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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18827/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, tutti medici iscritti a scuole di specializzazione nel periodo successivo al 1990/1991 e anteriore al 2006/2007, avevano chiesto il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. n. 257/1991 e il più elevato compenso previsto dal d.lgs. n. 368/1999, sostenendo che quest’ultimo avesse recepito direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi e che la sua effettiva operatività economica fosse stata differita al 2006/2007. I ricorsi per cassazione censuravano: la dedotta mancanza di motivazione della sentenza d’appello; la violazione di norme costituzionali, della normativa unionale e dei decreti legislativi richiamati; l’erronea esclusione del diritto a un indennizzo o risarcimento per il differenziale retributivo; l’omessa pronuncia sulla legittimazione passiva di alcuni Ministeri; nonché ulteriori profili relativi alla rideterminazione/adeguamento triennale della borsa di studio e al recepimento delle direttive europee.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha ritenuto, per il ricorso principale e per gli altri ricorsi successivi, che le censure fossero manifestamente infondate perché la decisione impugnata era conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’attività degli specializzandi non è equiparabile a lavoro subordinato o autonomo; la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257/1991 ha assolto gli obblighi di attuazione delle direttive comunitarie quanto alla remunerazione adeguata; la direttiva 93/16 non impone un nuovo e ulteriore obbligo; il diverso trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368/1999 dal 2006/2007 non si estende agli anni precedenti; e la borsa di studio per gli anni 1998-2005 non era soggetta all’adeguamento triennale per effetto della legislazione sopravvenuta. La questione della legittimazione passiva è stata dichiarata assorbita dalla negazione del diritto sostanziale. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alle spese e, per i ricorsi ritenuti manifestamente infondati, ha applicato anche la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    La Corte ha riunito il ricorso principale e quelli successivi perché aventi ad oggetto la stessa vicenda.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Le censure sono state dichiarate inammissibili perché manifestamente infondate in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente, ancorché sintetica.

  • art. 101, secondo comma, Cost.

    Dedotto dai ricorrenti, ma ritenuto non fondato nei limiti della decisione impugnata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’illegittimità del diverso trattamento economico, ma la censura è stata respinta.

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368/1999

    Richiamati come disciplina del contratto di formazione specialistica, non applicabile retroattivamente ai periodi anteriori al 2006/2007.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    La borsa di studio prevista da tale norma è stata considerata idonea ad assolvere gli obblighi comunitari; non è stato riconosciuto un diritto al differenziale richiesto.

  • art. 36 Cost.

    Invocato per ottenere un trattamento economico più elevato, ma non ritenuto dirimente alla luce dell’assetto normativo e giurisprudenziale richiamato.

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CE

    Le direttive in materia di formazione e remunerazione degli specializzandi non sono state ritenute idonee a fondare il diritto al differenziale richiesto nei periodi controversi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel ricorso del secondo ricorrente per la domanda risarcitoria da omesso/tardivo recepimento delle direttive, ma la Corte ha escluso la fondatezza della pretesa.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia sulla legittimazione passiva è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché assorbita dal rigetto della pretesa sostanziale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È stata applicata la condanna alla somma ulteriore per abuso dello strumento processuale, data la manifesta infondatezza dei ricorsi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 97 c.p.c.

    La condanna alle spese e alla somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. è stata posta in solido tra i ricorrenti principali per l’interesse comune al ricorso.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato per affermare la responsabilità della parte per l’operato del difensore nell’abuso del processo.

Massime di principio

  • L’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non integra, di regola, un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma una peculiare relazione formativa disciplinata autonomamente dall’ordinamento.
  • In tema di medici specializzandi, la borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257/1991 può costituire attuazione sufficiente degli obblighi derivanti dalle direttive comunitarie sulla remunerazione adeguata, se la normativa unionale non indica una misura minima puntuale del compenso.
  • Il successivo contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368/1999 e il relativo trattamento economico più favorevole non si applicano automaticamente ai medici che abbiano frequentato le scuole di specializzazione in anni precedenti alla sua operatività economica.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già consolidato un determinato assetto interpretativo, il ricorso per cassazione che riproponga le medesime questioni senza offrire argomenti nuovi può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.
  • La doglianza di omessa pronuncia su questioni processuali diventa priva di interesse se la decisione di rigetto sul merito della pretesa sostanziale rende la questione irrilevante.
  • La proposizione di impugnazioni manifestamente infondate può integrare abuso dello strumento processuale, con conseguente applicazione della condanna aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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