Ordinanza n. 1711/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Napoli Cat.A12/2026/Imm/1^Sez/Dinieghi/vdm/50, emesso in data 26/01/2026 e notificato a mezzo PEC in data 26/03/2026, recante il respingimento dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compreso il preavviso di rigetto del 17/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, unitamente al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Napoli che ha respinto la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che il ricorrente aveva prodotto, prima della revoca, la comunicazione obbligatoria Unilav relativa all'assunzione presso il datore di lavoro che aveva stipulato il contratto di soggiorno. Ha inoltre dedotto, implicitamente valorizzando la propria buona fede, che il ritardo nell'assunzione imputabile al datore di lavoro originario non avrebbe dovuto pregiudicarlo e che, nel frattempo, aveva reperito una nuova occupazione presso altro datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato. Nel sommario esame proprio della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto rilevante che il ricorrente avesse prodotto l'Unilav prima della revoca, che il ritardo nell'assunzione da parte del datore di lavoro originario non potesse ricadere sul lavoratore in buona fede e che il ricorrente avesse trovato una nuova occupazione presso un altro datore. La decisione è quindi limitata alla tutela cautelare e non definisce il merito del ricorso, rinviato all'udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda e la concessione della tutela cautelare nel giudizio amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ritardo nell'assunzione imputabile al datore di lavoro non può essere posto a carico del lavoratore straniero che abbia agito in buona fede, soprattutto quando abbia tempestivamente prodotto la documentazione obbligatoria relativa all'assunzione.
- La produzione dell'Unilav prima della revoca del titolo o del procedimento ostativo costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare della posizione dello straniero richiedente il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- Il reperimento di una nuova occupazione presso un diverso datore di lavoro può concorrere a fondare la tutela cautelare contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quando evidenzi la persistente disponibilità di un rapporto lavorativo regolare.
Come è indicizzato
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