la lingua è una lingua ufficiale dell’Unione e, salvo accordo diverso, diventa la lingua del procedimento. La Commissione può dispensare, su richiesta scritta, dall’obbligo di fornire talune informazioni o documenti quando non necessari per l’esame del caso.
La data di efficacia della notifica coincide, in linea di principio, con la ricezione di una notifica completa da parte della Commissione. Se la notifica è incompleta o contiene informazioni inesatte o fuorvianti, la Commissione può considerarla efficace solo dal momento in cui riceve le informazioni complete. Dopo la notifica, le parti devono comunicare senza indugio le informazioni sopravvenute o i cambiamenti sostanziali dei fatti.
Notifiche e dichiarazioni negli appalti pubblici
Nelle procedure di appalto pubblico le notifiche o le dichiarazioni sono presentate all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore tramite il modulo FS-PP dell’allegato II. Se negli ultimi tre anni le parti non hanno ricevuto contributi finanziari esteri soggetti a obbligo di notifica, viene presentata una dichiarazione; altrimenti si presenta una notifica. Per alcune soglie e casi di gara aperta o in più fasi, il regolamento impone di valutare anche i contributi finanziari non notificabili ma rilevanti ai fini della soglia o della valutazione.
La regola generale è che la notifica/dichiarazione produce effetto alla data di ricezione da parte della Commissione, salvo incompletezze. Se la stazione appaltante chiede chiarimenti e l’offerta o la domanda viene respinta per mancata risposta, la notifica si considera come non presentata. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere aggiornamenti e nuove informazioni rilevanti.
Indagini approfondite, audizioni e ispezioni
In caso di avvio di indagine approfondita, la Commissione fissa un termine per le osservazioni scritte che, di regola, non può superare un mese. Le osservazioni devono essere presentate con eventuale versione non riservata se contengono informazioni confidenziali.
Le audizioni di persone fisiche o giuridiche richiedono l’indicazione della base giuridica e dello scopo all’inizio dell’audizione; la Commissione redige una traccia documentaria, che viene messa a disposizione dell’interessato per eventuali commenti. Analogamente, durante le ispezioni la Commissione può chiedere chiarimenti ai rappresentanti o ai membri del personale dell’impresa o dell’associazione di imprese; anche tali dichiarazioni possono essere registrate e devono essere accessibili in copia. Se i chiarimenti provengono da personale non autorizzato, l’impresa può correggere o integrare il contenuto.
Impegni
Il regolamento fissa termini specifici per la presentazione degli impegni. Nelle concentrazioni notificate, gli impegni devono essere proposti entro 65 giorni lavorativi dall’apertura dell’indagine approfondita, con proroga automatica se si estende il termine per la decisione. Nelle procedure di appalto pubblico il termine è di 50 giorni lavorativi dall’avvio dell’indagine approfondita, salvo casi eccezionali. La Commissione può comunque prendere in considerazione impegni tardivi in circostanze eccezionali.
Gli impegni devono essere presentati secondo la procedura prevista dal regolamento di base e devono essere accompagnati da una versione non riservata. Nel caso di procedure di concentrazioni o appalti pubblici, gli impegni devono essere firmati dalle parti notificanti e da ogni altro soggetto che assuma obblighi.
Trasparenza, comunicazione e informazioni positive
La Commissione può imporre obblighi di trasparenza e comunicazione al termine delle indagini approfondite. Tali obblighi possono riguardare, ad esempio, i contributi finanziari esteri ricevuti in un certo periodo, la partecipazione a nuove concentrazioni o a procedure di appalto pubblico, nonché l’attuazione di decisioni con impegni, misure di riparazione o divieti.
Il regolamento consente anche alle imprese di presentare, ove opportuno, informazioni sui possibili effetti positivi delle sovvenzioni estere, sia per lo sviluppo dell’attività economica sovvenzionata nel mercato interno sia per altri obiettivi strategici dell’Unione.
Segreti aziendali, accesso al fascicolo e uso dei dati
La Commissione deve proteggere i segreti aziendali e le informazioni riservate. Le persone che trasmettono dati possono essere invitate a segnalare le parti riservate, a fornire versioni non riservate e a motivare le richieste di confidenzialità. Se la Commissione intende divulgare informazioni considerate riservate, informa il soggetto interessato e, in caso di obiezioni, adotta una decisione che stabilisce la data di pubblicazione o di divulgazione, con un preavviso minimo di cinque giorni lavorativi.
L’accesso al fascicolo è riconosciuto all’impresa oggetto di indagine dopo la comunicazione dei motivi della decisione prospettata. In via ordinaria, l’impresa riceve versioni non riservate dei documenti rilevanti; in via eccezionale, l’accesso integrale può essere concesso a un numero limitato di consulenti giuridici, economici o tecnici esterni designati, soggetti a una procedura di divulgazione con forti vincoli. I documenti interni della Commissione e delle autorità pubbliche restano esclusi dall’accesso.
Calcolo dei termini e sospensioni
I termini si calcolano secondo il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71, ma il regolamento chiarisce che decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento rilevante. Sono disciplinate anche le regole di scadenza per termini espressi in giorni lavorativi o in date di calendario.
La Commissione può sospendere i termini, nelle concentrazioni e nei riesami preliminari degli appalti, quando le parti non rispondono in modo completo o tempestivo alle richieste di informazioni, rifiutano ispezioni o omettono di comunicare informazioni pertinenti. La sospensione decorre dal giorno lavorativo successivo all’evento e cessa quando viene meno la causa che l’ha determinata.
