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Interpello

Risposta n. 236 del 15/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, il fondo rientra tra i FIA istituiti nell’UE/SEE e il gestore è comunque soggetto alla vigilanza britannica in base alle norme di recepimento della direttiva 2011/61/UE; quindi i proventi dovrebbero subire la ritenuta ex articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77/1983, per evitare disparità rispetto ai fondi italiani e possibili profili di restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Ritenuta sui proventi derivanti da FIA esteri

Il quesito

La società fiduciaria chiede se i proventi derivanti da quote di un fondo di private equity britannico, qualificabile come FIA, debbano essere assoggettati alla ritenuta prevista dall’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77/1983, nonostante il gestore operi nel Regno Unito in regime transitorio senza autorizzazione piena ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la ritenuta di cui all’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77/1983. Nel caso descritto, infatti, il gestore del FIA è assoggettato alla disciplina nazionale britannica di recepimento della direttiva 2011/61/UE, anche se opera in regime transitorio senza autorizzazione/registrazione, e ciò è sufficiente a integrare il requisito della vigilanza nel Paese estero richiesto dalla norma.

Ritenuta sui proventi derivanti da FIA esteri

L’interpello riguarda il regime fiscale applicabile ai proventi distribuiti da un fondo di private equity costituito nel Regno Unito, qualificabile come FIA, con particolare riferimento alla ritenuta prevista per gli OICR esteri dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983.

Fattispecie e contesto

L’istante è una società fiduciaria incaricata della custodia e amministrazione, per conto di una persona fisica residente in Italia, di quote del fondo di private equity “ALFA”. Il fondo è costituito nel Regno Unito in forma di limited partnership di diritto inglese.

La società precisa che:

  • il fondo non è un organismo armonizzato conforme alla direttiva 2009/65/CE;
  • presenta invece le caratteristiche per essere qualificato come fondo di investimento alternativo (FIA);
  • è gestito da BETA LIMITED, soggetto autorizzato dalla Financial Conduct Authority (FCA), ma non assoggettato a vigilanza ai sensi della direttiva 2011/61/UE secondo la ricostruzione iniziale dell’istante.

Quesito del contribuente

La società fiduciaria chiede se i proventi derivanti dal fondo debbano essere assoggettati a ritenuta ai sensi dell’articolo 10-ter, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Soluzione interpretativa proposta dall’istante

L’istante sostiene che il fondo sia legittimamente istituito e gestito nel Regno Unito in conformità alla normativa inglese di recepimento della direttiva 2011/61/UE.

In particolare, richiama la clausola di “grand-fathering” prevista dall’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE, osservando che i gestori di FIA chiusi che, prima del 22 luglio 2013, gestivano fondi che non hanno effettuato ulteriori investimenti dopo tale data possono continuare a operare senza autorizzazione piena.

Sulla base di ciò, l’istante ritiene che:

  • il gestore sia comunque soggetto alla vigilanza dell’autorità inglese;
  • i proventi di un fondo estero con caratteristiche analoghe a quelle di un fondo italiano non debbano essere trattati fiscalmente in modo difforme;
  • un diverso trattamento configurerebbe una discriminazione degli investimenti esteri e una possibile restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Conclude quindi che ai proventi del fondo debba applicarsi la ritenuta di cui all’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77/1983.

Normativa e quadro di riferimento richiamati dall’Agenzia

L’Agenzia richiama il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, adottato per il recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), che ha introdotto modifiche alla disciplina civilistica e fiscale degli OICR.

Viene ricordato che la direttiva ha introdotto un quadro armonizzato per:

  • autorizzazione;
  • funzionamento;
  • trasparenza dei gestori di FIA.

Per FIA si intendono fondi che raccolgono capitale da una pluralità di investitori per investirlo secondo una determinata politica di investimento, ma che non rientrano nella direttiva 2009/65/CE sugli OICVM.

L’Agenzia sottolinea inoltre che:

  • la direttiva si applica ai soggetti che esercitano abitualmente l’attività di gestione di FIA;
  • i gestori autorizzati possono operare nell’Unione tramite il cosiddetto “passaporto del gestore”;
  • la vigilanza resta ancorata al principio dell’home country control;
  • i FIA, pur essendo disciplinati in un contesto europeo armonizzato per i gestori, continuano a essere regolati e vigilati a livello nazionale nello Stato di istituzione.

Disciplina fiscale dell’articolo 10-ter della legge n. 77/1983

L’Agenzia evidenzia che l’articolo 11 del decreto legislativo n. 44/2014 ha modificato l’articolo 10-ter della legge n. 77/1983, prevedendo l’applicazione di una ritenuta d’imposta sui proventi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto estero:

  • diversi da quelli conformi alla direttiva 2009/65/CE;
  • diversi dai fondi immobiliari;
  • istituiti in Stati membri UE o in Stati aderenti allo SEE;
  • le cui quote o azioni siano collocate nel territorio dello Stato secondo il TUF;
  • il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero di istituzione ai sensi della direttiva 2011/61/UE.

Ai fini della ritenuta, quindi, i proventi devono provenire da FIA esteri che abbiano tali caratteristiche.

Accertamenti svolti e chiarimenti del MEF

Poiché il punto centrale era verificare se il gestore del fondo fosse effettivamente soggetto a vigilanza nel Paese estero nel senso richiesto dalla norma, l’Agenzia ha richiesto documentazione integrativa all’istante e ha acquisito un parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Il Dipartimento ha chiarito che nel Regno Unito la direttiva 2011/61/UE è stata recepita tramite le The Alternative Investment Fund Managers Regulations 2013, le quali:

  • all’articolo 74 recepiscono le disposizioni transitorie dell’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva;
  • si applicano ai gestori di FIA chiusi che non effettuano investimenti ulteriori dopo il 22 luglio 2013;
  • consentono a tali gestori di continuare a operare senza obbligo di autorizzazione né di registrazione come fondo “sottosoglia”.

Il MEF ha quindi precisato che, nel Regno Unito, questi gestori restano soggetti alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, pur senza necessità di autorizzazione o registrazione ulteriori.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base dei chiarimenti acquisiti, l’Agenzia conclude che nel caso concreto il requisito della vigilanza nel Paese estero risulta soddisfatto.

Di conseguenza, la società fiduciaria incaricata del pagamento dei proventi del fondo è tenuta ad applicare la ritenuta prevista dall’articolo 10-ter, comma 2, della legge n. 77/1983.

Conclusioni operative

L’interpello conferma che, per i FIA esteri non armonizzati ma istituiti in uno Stato UE o SEE, la ritenuta si applica se il gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese di istituzione ai sensi della direttiva 2011/61/UE, anche quando tale vigilanza si esprima attraverso regimi transitori di recepimento nazionale.

Nel caso esaminato, il regime britannico di “grand-fathering” non esclude la vigilanza rilevante ai fini dell’articolo 10-ter, comma 2, con conseguente obbligo di ritenuta sui proventi distribuiti all’investitore residente in Italia.

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