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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1436

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione del 10 luglio 2023 concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e la modifica dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2015/408 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina perché non è stato dimostrato il rispetto dei criteri di approvazione, in particolare per i rischi connessi al destino ambientale e alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti rilevanti. Conseguentemente, la sostanza è espunta dall’elenco delle sostanze approvate del regolamento (UE) n. 540/2011 e dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione del regolamento (UE) 2015/408. Sono inoltre previsti obblighi transitori per gli Stati membri, con revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina entro il 31 gennaio 2024 e limite al periodo di tolleranza fino al 31 luglio 2024.

Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina e conseguenti modifiche agli elenchi UE delle sostanze approvate e candidate alla sostituzione.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva dimossistrobina e, per effetto riflesso, ai prodotti fitosanitari che la contengono, nell’ambito del regime UE di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Riguarda gli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza, nonché gli operatori del settore fitosanitario interessati dalla cessazione dell’approvazione. L’atto si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con termini transitori specifici fissati al 31 gennaio 2024 e al 31 luglio 2024.

Mancato rinnovo dell’approvazione della dimossistrobina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1436 della Commissione interviene nell’ambito della procedura di rinnovo delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione, sulla base della valutazione dell’EFSA e delle consultazioni svolte nella procedura di revisione, conclude che la dimossistrobina non soddisfa i criteri di approvazione, con particolare riguardo ai rischi ambientali e alla contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti tossicologicamente rilevanti.

Contesto della valutazione e motivi del mancato rinnovo

La dimossistrobina era stata iscritta in precedenza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata ed elencata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo era stata presentata nei termini all’Ungheria, quale Stato membro relatore, e all’Irlanda, quale Stato membro correlatore, con successivo deposito dei fascicoli supplementari richiesti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Dopo il progetto di rapporto valutativo per il rinnovo e le consultazioni pubbliche ed esperte, l’EFSA ha individuato criticità, in particolare il potenziale elevato di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti 505M08 e 505M09 in tutte le condizioni geoclimatiche considerate.

Esito della procedura

Nonostante le osservazioni del richiedente e il riesame da parte della Commissione, non è stato possibile dissipare i motivi di preoccupazione relativi al destino e al comportamento nell’ambiente e all’ecotossicologia della sostanza. Di conseguenza, la Commissione afferma che non è dimostrato il rispetto dei criteri di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e dispone il mancato rinnovo dell’approvazione.

Effetti sugli elenchi europei delle sostanze

In conseguenza del mancato rinnovo, il regolamento modifica due atti dell’Unione:

  • il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, eliminando la riga relativa alla dimossistrobina dall’elenco delle sostanze attive approvate;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408, eliminando la dimossistrobina dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione.

Misure transitorie per gli Stati membri e i prodotti fitosanitari

Il regolamento impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina entro il 31 gennaio 2024. È inoltre ammesso un eventuale periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ma con termine finale non oltre il 31 luglio 2024. La Commissione sottolinea che il regolamento è direttamente applicabile e non esclude la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione della sostanza ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Entrata in vigore e coordinamento temporale

L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo stata prorogata in precedenza l’approvazione della dimossistrobina fino al 31 gennaio 2024 con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/115, il presente regolamento si applica prima di tale data, poiché la decisione di mancato rinnovo è stata adottata anticipatamente rispetto alla scadenza prorogata.

Disposizioni principali

Mancato rinnovo dell’approvazione

L’articolo 1 stabilisce che l’approvazione della sostanza attiva dimossistrobina non è rinnovata, in applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009, poiché non risultano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4 di tale regolamento.

Rimozione dall’elenco delle sostanze approvate

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo, nell’allegato, parte A, la riga 128 relativa alla dimossistrobina.

Rimozione dall’elenco delle sostanze candidate alla sostituzione

L’articolo 3 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 sopprimendo dall’allegato la voce relativa alla dimossistrobina, non più pertinente dopo il mancato rinnovo.

Revoca delle autorizzazioni nazionali

L’articolo 4 impone agli Stati membri di revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina entro il 31 gennaio 2024.

Periodo di tolleranza

L’articolo 5 prevede che, se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, esso debba comunque scadere entro il 31 luglio 2024 e non possa quindi superare 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 6 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è stato adottato con applicazione anticipata rispetto alla scadenza prorogata del periodo di approvazione, fissata al 31 gennaio 2024.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentaresostanze attiveambienteagricoltura

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