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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25733/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il tribunale di sorveglianza, su richiesta del procuratore generale, ha revocato una precedente concessione di liberazione anticipata relativa a più semestri, ritenendo integrata la causa di revoca prevista dall'art. 54, comma 3, ord. pen., poiché il condannato risultava successivamente condannato per un reato associativo non colposo e ritenuto organicamente inserito nella criminalità organizzata. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo ha contestato che il tribunale avesse individuato in modo autonomo il tempus commissi delicti del reato associativo, senza attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza di cognizione e senza considerare che la partecipazione sarebbe cessata, al più, nel 2010 o 2011, mentre il capo d'imputazione si spingeva fino al 2015; ha inoltre richiamato la lunga custodia cautelare ininterrotta e sostenuto che il reato fine e la partecipazione non potevano collocarsi in epoca successiva ai periodi coperti dalla liberazione anticipata. Con il secondo motivo ha censurato l'assenza di una specifica motivazione sulla effettiva incidenza della condotta sul percorso rieducativo, sostenendo che la revoca non può essere automatica per la sola nuova condanna, ma richiede una valutazione della gravità delle condotte e della loro incompatibilità con la finalità rieducativa del beneficio, oltre a una considerazione dell'attuale pericolosità e del comportamento successivo del condannato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che, ai fini della revoca della liberazione anticipata per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, la collocazione temporale del reato sopravvenuto deve essere desunta esclusivamente da quanto accertato dal giudice della cognizione, senza che il tribunale di sorveglianza possa autonomamente rideterminare il tempus commissi delicti; ha inoltre rilevato un difetto di autosufficienza del ricorso, perché la difesa non aveva messo a disposizione gli elementi necessari per una diversa verifica. Ha poi escluso che la detenzione ininterrotta renda automaticamente impossibile la permanenza in un'associazione mafiosa, potendo questa sopravvivere anche durante periodi di detenzione. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua la motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché la condanna per reato associativo e l'affermazione di organicità alla criminalità organizzata sono state ritenute incompatibili con un effettivo percorso rieducativo, trattandosi non di una trasgressione episodica ma di una stabile scelta di dedizione al crimine. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 3, L. n. 354 del 1975

    la revoca della liberazione anticipata può essere disposta quando il beneficiario commette un delitto non colposo nel corso dell'esecuzione della pena; il presupposto temporale va desunto dall'accertamento del giudice della cognizione e la valutazione riguarda anche la compatibilità della condotta con la finalità rieducativa del beneficio

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    viene utilizzato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso per cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    viene utilizzato come parametro di deduzione del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • Ai fini della revoca della liberazione anticipata per commissione di un delitto non colposo durante l'esecuzione della pena, il tribunale di sorveglianza non può autonomamente fissare o correggere il tempus commissi delicti: deve attenersi a quanto accertato nella sentenza di cognizione.
  • Il ricorso per cassazione contro la revoca della liberazione anticipata deve essere autosufficiente: se si contesta la collocazione temporale del reato o l'effettiva sussistenza del presupposto revocatorio, occorre allegare gli elementi processuali necessari al controllo di legittimità.
  • La detenzione ininterrotta dell'interessato non esclude di per sé la permanenza di una partecipazione associativa in un sodalizio mafioso, poiché la struttura dell'associazione può tollerare e mantenere i legami anche durante la detenzione.
  • La revoca della liberazione anticipata non deriva automaticamente dalla mera sopravvenienza di una nuova condanna, ma richiede una motivazione che colleghi la gravità e la natura del nuovo reato alla incompatibilità del comportamento con il percorso rieducativo e con la finalità del beneficio.
  • Una stabile adesione a un'associazione di tipo mafioso è logicamente incompatibile con un effettivo percorso di rieducazione, perché esprime una scelta perdurante di dedizione al crimine e un rifiuto della risocializzazione.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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