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Sentenza

Sentenza n. 668/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione n. 31 del 7 gennaio 2025 del Comune di Catanzaro avente ad oggetto “attuazione fabbisogno di personale - procedura di progressione tra le aree per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di n. 2 unità di personale appartenente all’area dei funzionari e delle elevate qualificazioni (ex cat. D), profilo professionale “specialista in attività amministrativo-contabile”. Approvazione atti commissione e riclassificazione dei vincitori”, con cui il Comune ha illegittimamente dichiarato vincitori della progressione tra le aree Aurora La Rosa e Patrizia Verdoliva; - dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alla predetta procedura speciale di progressione tra le aree di n. 2 unità di personale nn. 1,2 e 3; - delle schede di valutazione dei partecipanti della Commissione esaminatrice, allegate ai verbali; - della eventuale graduatoria finale, allo stato sconosciuta a parte ricorrente e/o mai pubblicata/approvata dal Comune di Catanzaro; -di ogni altro verbale e scheda di valutazione e atto in cui alla ricorrente è stato contra ius attribuito il punteggio inferiore di 47.5, invece che il punteggio corretto e superiore di 70; - di ogni altro atto o provvedimento ulteriore, successivo, prodromico o conseguenziale; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente di ottenere il punteggio corretto di 70 e di essere conseguentemente dichiarata vincitrice della selezione; E PER LA CONDANNA del Comune di Catanzaro ad attribuire alla ricorrente il punteggio di 70 e a dichiarare la ricorrente vincitrice della selezione.

Giustizia amministrativa202500338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di approvazione degli atti della commissione e dichiarazione delle vincitrici della procedura di progressione tra le aree, unitamente ai verbali e alle schede di valutazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, inquadrata nell’Area Istruttori, ha impugnato gli esiti della procedura interna per la copertura di due posti nell’Area dei funzionari e delle elevate qualificazioni, sostenendo che il proprio punteggio fosse stato illegittimamente determinato in 47,5 punti anziché in 70. Ha dedotto: la violazione dell’art. 4 dell’Avviso, per la doppia valutazione del titolo di laurea delle controinteressate, già utilizzato come requisito di accesso; l’inesistenza o l’insufficiente prova degli incarichi di responsabilità attribuiti alla prima classificata, nonché la doppia valutazione di incarichi della seconda classificata; l’erroneo computo dell’anzianità di servizio delle vincitrici e l’attribuzione di una frazione di punteggio non conforme all’Avviso; l’omessa attribuzione alla ricorrente di 20 punti per l’incarico di segretario responsabile della III Circoscrizione e di 2,5 punti per una certificazione informatica; infine, la violazione della prova di resistenza e la manifesta ingiustizia della procedura. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato superamento della prova di resistenza. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, l’accertamento del diritto al punteggio di 70 e la dichiarazione della propria vittoria nella selezione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, qualificandolo come in parte infondato e in parte improcedibile per difetto di interesse. Ha ritenuto legittimo il criterio della commissione volto a valorizzare, secondo la combinazione più favorevole consentita dai titoli posseduti, il merito professionale dei candidati, escludendo profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o disparità di trattamento. Quanto alla seconda classificata, la laurea triennale poteva essere valutata come titolo ulteriore perché la candidata aveva utilizzato il diploma, unitamente all’anzianità di servizio, come requisito di accesso. Quanto alla prima classificata, il Collegio ha invece ritenuto potenzialmente irragionevole l’attribuzione integrale dei 25 punti per la laurea magistrale o vecchio ordinamento, affermando che avrebbe potuto essere valorizzata soltanto la quota eccedente rispetto al titolo consumato come requisito di accesso. Tuttavia, tale censura è stata dichiarata improcedibile per difetto di interesse, poiché anche sottraendo tutti i 25 punti la candidata avrebbe conservato 65 punti, superiori ai 50 punti massimi conseguibili dalla ricorrente mediante l’accoglimento delle censure residue. Sono state respinte le contestazioni sugli incarichi di responsabilità: le determine dirigenziali di liquidazione delle indennità sono state ritenute prova idonea del conferimento e dell’effettivo svolgimento degli incarichi, in quanto l’indennità presuppone funzioni formalmente attribuite ed effettivamente esercitate. È stata esclusa anche la doppia valutazione degli incarichi della seconda classificata, ritenuti distinti perché riferiti ad ambiti gestionali diversi e fondati su autonomi provvedimenti, senza rilevanza della contemporaneità temporale. È stata respinta la censura sul computo dell’anzianità, poiché la decorrenza dal 1° gennaio 1998 derivava dall’art. 7, comma 4, del CCNL 31 marzo 1999. La contestazione sul punteggio della seconda classificata è stata ritenuta priva di utilità, poiché il corretto computo del servizio avrebbe comportato 17 punti anziché 16,5. È stata respinta anche la richiesta della ricorrente di 20 punti per l’incarico presso la III Circoscrizione, poiché la documentazione attestava soltanto l’indennità per procedimenti complessi e non quella per responsabilità d’ufficio, oltre a non dimostrare in modo univoco l’effettivo contenuto delle mansioni. Le ulteriori censure, compresa quella relativa alla certificazione informatica, sono state dichiarate improcedibili per mancato superamento della prova di resistenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 4 dell’Avviso interno del 13 settembre 2024

