Regolamento (UE) 2023/1433
Regolamento (UE) 2023/1433 del Consiglio del 10 luglio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell'Unione relativo alla Libia, per dare attuazione uniforme alla disciplina introdotta nella decisione PESC 2015/1333 in materia di smaltimento dei materiali sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI. La modifica mira a chiarire che lo Stato membro che presta assistenza deve adottare le misure necessarie per lo smaltimento, per conto della missione, delle armi e del materiale connesso sequestrati in alto mare. È prevista anche la possibilità di distruzione, inutilizzazione o impiego dei beni, purché sia impedito il successivo trasferimento verso la Libia o altri Paesi terzi vietati.
Modifica il regolamento (UE) 2016/44 per disciplinare, su assistenza di uno Stato membro, lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare al largo della Libia.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in particolare a quello che assiste EUNAVFOR MED IRINI ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472. Riguarda lo smaltimento di armi o materiale connesso, inclusi beni e tecnologie compresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, trasportati in alto mare in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento (UE) 2023/1433 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) 2016/44 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della Libia, collegate all'embargo ONU sulle armi e all'attività di EUNAVFOR MED IRINI. La finalità è garantire un'applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri, delle misure necessarie per lo smaltimento dei materiali sequestrati in alto mare dalla missione navale dell'Unione.
Contesto normativo e finalità
Il testo richiama la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1970 (2011), che ha imposto l'embargo sulle armi alla Libia, e la risoluzione 2292 (2016), che autorizza ispezioni in alto mare al largo delle coste libiche e il sequestro dei prodotti vietati. Richiama inoltre la decisione (PESC) 2020/472, che attribuisce a EUNAVFOR MED IRINI il compito centrale di contribuire all'attuazione dell'embargo, prevedendo ispezioni, sequestro e smaltimento dei beni vietati.
Il regolamento è adottato per dare attuazione, sul piano del diritto dell'Unione, alla modifica introdotta nella decisione (PESC) 2015/1333 dalla decisione (PESC) 2023/1439, che prevede l'obbligo per lo Stato membro coinvolto di adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, delle armi e del materiale sequestrati.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda lo Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472. L'oggetto è costituito dalle armi e dal materiale connesso, inclusi i beni e le tecnologie compresi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, trasportati in alto mare in violazione del divieto previsto dall'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati dalla missione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472.
Obbligo di smaltimento a carico dello Stato membro assistente
Il nuovo articolo 22 bis impone allo Stato membro interessato di adottare, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, tutte le misure necessarie per lo smaltimento dei materiali sequestrati. La norma traduce in un obbligo giuridico interno dell'ordinamento dell'Unione il meccanismo operativo previsto dalla decisione PESC, così da consentire che il trasferimento, la custodia e la distruzione dei beni avvengano secondo procedure coerenti in tutta l'Unione.
Modalità consentite di smaltimento
Il regolamento specifica che lo smaltimento può avvenire, in particolare:
- mediante distruzione dei prodotti;
- rendendoli inutilizzabili;
- consentendone l'uso, anche da parte di terzi.
In tutti i casi, deve essere garantito che i beni non possano essere successivamente trasferiti in Libia o in altri Paesi terzi verso i quali il trasferimento di armi o materiale connesso è vietato.
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Inserimento dell'articolo 22 bis nel regolamento (UE) 2016/44
Viene introdotto un nuovo articolo 22 bis che impone allo Stato membro che assiste EUNAVFOR MED IRINI ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 di adottare, per conto della missione, le misure necessarie per lo smaltimento delle armi o del materiale connesso sequestrati in alto mare. L'obbligo riguarda anche i beni e le tecnologie contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, se trasportati in violazione del divieto di cui all'articolo 5 bis della decisione (PESC) 2015/1333 e sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472.
Modalità di smaltimento dei materiali sequestrati
Lo smaltimento può avvenire, in particolare, mediante distruzione, mediante messa fuori uso dei prodotti oppure consentendone l'uso, anche da parte di terzi. In ogni caso deve essere impedito il successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro Paese terzo verso il quale il trasferimento di armi o materiale connesso sia vietato.
Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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