Risposta n. 234 del 15/07/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene di essere un ente commerciale; considera fuori campo IVA i contributi pubblici per mancanza di nesso sinallagmatico; e sostiene che l'IVA sugli acquisti sia detraibile se riferita ad attività commerciali imponibili.
Trattamento IVA dei contributi pubblici erogati a un'azienda speciale consortile
Il quesito
L'azienda speciale consortile chiede se possa essere qualificata come ente commerciale, se i contributi ricevuti da Provincia autonoma di Bolzano e CCIAA siano esclusi da IVA e se sia detraibile l'IVA sugli acquisti di beni e servizi, nonostante il finanziamento pubblico dell'attività.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che l'azienda speciale sia un ente commerciale e soggetto passivo IRES/IVA per le attività svolte; che i contributi pubblici assegnati ex art. 19, comma 2, L.P. n. 11/2014 siano esclusi da IVA perché privi di corrispettività; e che la detrazione IVA sugli acquisti vada verificata caso per caso in base al nesso diretto e immediato con operazioni attive imponibili o assimilate, senza che il finanziamento pubblico incida di per sé sul diritto alla detrazione.
Trattamento IVA dei contributi pubblici corrisposti ad azienda speciale consortile
L’interpello riguarda una azienda speciale consortile con personalità giuridica di diritto pubblico della Provincia autonoma di Bolzano e della Camera di commercio di Bolzano. Il tema centrale è il trattamento, ai fini IVA e delle imposte dirette, dei contributi pubblici ricevuti per finanziare le attività istituzionali e di promozione economica svolte dall’ente.
Fattispecie e attività dell’istante
L’azienda speciale consortile ALFA svolge attività di promozione delle esportazioni, sviluppo della localizzazione economica dell’Alto Adige, marketing territoriale, promozione dell’innovazione e trasferimento delle conoscenze. L’obiettivo dichiarato è incrementare l’internazionalizzazione delle imprese altoatesine, soprattutto medio-piccole, offrendo servizi di supporto nella pianificazione e nell’attuazione dei processi di internazionalizzazione.
Per lo svolgimento di tali attività l’ente utilizza:
- contributi annuali trasferiti dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla CCIAA di Bolzano;
- compensi derivanti dai propri servizi resi alle imprese e alle organizzazioni partecipanti alle iniziative.
Per i servizi e i riaddebiti verso imprenditori e organizzazioni l’istante emette regolare fattura IVA. Circa cinque sesti dell’attività risultano finanziati da contributi pubblici. L’accesso ai servizi di internazionalizzazione e le modalità di partecipazione alle spese sono disciplinati da un regolamento del 23 febbraio 2017; le attività di innovazione sono regolate da linee guida approvate il 19 ottobre 2017.
Quesito posto all’Agenzia delle Entrate
L’istante chiede di sapere se, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA:
- sia corretta la qualificazione dell’azienda speciale come ente commerciale;
- sia corretto non assoggettare ad IVA i contributi percepiti dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla CCIAA;
- sia corretto detrarre l’IVA sugli acquisti di beni e servizi, pur in presenza di una rilevante quota di finanziamento pubblico in conto esercizio.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che:
- l’azienda speciale debba essere considerata ente commerciale, poiché ha per oggetto esclusivo e principale l’esercizio di attività commerciali;
- i contributi pubblici non siano soggetti ad IVA perché mancherebbe una specifica correlazione con prestazioni rese;
- l’IVA sugli acquisti sia detraibile, poiché gli acquisti inerenti l’attività commerciale di promozione e pubblicità restano riferibili ad operazioni imponibili, anche se l’attività è finanziata per circa l’80 per cento con contributi pubblici.
Normativa, prassi e precedenti richiamati
L’Agenzia richiama:
- l’articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR, per la qualifica di soggetto passivo IRES;
- l’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, per la natura commerciale delle attività svolte;
- gli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, sul diritto alla detrazione;
- la circolare n. 34/E del 22 novembre 2013, sui criteri per distinguere contributi fuori campo IVA e corrispettivi;
- la circolare n. 131 del 16 giugno 1999 e la risoluzione n. 131/E del 26 settembre 2005;
- la circolare n. 20/E dell’11 maggio 2015, la circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, la risoluzione n. 100/E del 25 luglio 2005, la risoluzione n. 42/E del 16 marzo 2004 e la circolare n. 328 del 24 dicembre 1997.
