Cassazione Penale, Ordinanza n. 28778/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conferma delle decisioni di merito conformi, lo aveva ritenuto responsabile della detenzione e del trasporto illeciti di 100 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 64 grammi, ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La difesa ha dedotto: 1) erronea applicazione della legge penale per il mancato inquadramento del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) vizio di motivazione, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe manifestamente illogica perché avrebbe omesso una valutazione complessiva della concreta condotta dell'imputato. Con memoria difensiva la difesa ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse conferente e congrua rispetto a tutte le doglianze proposte. Ha osservato che le censure difensive erano in realtà riproduttive di questioni già esaminate dalla Corte di merito e, soprattutto, si risolvevano in una contestazione di fatto non scrutinabile in sede di legittimità. Nel merito, ha valorizzato gli elementi già posti a base del diniego della lieve entità: notevole quantitativo di stupefacente sequestrato, modalità della detenzione, frazionamento in dosi e possesso di strumenti idonei alla pesatura e al confezionamento, tutti indici di professionalità dell'attività illecita e di rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
disposizione applicata per la detenzione e il trasporto illeciti di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità non riconosciuta perché la condotta, per quantità, modalità esecutive e strumenti rinvenuti, esprimeva professionalità e rilevante offensività.
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva della condotta, ma può essere esclusa quando gli elementi probatori evidenzino quantità non modesta, frazionamento in dosi, modalità di detenzione e disponibilità di strumenti di confezionamento o pesatura.
- La nozione di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è incompatibile con condotte che manifestino professionalità dell'attività illecita e una rilevante capacità di immissione della droga nel mercato.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si traducano in una mera rilettura del compendio probatorio o in contestazioni di merito già motivate dai giudici di appello.
- Il vizio di motivazione non è configurabile quando la sentenza impugnata abbia dato conto, in modo non illogico e coerente, degli elementi valorizzati per escludere la qualificazione più favorevole del fatto.
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