    titoli di studio "ulteriori rispetto a quelli utilizzati per l’accesso"

    Consente di valutare soltanto i titoli di studio non utilizzati per soddisfare il requisito di accesso; quando un titolo superiore incorpora il titolo minimo utilizzato per l’accesso, può essere valorizzata soltanto la quota eccedente, nel rispetto della proporzionalità e della par condicio.

  • art. 7, comma 4, CCNL 31 marzo 1999

    Prevede l’inquadramento del personale di vigilanza ex V qualifica funzionale nella ex VI qualifica, oggi categoria C, con decorrenza giuridica retroattiva al 1° gennaio 1998; tale decorrenza deve essere considerata nel computo dell’anzianità.

  • art. 17 Contratto Collettivo Integrativo del Comune di Catanzaro

    Collega il riconoscimento delle indennità di responsabilità alla formale attribuzione dell’incarico e all’effettivo esercizio delle relative funzioni; le determine dirigenziali di liquidazione possono quindi costituire prova del conferimento e dello svolgimento dell’incarico.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che disciplina il deposito di memorie e repliche in vista dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per la progressione tra le aree, è legittimo che la commissione adotti preventivamente criteri diretti a valorizzare il candidato secondo la combinazione più favorevole dei titoli e dell’esperienza, purché tali criteri rispettino la lex specialis, siano applicati uniformemente e non risultino manifestamente irragionevoli, illogici o discriminatori.
  • Quando un titolo di studio superiore comprende il titolo minimo utilizzato per l’accesso a una procedura selettiva, il medesimo titolo non può essere valorizzato integralmente come titolo ulteriore: può essere attribuito soltanto il punteggio corrispondente alla quota eccedente rispetto al requisito già consumato, in applicazione dei principi di proporzionalità e par condicio.
  • In una procedura selettiva, le determine dirigenziali di liquidazione dell’indennità di responsabilità possono comprovare il formale conferimento e l’effettivo svolgimento dell’incarico quando l’indennità, secondo la disciplina collettiva applicabile, presupponga entrambe tali condizioni e sia liquidata previa verifica del dirigente.
  • La contemporaneità temporale di due incarichi non determina di per sé una loro identità, quando essi siano fondati su autonomi provvedimenti, riguardino ambiti gestionali diversi e comportino funzioni non sovrapponibili.
  • La prova di resistenza impone di dichiarare improcedibili per difetto di interesse le censure che, anche se accolte, non consentirebbero al ricorrente di conseguire una posizione utile in graduatoria; ciò vale anche quando una censura sia astrattamente fondata, se il risultato finale non potrebbe comunque mutare.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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