Regolamento (UE) 2023/1444
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione dell'11 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce misure antidumping provvisorie nei confronti delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio dalla Cina e dalla Turchia, sulla base del regolamento di base (UE) 2016/1036. La Commissione conclude in via provvisoria che tali importazioni sono oggetto di dumping, causano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che non vi sono ragioni sufficienti per escludere l’interesse dell’Unione all’adozione delle misure. I dazi provvisori sono fissati al 14,7 % per la Cina e al 13,6 % per la Turchia, con obbligo di garanzia al momento dell’immissione in libera pratica.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, classificati attualmente con il codice NC ex 7216 50 91 (codice TARIC 7216509110), originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia. Incide sugli importatori, sugli esportatori/produttori dei paesi interessati e, in via indiretta, sugli operatori dell’industria dell’Unione e sugli utilizzatori del prodotto; è prevista la costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio per l’immissione in libera pratica. L’articolo 1 si applica per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non risultano esclusioni di prodotto rilevanti nel testo, oltre alla delimitazione merceologica e tariffaria indicata.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444: dazio antidumping provvisorio sui piatti a bulbo in acciaio
Il regolamento interviene nell’ambito della difesa commerciale dell’Unione e istituisce misure provvisorie nei confronti delle importazioni di piatti a bulbo in acciaio provenienti dalla Cina e dalla Turchia. La Commissione ritiene, sulla base dell’istruttoria svolta secondo il regolamento (UE) 2016/1036, che tali importazioni siano oggetto di dumping, abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che l’adozione dei dazi sia conforme all’interesse dell’Unione.
Ambito di applicazione e prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, impiegati soprattutto nella cantieristica navale e, in misura trascurabile nell’Unione, in altre applicazioni industriali. Il prodotto in esame è lo stesso bene originario della Repubblica popolare cinese e della Turchia, attualmente classificato con il codice NC ex 7216 50 91 e codice TARIC 7216509110.
La Commissione considera prodotti simili, ai fini dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base:
- il prodotto esportato nell’Unione;
- il prodotto venduto sul mercato interno della Cina e della Turchia;
- il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
Procedimento e fasi istruttorie
L’inchiesta è stata aperta il 14 novembre 2022 a seguito di denuncia presentata il 30 settembre 2022 da Laminados Losal S.A.U. per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha dato seguito alle osservazioni delle parti interessate, ha effettuato visite di verifica e, per il produttore cinese collaborante, un controllo incrociato a distanza a causa delle restrizioni connesse al COVID-19.
La Commissione non ha disposto la registrazione delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva. Ha infatti ritenuto che non fossero soddisfatti i presupposti dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), richiamati dall’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, poiché non si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta.
Determinazione del dumping per la Cina
Per la Cina la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo, sulla base degli elementi raccolti e della mancata collaborazione delle autorità cinesi, che nel paese esistano distorsioni significative tali da rendere inopportuno l’uso di prezzi e costi interni. Di conseguenza, il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, con utilizzo della Turchia come paese rappresentativo.
La Commissione ha selezionato fonti di riferimento per materie prime, energia, lavoro, acqua, SGAV e profitti, ricorrendo in particolare a:
- Global Trade Atlas e Metal Bulletin per molte materie prime;
- statistiche turche per costo del lavoro ed energia;
- tariffa dell’acqua del comune metropolitano di Izmir;
- dati finanziari di Kocaer Çelik Sanayi per SGAV e profitti.
Il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 14,7 % per Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e al medesimo livello per tutte le altre società cinesi.
Determinazione del dumping per la Turchia
Per la Turchia la Commissione ha utilizzato il metodo tradizionale fondato sulle vendite interne del produttore esportatore collaborante, Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş. Ha verificato la rappresentatività delle vendite interne sia a livello complessivo sia per singolo tipo di prodotto e ha costruito il valore normale per i tipi non rappresentativi o non venduti internamente.
Nel confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione sono stati effettuati adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, carico, imballaggio, costi del credito, spese bancarie, commissioni, sconti e conversione valutaria. La Commissione ha tenuto conto dell’andamento della lira turca e ha utilizzato il tasso di cambio alla data dell’ordine di acquisto, ritenuta più idonea a riflettere le condizioni di vendita.
Il margine di dumping provvisorio è stato determinato nel 13,6 % per Özkan Demir e per tutte le altre società turche.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione individua nell’Unione due produttori rimasti nel periodo rilevante, dopo il fallimento di Laminorul SA. L’analisi mostra un quadro complessivamente negativo: produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato e occupazione diminuiscono sensibilmente; la redditività resta negativa per tutto il periodo; flussi di cassa, investimenti e utile sul capitale investito evidenziano un deterioramento significativo.
I prezzi di vendita dell’industria dell’Unione aumentano nel periodo esaminato, ma restano costantemente inferiori ai costi di produzione. La Commissione sottolinea inoltre che la pressione concorrenziale delle importazioni a basso prezzo impedisce all’industria dell’Unione di trasferire integralmente sui prezzi l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.
Volume, prezzi e undercutting delle importazioni
Le importazioni dalla Cina e dalla Turchia rappresentano la componente principale del mercato dell’Unione. Nel periodo in esame la quota di mercato complessiva dei paesi interessati aumenta, mentre quella dell’industria dell’Unione si riduce. I prezzi all’importazione risultano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione per tutto il periodo esaminato.
La Commissione calcola un undercutting medio ponderato pari a:
- 6,5 % per la Cina;
- 11,1 % per la Turchia.
