Risposta n. 239 del 15/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che le somme, perché riferite ad attività istituzionali verso i soci e detenute in valuta svizzera, siano escluse dal monitoraggio fiscale e dall’IVAFE, richiamando l’esenzione prevista per i residenti di Campione d’Italia e la natura di ente non commerciale.
Obblighi di monitoraggio fiscale e IVAFE per un ente non commerciale residente a Campione d’Italia con deposito bancario in Svizzera
Il quesito
L’associazione non commerciale residente a Campione d’Italia chiede se possa beneficiare dell’esonero dal quadro RW e dall’IVAFE per disponibilità finanziarie in franchi svizzeri detenute presso una banca svizzera, ritenendo che derivino da attività istituzionali non imponibili e che l’agevolazione prevista per Campione d’Italia si applichi anche a essa.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che l’esonero dal quadro RW previsto per Campione d’Italia riguarda solo le persone fisiche residenti e non è estensibile a un’associazione. L’ente deve quindi compilare il quadro RW; invece non è tenuto all’IVAFE, poiché l’imposta si applica solo alle persone fisiche residenti.
Monitoraggio fiscale e IVAFE per un ente non commerciale di Campione d’Italia
L’interpello riguarda un’associazione con sede legale e operativa nel territorio di Campione d’Italia, qualificata come ente non commerciale, che detiene disponibilità finanziarie presso una banca svizzera. Il chiarimento richiesto attiene all’applicabilità dell’esonero dal quadro RW e dall’IVAFE in relazione a somme in valuta estera riconducibili all’attività istituzionale dell’ente.
Fattispecie rappresentata
L’istante dichiara di non svolgere attività commerciale e di prestare consulenza ai propri associati, essendo a sua volta associato a livello nazionale a una federazione. Le entrate derivano da:
- quote associative versate dagli iscritti;
- rimborsi spese;
- contributi in valuta estera, in particolare franco svizzero.
Tali somme, secondo l’istante, non sarebbero imponibili ai sensi dell’articolo 148 del TUIR, in quanto rientranti nell’attività istituzionale. Le disponibilità accantonate nel tempo sono depositate presso una filiale di una banca svizzera del Canton Ticino e il conto è movimentato solo per il pagamento delle spese relative al contributo associativo versato alla federazione.
L’uso della banca svizzera viene giustificato con ragioni pratiche ed economiche, legate ai minori costi di gestione di un conto in valuta svizzera rispetto a un conto aperto presso un intermediario italiano.
Quesito del contribuente
L’associazione chiede se, in quanto residente a Campione d’Italia e titolare di disponibilità finanziarie detenute presso un intermediario svizzero, possa beneficiare:
- dell’esonero dalla compilazione del quadro RW;
- dell’esonero dal pagamento dell’IVAFE.
Normativa richiamata
L’Agenzia richiama in primo luogo l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, che disciplina gli obblighi di monitoraggio fiscale per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che detengono investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Tra tali attività rientrano, in particolare, i depositi e conti correnti bancari esteri, indipendentemente dalle modalità di alimentazione, come precisato dalla circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013.
Viene inoltre richiamato il limite di esonero dal monitoraggio quando il valore massimo complessivo delle attività nel periodo d’imposta non supera 15.000 euro.
L’Amministrazione esamina poi l’articolo 5-quater, comma 6, del medesimo decreto legge n. 167 del 1990, che prevede un regime particolare per i residenti nel comune di Campione d’Italia, già esonerati dal modulo RW in relazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, trattamenti pensionistici e altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera. In attuazione di tale norma è stato emanato il provvedimento direttoriale Prot. n. 44910 del 31 marzo 2015.
Viene infine richiamata la disciplina dell’IVAFE, di cui all’articolo 19, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, secondo cui l’imposta si applica al valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’associazione istante, le somme depositate in Svizzera dovrebbero beneficiare dell’esonero dal quadro RW perché sono disponibilità finanziarie in franchi svizzeri derivanti da attività istituzionali svolte nei confronti dei soci residenti a Campione d’Italia e quindi non imponibili ai sensi dell’articolo 148 del TUIR.
Quanto all’IVAFE, l’istante ritiene che le disponibilità siano esenti anche in considerazione della propria natura di ente non commerciale e in base alle istruzioni ministeriali.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia chiarisce anzitutto che la disciplina speciale di Campione d’Italia, contenuta nell’articolo 5-quater, comma 6, del decreto legge n. 167 del 1990, è riferita alle persone fisiche residenti nel comune e non agli enti non commerciali. Il provvedimento attuativo del 31 marzo 2015 conferma tale impostazione, richiamando disposizioni che si riferiscono espressamente alle persone fisiche.
L’Amministrazione precisa inoltre che, sulla base di una precedente consulenza giuridica, l’esonero è stato riconosciuto ai campionesi che svolgono o hanno svolto attività lavorative nel Comune di Campione d’Italia, valorizzando la peculiare integrazione economica e territoriale del Comune con la Svizzera. Tuttavia, tale estensione riguarda sempre le persone fisiche residenti a Campione d’Italia.
Nel caso esaminato, il fatto che l’associazione sia residente a Campione d’Italia non è sufficiente per applicare l’agevolazione, poiché la disposizione non è estensibile, in via interpretativa, a soggetti diversi da quelli espressamente contemplati. Di conseguenza, l’ente è tenuto alla compilazione del quadro RW nella dichiarazione annuale dei redditi.
IVAFE
Quanto all’imposta sulle attività finanziarie all’estero, l’Agenzia osserva che l’articolo 19, comma 18, del decreto legge n. 201 del 2011 assoggetta all’imposta i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero dalle sole persone fisiche residenti in Italia. Pertanto, gli enti non commerciali sono esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione dell’IVAFE.
Conclusioni operative
In sintesi:
- l’associazione non può beneficiare dell’esonero dal quadro RW previsto per i residenti persone fisiche di Campione d’Italia;
- deve quindi monitorare nel quadro RW le disponibilità finanziarie detenute presso l’intermediario svizzero;
- non è invece soggetta all’IVAFE, perché tale imposta non si applica agli enti non commerciali.
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