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Interpello

Risposta n. 233 del 15/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Istante sostiene che l’equiparazione dei fondi interni assicurativi agli OICR, unita al divieto regolamentare di derivati speculativi e alla sola ammissibilità di derivati di copertura, consenta di applicare ai fondi interni le stesse regole previste per gli OICR PIR compliant.

PIR assicurativo e utilizzo di strumenti finanziari derivati nei fondi interni collegati alla polizza

Il quesito

La compagnia assicurativa chiede se i chiarimenti della circolare 3/E del 2018 sull’impiego di derivati di copertura da parte di un OICR PIR compliant siano applicabili anche ai fondi interni assicurativi collegati a una polizza unit linked PIR compliant.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che, per i PIR assicurativi, i vincoli di composizione e concentrazione vadano verificati sugli attivi sottostanti il contratto. Nel caso di polizze unit linked collegate esclusivamente a fondi interni con caratteristiche analoghe agli OICR e regolamenti coerenti con il comma 104, è possibile includere strumenti finanziari derivati, purché siano derivati di copertura e rispettino i criteri già indicati per gli OICR PIR compliant.

PIR assicurativo e derivati nei fondi interni

L’interpello riguarda un contratto di assicurazione sulla vita di tipo unit linked, denominato "ALFA PIR", istituito nel 2017 da ALFA VITA S.p.A. per la costituzione di un piano di risparmio a lungo termine (PIR) ai sensi dell’articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La questione concerne la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati nell’ambito di fondi interni assicurativi collegati alla polizza.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’Istante è un’impresa di assicurazione operante nel settore vita e previdenza complementare. Il prodotto descritto è un prodotto finanziario-assicurativo di Ramo III, di tipo unit linked, a vita intera, che investe esclusivamente in fondi interni assicurativi PIR compliant.

La società richiama la circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E, nella parte in cui l’Agenzia ha chiarito che, ai fini PIR, l’investimento in strumenti finanziari derivati è ammesso soltanto attraverso un OICR PIR compliant, entro la quota libera del 30 per cento prevista dall’articolo 1, comma 102, e solo per finalità di copertura.

Quesito del contribuente

L’Istante chiede conferma che tali chiarimenti possano applicarsi anche ai fondi interni assicurativi collegati al contratto in esame, considerato che i fondi interni assicurativi sono assimilati agli OICR.

Soluzione interpretativa proposta

Secondo la società, la risposta dovrebbe essere positiva per due ordini di ragioni:

  • le Linee Guida del 4 ottobre 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbero sostanzialmente equiparato i fondi interni assicurativi di tipo unit linked ai fondi dei fondi, con conseguente applicazione ai primi delle disposizioni dell’articolo 1, comma 104, della legge n. 232 del 2016;
  • la ratio della circolare n. 3/E del 2018 sarebbe comunque rispettata, poiché la disciplina IVASS non consente ai fondi interni assicurativi di investire in derivati speculativi, ammettendo solo derivati di copertura.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama i commi da 100 a 114 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplinano il regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi realizzati nell’ambito dei PIR, a condizione che siano rispettati specifici vincoli e divieti di investimento.

In particolare:

  • il comma 101 consente la costituzione del PIR anche tramite contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;
  • il comma 102 prevede che almeno il 70 per cento delle somme o valori destinati al piano sia investito in investimenti qualificati;
  • il comma 103 introduce limiti di concentrazione verso il medesimo emittente o gruppo e verso depositi e conti correnti;
  • il comma 105 stabilisce il divieto di investire in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti in Stati o territori non collaborativi.

L’Agenzia richiama inoltre la circolare 26 febbraio 2018, n. 3/E, paragrafo 7.2, secondo cui, nei PIR assicurativi, i vincoli dei commi 102 e 103 devono essere verificati con riferimento al contratto assicurativo e agli investimenti sottostanti.

Per i derivati viene richiamato il paragrafo 6 della medesima circolare e il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 sul regolamento della gestione collettiva del risparmio.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conferma che il PIR può essere realizzato anche mediante un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, purché il prodotto rispetti le condizioni di investimento previste dalla legge.

In tale contesto, i vincoli di composizione e i limiti alla concentrazione devono essere verificati sugli attivi sottostanti il contratto assicurativo. Ne deriva che:

  • se la polizza unit linked è collegata direttamente a quote di OICR PIR compliant, i limiti si considerano rispettati secondo i criteri applicabili agli investimenti tramite OICR;
  • analogamente, se la polizza è collegata esclusivamente a uno o più fondi interni dell’impresa di assicurazione, e tali fondi presentano finalità, modalità e vincoli di gestione analoghi agli OICR e regolamenti coerenti con il comma 104, la polizza è considerata PIR compliant.

Resta fermo che anche il fondo interno PIR compliant deve rispettare sia la disciplina assicurativa sia quella prevista dalla normativa PIR.

Quanto ai contratti finanziari derivati, l’Agenzia ribadisce che, per gli OICR PIR compliant, essi possono essere utilizzati nell’ambito della quota libera del 30 per cento solo come derivati di copertura, per ridurre il rischio degli investimenti qualificati. La circolare 3/E chiarisce infatti che tali strumenti, non comportando normalmente un esborso di capitale, non consentono di verificare direttamente il rispetto dei limiti di plafond previsti dal comma 101, ultimo periodo.

Sulla base di questi principi, l’Agenzia conclude che non vi sono ostacoli a includere strumenti derivati anche nella polizza PIR compliant collegata esclusivamente a fondi interni PIR compliant, purché tali fondi siano analoghi agli OICR e i derivati siano utilizzati nel rispetto dei criteri già delineati per gli OICR PIR compliant, quindi in funzione di copertura e dentro la quota libera consentita.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un orientamento favorevole al contribuente: i fondi interni assicurativi collegati a una polizza PIR compliant possono impiegare strumenti finanziari derivati alle stesse condizioni previste per gli OICR PIR compliant, a condizione che si tratti di derivati di copertura e che siano rispettati i limiti e i vincoli della disciplina PIR e della regolamentazione assicurativa.

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