Rileva inoltre una contrazione dei prezzi, poiché l’industria dell’Unione vende a prezzi inferiori ai costi di produzione per tutto il periodo in esame.
Nesso causale e fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping
La Commissione conclude in via provvisoria che il pregiudizio notevole è causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti da Cina e Turchia. Pur esaminando altri possibili fattori, essa ritiene che nessuno di essi interrompa il nesso causale.
Tra i fattori considerati figurano:
- importazioni da paesi terzi, soprattutto dal Regno Unito, ritenute non decisive;
- andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, che sono diminuite ma restano marginali rispetto alle vendite interne;
- pandemia di COVID-19 e conseguente calo dei consumi, considerati aggravanti ma non causa principale del pregiudizio;
- aumento dei prezzi dell’energia, ritenuto non idoneo a spiegare da solo il deterioramento;
- presunta mancanza di diversificazione dei prodotti, che la Commissione respinge.
Interesse dell’Unione
Nel valutare l’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che le misure siano favorevoli all’industria dell’Unione, consentendo recupero di quota di mercato, aumento della produzione, maggiore utilizzo degli impianti e ritorno a livelli di redditività sostenibili.
Le preoccupazioni di importatori, utilizzatori e del governo turco circa una possibile carenza di approvvigionamento o una situazione di monopolio sono respinte. La Commissione osserva che lo scopo delle misure antidumping non è chiudere il mercato, ma ristabilire condizioni di concorrenza e garantire una fonte di approvvigionamento diversificata, anche interna all’Unione. Per Fincantieri l’aumento dei costi appare limitato, poiché i piatti a bulbo in acciaio rappresentano una quota molto piccola del costo complessivo di produzione.
Misure provvisorie e effetti pratici
Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni interessate, applicato al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Le aliquote sono:
- Repubblica popolare cinese: 14,7 % per Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. e per tutte le altre società;
- Turchia: 13,6 % per Türkiye Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş e per tutte le altre società.
L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Per garantire la corretta applicazione, il dazio per tutte le altre società si estende anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.
Termine, osservazioni e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per sei mesi. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere un’audizione entro 5 giorni di calendario; lo stesso termine di 5 giorni vale per le richieste di audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è esplicitamente qualificato come provvisorio, con possibilità di modifica nella fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e fase procedurale
La Commissione ha aperto l’inchiesta antidumping il 14 novembre 2022 su denuncia di Laminados Losal S.A.U. per conto dell’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di base. Nel corso dell’istruttoria sono state esaminate osservazioni delle parti interessate, condotte visite di verifica e, per la Cina, è stato applicato il metodo del paese rappresentativo ai fini della determinazione del valore normale.
Nessuna registrazione delle importazioni
Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la registrazione delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, ma non l’ha disposta, rilevando che i requisiti dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), non erano soddisfatti, poiché non vi era stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.
Definizione del prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da piatti a bulbo di acciai non legati di ampiezza fino a 204 mm, usati soprattutto nella cantieristica navale. Il prodotto in esame è lo stesso prodotto originario di Cina e Turchia, classificato nel codice NC ex 7216 50 91. La Commissione considera simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto esportato nell’Unione, quello venduto sul mercato interno dei paesi interessati e quello fabbricato nell’Unione.
Determinazione del dumping per la Cina
Per la Cina la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, ritenendo esistenti distorsioni significative e utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Il valore normale è stato costruito sulla base di costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, comprendendo SGAV e profitto, con fonti come GTA, Metal Bulletin, statistiche turche e dati di Kocaer Çelik Sanayi. Il margine di dumping provvisorio è pari al 14,7 % sia per Changshu Longteng Special Steel Co., Ltd. sia per tutte le altre società cinesi.
Determinazione del dumping per la Turchia
Per la Turchia la Commissione ha utilizzato il valore normale basato sulle vendite interne di Özkan Demir Çelik Sanayi A.Ş., con costruzione del valore normale per i tipi di prodotto non rappresentativi o non venduti sul mercato interno. Sono stati effettuati adeguamenti ai prezzi per garantire un confronto equo, inclusa la conversione valutaria alla data dell’ordine di acquisto. Il margine di dumping provvisorio è pari al 13,6 % per Özkan Demir e per tutte le altre società turche.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione rileva un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Nell’analisi risultano in calo produzione, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, occupazione e redditività dell’industria dell’Unione; i prezzi di vendita restano inferiori ai costi di produzione per tutto il periodo considerato, con perdite persistenti, flussi di cassa deboli e capacità di investimento compromessa.
Nesso di causalità
La Commissione conclude in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dalla Turchia hanno causato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base. Altri fattori esaminati, tra cui importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, pandemia di COVID-19, aumento dei prezzi dell’energia e presunta scarsa diversificazione dei prodotti, non sono ritenuti idonei ad attenuare il nesso causale.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
Applicando la regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato un margine di pregiudizio pari al 21,7 % per la Cina e al 30,0 % per la Turchia. Tuttavia, il dazio provvisorio è fissato al livello del margine di dumping, essendo quest’ultimo inferiore al margine di pregiudizio.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ritiene che non vi siano fondati motivi per concludere che l’adozione delle misure sia contraria all’interesse dell’Unione. Le misure sono ritenute utili per ristabilire condizioni di concorrenza e sostenere l’industria dell’Unione; le obiezioni di importatori, utilizzatori e del governo turco su rischio di carenza o monopolio sono respinte.
Misure provvisorie, garanzia e durata
L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping provvisorio sulle importazioni interessate, con aliquote del 14,7 % per la Cina e del 13,6 % per la Turchia, applicate al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio. Le misure si applicano per sei mesi.
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