Sono inoltre richiamate pronunce della Corte di Cassazione, in particolare le sentenze n. 12654 del 15 dicembre 1997 e n. 7906 del 15 aprile 2005.
Qualificazione dell’azienda speciale come ente commerciale
L’Agenzia osserva che la giurisprudenza qualifica le aziende speciali come enti economici con forte caratterizzazione imprenditoriale, operanti nel campo della produzione e dello scambio di beni o servizi. Pur essendo strumenti organizzativi dell’ente di riferimento, esse operano con modalità economiche e con un assetto di tipo privatistico.
La previsione di interventi finanziari dell’ente pubblico di riferimento, sia per la dotazione sia per il ripianamento di eventuali disavanzi, non esclude il connotato imprenditoriale. Anche l’obbligo di perseguire efficacia, economicità e pareggio di bilancio conferma la natura di attività economica.
Per tali ragioni, l’azienda speciale istante è qualificata come ente commerciale. Ne consegue:
- l’inquadramento tra i soggetti passivi IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b), del TUIR;
- la considerazione delle attività svolte come commerciali ai fini IVA ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Trattamento IVA dei contributi pubblici
L’Agenzia ricorda che, in materia IVA, le erogazioni di denaro che costituiscono mere movimentazioni finanziarie sono fuori campo IVA. Diversamente, se le somme sono versate a fronte di un obbligo di fare, non fare o permettere, assumono natura di corrispettivo e sono imponibili.
Secondo la circolare n. 34/E del 2013, il contributo è rilevante ai fini IVA quando tra le parti esiste un rapporto giuridico sinallagmatico, in cui il contributo rappresenta il compenso per un servizio o per una cessione di beni. La qualificazione richiede di esaminare il concreto assetto degli interessi perseguiti dalle parti.
Applicando tali criteri al caso concreto, l’Agenzia rileva che:
- i contributi sono assegnati in base all’articolo 19, comma 2, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11;
- la delibera della Giunta provinciale n. 213 del 13 marzo 2018 li qualifica come finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali e delle spese di gestione, sulla base di un programma annuale;
- il programma 2018 dell’istante è coerente con le direttive strategiche e i macro-obiettivi di politica economica della Provincia e della CCIAA;
- non emergono vantaggi diretti per l’amministrazione erogante, né elementi idonei a dimostrare un rapporto contrattuale sinallagmatico;
- non risultano clausole risolutive espresse o pattuizioni risarcitorie per inadempimento.
Pertanto, i contributi ricevuti sono considerati esclusi da IVA, poiché non hanno funzione di corrispettivo per specifiche prestazioni, ma servono a finanziare attività di promozione economica svolte nell’interesse generale delle imprese del territorio.
Diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti
L’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti spetta solo se i beni e i servizi acquistati sono utilizzati per effettuare operazioni imponibili o assimilate. Non è detraibile l’imposta relativa ad acquisti afferenti operazioni esenti o comunque non soggette a imposta.
La percezione di contributi a fondo perduto non incide, di per sé, sul diritto alla detrazione. Per il soggetto beneficiario, rileva esclusivamente il regime IVA delle operazioni attive a valle. I mezzi finanziari impiegati per gli acquisti non sono determinanti ai fini della detraibilità.
Nel caso esaminato, l’Agenzia afferma che la detraibilità va valutata caso per caso, in relazione:
- alla tipologia dell’attività economica svolta;
- alla sussistenza di un nesso diretto e immediato tra i beni e servizi acquistati e le operazioni attive poste in essere.
La detrazione integrale può essere riconosciuta se i beni e servizi acquistati sono afferenti ad operazioni imponibili o ad esse assimilate dalla legge.
Conclusioni operative
In sintesi, l’Agenzia conclude che:
- l’azienda speciale consortile è un ente commerciale e, per le attività svolte, rileva come soggetto passivo IRES e come soggetto che svolge attività commerciali ai fini IVA;
- i contributi pubblici ricevuti ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge provinciale n. 11/2014 sono esclusi da IVA, perché privi di natura sinallagmatica e destinati a finanziare l’attività istituzionale;
- la detrazione dell’IVA sugli acquisti non è preclusa dalla presenza di finanziamenti pubblici, ma va verificata in base alle regole ordinarie degli articoli 19 e seguenti del d.P.R. n. 633 del 1972, con particolare riguardo al nesso tra acquisti e operazioni attive imponibili o assimilate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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