Cassazione Civile, Sentenza n. 6618/2025 del 12/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La regione Campania ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT II Campania che aveva accolto l'appello di GRAZIANO CO. S.R.L. riconoscendo il diritto al rimborso dell'IRBA versata per le annualità 2018 e 2019. I motivi di doglianza della Regione erano, in sintesi: 1) violazione di legge per aver ritenuto il rimborso dovuto senza adeguata prova che il ricorrente abbia effettivamente subito l'onere economico del tributo (onere della prova); 2) erronea valutazione della compatibilità della norma regionale istitutiva dell'IRBA con la direttiva UE 2008/118 (assenza della cd. "finalità specifica") e questioni connesse alla legittimazione passiva del giudizio (soggetto resistente legittimato a stare in giudizio).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di rinvio e, dopo aver esaminato i motivi, ha ritenuto che: a) l'IRBA è incompatibile con l'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE per mancata individuazione di una "finalità specifica" e che tale incompatibilità giustifica la disapplicazione della norma interna anche con riferimento a obbligazioni tributarie sorte anteriormente all'abrogazione; b) tuttavia, in considerazione della disciplina vigente (in particolare art. 3, comma 13, della legge n. 549/1995) e della natura attuativa affidata all'Agenzia delle Dogane, la legittimazione passiva esclusiva nelle liti per il rimborso di prelievi analoghi compete all'Agenzia delle Dogane. Sulla base di ciò la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio e il ricorso originario dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva del resistente civile (la pronuncia ha quindi annullato la statuizione di merito che aveva condannato la Regione).
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE
art. 1, paragrafo 2: "Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche ..."
La Corte ha interpretato la direttiva nel senso che le imposte applicate su prodotti gia' soggetti ad accisa devono perseguire una finalità specifica (non meramente di bilancio); l'IRBA regionale, secondo la CGUE e la Corte, non soddisfa tale requisito e risulta quindi incompatibile con il diritto UE.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 13
"gli uffici tecnici di finanza effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali ... e trasmettono alle regioni i dati relativi alla quantità di benzina erogata nei rispettivi territori ... per la riscossione coattiva ... si applicano le disposizioni vigenti in materia di accisa sugli oli minerali"
Questa disposizione e' stata interpretata come attribuzione all'Agenzia delle Dogane (uffici tecnici di finanza) delle funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva dell'IRBA; ne consegue la legittimazione passiva dell'Agenzia nelle controversie di rimborso.
Decreto Legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, art. 17
Fondamento normativo che ha consentito alle regioni di istituire l'imposta regionale sulla benzina; la disciplina originaria evidenzia la natura di tributo previsto dalla normativa statale e finalizzato al finanziamento regionale.
Legge 14 giugno 1990, n. 158 (art. 1 e art. 6)
Legge di delega che giustifica l'istituzione del tributo come strumento di autonomia impositiva regionale; usata per ricostruire l'origine normativa dell'IRBA.
Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021), art. 1, comma 628
"sono abrogati ... disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione ... Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte"
L'abrogazione legislativa ha cessato l'IRBA dall'1.1.2021 ma la clausola di salvezza degli effetti non e' ritenuta idonea a preservare un prelievo incompatibile con il diritto UE; il giudice nazionale puo' disapplicare la norma interna incompatibile.
Legge 23 dicembre 1998 n. 428, art. 29, comma 2
Richiama la norma che disciplina chi e' legittimato a richiedere il rimborso; nella giurisprudenza e nel dibattito e' stata ricordata la regola secondo cui il soggetto titolare del versamento (il distributore/concessionario) è legittimato all'istanza di rimborso.
Costituzione, art. 119
Richiamata in relazione alla finalità delle norme che trasferiscono risorse agli enti territoriali: l'IRBA e' stata considerata nella sua funzione di 'finanza aggiuntiva' per le regioni, ma tale destinazione non basta a conferirle la finalità specifica richiesta dall'UE.
Massime di principio
- Una imposta regionale che grava su prodotti gia' assoggettati ad accisa è compatibile con la direttiva 2008/118/CE solo se il gettito è destinato a una "finalità specifica" direttamente collegata all'oggetto dell'imposta; la mera destinazione al bilancio o a spese generiche (es. sanità generale) non è sufficiente.
- Se una imposta nazionale o regionale risulta incompatibile con il diritto dell'Unione, il giudice nazionale ha il potere/dovere di disapplicare la norma interna anche con riferimento a obbligazioni sorte prima dell'abrogazione legislativa, non potendo la clausola di salvezza preservare un prelievo illegittimo.
- Nei casi di imposte regolate da norme statali che affidano accertamento, liquidazione e riscossione a uffici dello Stato (es. Agenzia delle Dogane), la legittimazione passiva nelle azioni di rimborso spetta, di regola, all'amministrazione incaricata (Agenzia delle Dogane), non alla Regione che ha mera funzione di ente beneficiario/tesoreria.
- Chi chiede il rimborso deve porre attenzione alla correttezza del destinatario dell'azione di rimborso: azioni promosse contro l'ente territorialmente beneficiario possono essere dichiarate inammissibili se la legge attribuisce le funzioni amministrative ed il contenzioso all'ente erariale competente.
- Sul piano probatorio, benché il contribuente debba normalmente provare di aver subito l'onere economico, le regole di legittimazione e quelle procedurali (soggetto giusto contro cui agire) possono prevalere e portare all'inammissibilita' dell'azione se incompleta la scelta del resistente.
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