Risposta n. 235 del 15/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia ritiene che, essendo la SICAF qualificata come OICR e svolgendo la consulenza un’attività strettamente connessa e strumentale all’investimento collettivo, si applica il regime di esenzione dell’articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir anche ai proventi della consulenza, che non scontano IRES in capo alla SICAF ma sono tassati in capo ai partecipanti alla distribuzione.
Regime fiscale IRES di una SICAF e trattamento dei proventi dell’attività di consulenza accessoria
Il quesito
La SICAF chiede se l’esenzione ex articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir copra anche i redditi derivanti dall’attività di consulenza finanziaria, qualificata come accessoria, connessa e strumentale all’attività principale; in subordine, quale trattamento fiscale spetti ai proventi distribuiti agli investitori se tali redditi non fossero esenti.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che i proventi dell’attività di consulenza non sono soggetti a IRES in capo alla SICAF; la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della distribuzione. Resta applicabile, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAF, la ritenuta ex articolo 26-quinquies del d.P.R. 600/1973.
Regime fiscale di una SICAF e proventi dell’attività di consulenza
L’interpello riguarda una SICAF costituita in forma di società per azioni, qualificata come OICR chiuso, con partecipazione riservata a investitori professionali e azioni quotate sul mercato AIM Italia. La società è autorizzata all’esercizio della gestione collettiva del risparmio e, in via accessoria, anche a svolgere attività di consulenza finanziaria connessa e strumentale all’attività principale.
Fattispecie e contesto
La SICAF è stata costituita ai sensi dell’articolo 35-bis del TUF, previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob. L’attività principale è l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi. Accanto a tale attività istituzionale, la società svolge consulenza in materia finanziaria, ritenuta dalla stessa strettamente strumentale e connessa all’oggetto sociale.
Quesito del contribuente
La società chiede se l’esenzione prevista dall’articolo 73, comma 5-quinquies, del Tuir per i redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari, si applichi anche ai redditi prodotti dall’attività di consulenza accessoria. In subordine, se tali redditi non fossero esenti in capo alla SICAF, chiede quale regime fiscale debba applicarsi ai proventi al momento della loro distribuzione agli investitori.
Soluzione interpretativa proposta dalla contribuente
La contribuente sostiene che:
- le SICAF istituite in Italia sono, ai fini delle imposte dirette, soggetti che rientrano nell’ambito degli enti non commerciali;
- l’esenzione dell’articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir è un’esenzione soggettiva riferita agli OICR istituiti in Italia diversi da quelli immobiliari e ai fondi lussemburghesi storici, ma non riguarderebbe l’attività principale né quella consulenziale della SICAF;
- in sede di distribuzione degli utili, dovrebbe trovare applicazione l’ordinario regime fiscale dei dividendi distribuiti da società per azioni.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del TUF, che definisce la SICAF come OICR chiuso in forma di società per azioni a capitale fisso con oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto;
- l’articolo 35-bis del TUF, che prevede le condizioni per l’autorizzazione della SICAF, tra cui l’oggetto esclusivo dell’investimento collettivo;
- l’articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir, che dispone l’esenzione dei redditi degli OICR istituiti in Italia, diversi da quelli immobiliari;
- la circolare n. 21/E del 2014, che chiarisce l’estensione alle SICAF, diverse da quelle immobiliari, del regime fiscale delle SICAV;
- il decreto legislativo n. 44 del 2014, che estende alle SICAF le disposizioni previste per le SICAV anche in materia di imposta di registro e di distribuzione dei proventi;
- la circolare n. 33/E del 2011, che qualifica i fondi come soggetti "lordisti" rispetto ai redditi di capitale, salvo specifiche ritenute alla fonte;
- l’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973, relativo alla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a SICAF.
Ragionamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia osserva che la SICAF, per definizione normativa, è un OICR con oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto. Nel caso esaminato, la consulenza finanziaria è stata autorizzata come attività strumentale e connessa all’attività propria della SICAF; inoltre, dalla documentazione integrativa emerge che tale consulenza è strettamente collegata all’attività di investimento e che, sul piano operativo e strategico, l’attività istituzionale non potrebbe essere svolta senza quella consulenziale.
Muovendo da tale qualificazione giuridica, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina dell’articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir. Ne consegue che i redditi prodotti dalla SICAF, compresi quelli derivanti dall’attività di consulenza accessoria, non scontano IRES in capo alla società.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conclude che:
- la SICAF, in quanto OICR, beneficia dell’esenzione dall’IRES prevista dall’articolo 73, comma 5-quinquies, Tuir;
- tale esenzione si estende anche ai proventi derivanti dall’attività di consulenza, perché svolta in modo strettamente connesso e strumentale all’attività principale di investimento collettivo;
- i proventi non sono tassati in capo alla SICAF, ma sono assoggettati a tassazione in capo ai partecipanti al momento della distribuzione;
- sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAF si applica la ritenuta di cui all’articolo 26-quinquies del d.P.R. n. 600 del 1973.
Conclusioni operative
Per la SICAF istante il regime fiscale da applicare è quello proprio degli OICR esenti da IRES sui redditi prodotti, inclusi quelli dell’attività consulenziale accessoria. La tassazione si sposta in capo agli investitori al momento della percezione dei proventi, secondo le regole previste per i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAF.
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