Trasmissione e firma dei documenti
La trasmissione dei documenti avviene, in linea di principio, per via digitale. Per le concentrazioni è richiesto, se necessario, l’uso di una firma elettronica qualificata; per gli appalti pubblici la firma elettronica qualificata non è obbligatoria, ma la notifica deve essere sottoscritta da tutte le parti obbligate. Il regolamento disciplina anche il momento di ricezione dei documenti digitali, le ipotesi di file corrotti o infetti, e la ricezione tramite posta raccomandata o consegna a mano.
Moduli FS-CO e FS-PP
L’allegato I contiene il modulo FS-CO per le concentrazioni, molto dettagliato sui dati delle parti, sulla struttura del controllo, sul valore dell’operazione, sulle fonti di finanziamento, sui contributi finanziari esteri ricevuti, sugli effetti sul mercato interno e sui possibili effetti positivi. Il modulo richiede inoltre documentazione di supporto, una dichiarazione finale e il richiamo espresso alle sanzioni in caso di informazioni inesatte o fuorvianti.
L’allegato II contiene il modulo FS-PP per gli appalti pubblici e distingue tra notifica e dichiarazione. Il modulo richiede dati sulla gara, sulle parti, sui contributi finanziari esteri rilevanti, sugli elementi che dimostrano che l’offerta non è indebitamente vantaggiosa, sugli effetti positivi e sui documenti giustificativi. In caso di sola dichiarazione, le sezioni richieste sono limitate a quelle essenziali. Anche qui è previsto un attestato finale con presa d’atto delle sanzioni applicabili.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e definizioni
L’articolo 1 elenca le materie coperte: forma, contenuto e procedura delle notifiche di concentrazioni e di contributi finanziari esteri negli appalti pubblici; dichiarazioni orali; accesso al fascicolo e informazioni riservate; requisiti di trasparenza; calcolo dei termini; procedura e termini per gli impegni. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, le parti notificanti, le altre persone coinvolte e i giorni lavorativi.
Notifiche di concentrazioni e appalti pubblici
Gli articoli 3-7 disciplinano chi presenta le notifiche, l’uso dei moduli standardizzati, la lingua della notifica, le ipotesi di esonero da alcune informazioni, l’avviso di ricevimento, nonché la data di efficacia delle notifiche. Per le concentrazioni la notifica produce effetti quando la Commissione riceve una notifica completa; per gli appalti pubblici la regola generale è la ricezione, con specifiche regole per gare aperte e a più fasi. Informazioni inesatte o fuorvianti rendono la notifica incompleta.
Indagini, audizioni e ispezioni
Gli articoli 8-12 regolano il termine per osservazioni dopo l’avvio di un’indagine approfondita, le audizioni di persone fisiche e giuridiche, le dichiarazioni orali durante le ispezioni e gli obblighi informativi delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. Il termine per osservazioni è di norma di un mese; le audizioni e i chiarimenti orali devono essere documentati e messi a disposizione in copia; le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori trasmettono documenti di gara, offerte e altri documenti rilevanti.
Impegni, trasparenza e comunicazioni
Gli articoli 13-16 fissano i termini per proporre impegni: 65 giorni lavorativi nelle concentrazioni e 50 giorni lavorativi negli appalti pubblici dalla data di avvio dell’indagine approfondita, con possibili proroghe e casi eccezionali. La Commissione può imporre obblighi di trasparenza e comunicazione su contributi finanziari ricevuti, partecipazione a concentrazioni o appalti e attuazione di decisioni con impegni, misure di riparazione o divieti.
Osservazioni dell’impresa oggetto di indagine
L’articolo 17 garantisce all’impresa oggetto di indagine il diritto di presentare osservazioni scritte sui motivi posti a base della decisione prevista dalla Commissione, con un termine minimo di 10 giorni lavorativi, prorogabile su richiesta motivata. Le stesse garanzie procedurali si applicano alle decisioni provvisorie sulle misure provvisorie.
Uso delle informazioni, riservatezza e accesso al fascicolo
Gli articoli 18-20 disciplinano l’uso delle informazioni da parte della Commissione, la protezione dei segreti aziendali e delle informazioni riservate, nonché l’accesso al fascicolo. L’accesso è limitato a versioni non riservate e, in via eccezionale, può includere il fascicolo completo per consulenti/esperti esterni designati soggetti a una procedura di divulgazione con vincoli di riservatezza, uso limitato e divieto di diffusione. Sono esclusi dall’accesso i documenti interni della Commissione e di autorità pubbliche e la relativa corrispondenza.
Termini, sospensioni e decorrenza
Gli articoli 21-24 rinviano al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 per il calcolo dei termini e precisano che essi decorrono dal giorno lavorativo successivo all’evento rilevante. Sono disciplinate la scadenza dei termini in giorni lavorativi o a data di calendario e le ipotesi di sospensione nei casi di mancate/incomplete risposte, rifiuto di ispezioni o omissione di informazioni rilevanti, sia nelle concentrazioni sia nei riesami preliminari degli appalti pubblici.
Trasmissione e firma dei documenti
Gli articoli 25 e 26 prevedono la trasmissione digitale come regola generale, con possibilità eccezionale di posta raccomandata o consegna a mano. Per le concentrazioni è richiesta, se necessario, almeno una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014; negli appalti pubblici la firma elettronica qualificata non è obbligatoria, ma le notifiche/dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutte le parti notificanti obbligate.
Allegati e moduli standard
L’allegato I contiene il modulo FS-CO per le concentrazioni, con sezioni su descrizione dell’operazione, parti, struttura proprietaria e di controllo, soglie, contributi finanziari esteri, impatto sul mercato interno, possibili effetti positivi, documenti e attestato finale. L’allegato II contiene il modulo FS-PP per gli appalti pubblici, con sezioni su gara, parti, contributi finanziari, elementi che escludono un’offerta indebitamente vantaggiosa, possibili effetti positivi, documenti, dichiarazione e attestato.
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