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Sentenza

Sentenza n. 13626/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - del provvedimento prot. 0074589/26 del 17/06/2026, comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui ICE ha respinto l’istanza di riammissione in termini presentata dalla ricorrente; – della nota di Consip prot. 00023896.16-06-2026.U del 16/06/2026, richiamata nel provvedimento di rigetto e posta a suo fondamento, nella parte in cui esclude la sussistenza di malfunzionamenti di sistema; – di tutti i verbali di gara, allo stato non conosciuti, nella parte in cui non si dà atto della ricezione dell’offerta della parte ricorrente e/o se ne dichiara l’esclusione per mancata presentazione nei termini; – ove occorra, della Lettera di Invito e di ogni altro documento della lex specialis, nella parte in cui dovessero essere interpretati in senso ostativo all’ammissione della società ricorrente; – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente; e per la declaratoria del diritto della parte ricorrente a essere riammessa in termini alla procedura di gara per la finalizzazione dell’invio della propria offerta e, per l’effetto, a essere ammessa alle successive fasi della procedura.

Giustizia amministrativa202607158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rimessione in termini per il perfezionamento dell'invio dell'offerta in una procedura telematica, unitamente agli atti di gara nella parte relativa alla mancata ricezione o esclusione dell'offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e gestore piattaforma)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ricorrente, invitata a presentare un'offerta entro le ore 18:00 del 15 maggio 2026, ha dedotto di avere caricato tempestivamente tutta la documentazione e completato la validazione dell'offerta, ma di non avere potuto perfezionare l'invio finale a causa di un'anomalia della piattaforma telematica. Ha impugnato il diniego dell'istanza di rimessione in termini, lamentando violazione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 36/2023, della lex specialis e dei principi di risultato, fiducia e buona fede, nonché illogicità manifesta e carenza di istruttoria. Ha inoltre dedotto travisamento dei fatti, difetto di motivazione e violazione del favor partecipationis, sostenendo che i log informatici dimostrassero la propria diligenza e l'esistenza di un malfunzionamento, o comunque di una causa non imputabile. La ricorrente ha invocato anche il principio della causa ignota e la possibilità di sanare l'omessa finalizzazione dell'invio, poiché i dati dell'offerta sarebbero stati già caricati e archiviati sui server della piattaforma.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente le censure e le ha respinte. Dalla documentazione risultava che il caricamento dei documenti e la validazione dell'offerta erano terminati alle 17:59:57, ma che il comando finale di presentazione non era stato eseguito entro le 18:00. Il servizio applicativo “getPin”, registrato alle 17:59:59, non coincideva con l'invio dell'offerta, ma con il reindirizzamento alla schermata riepilogativa; il distinto servizio “submitInvioPartecipazione”, corrispondente al comando finale, non risultava nei log. Non era quindi provato alcun malfunzionamento: il messaggio di scadenza del termine era compatibile con la mancata esecuzione tempestiva dell'invio. Il principio della causa ignota non era applicabile, poiché la sequenza degli eventi era ricostruibile e consentiva di escludere il malfunzionamento del sistema e di imputare il mancato perfezionamento alla mancata conclusione della procedura entro il termine perentorio. Il fatto che il concorrente avesse utilizzato quasi integralmente il termine non costituiva, di per sé, negligenza, ma la concentrazione delle operazioni finali negli ultimi secondi ricadeva nel rischio organizzativo dell'operatore, secondo il principio di autoresponsabilità e le prescrizioni della lex specialis. Né la disponibilità dei dati sui server consentiva la sanatoria, poiché le regole della piattaforma stabilivano che l'invio avveniva solo mediante la selezione della funzione “riepilogo e invio offerta”, non attivata nel caso concreto. I principi di risultato, fiducia e accesso al mercato non potevano derogare alla lex specialis e alla par condicio. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate complessivamente in euro 2.000 oltre accessori, in favore di ICE e Consip.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2, d.lgs. 36/2023

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alle modalità telematiche di presentazione dell'offerta, ma il giudice ha ritenuto non dimostrato il presupposto del malfunzionamento della piattaforma.

  • artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 36/2023

    I principi di risultato, fiducia e buona fede non consentono di derogare al termine perentorio e alle modalità di invio stabilite dalla lex specialis, né di compromettere la par condicio.

  • art. 120, comma 6, c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata nel rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 51 delle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione

    L’invio dell’offerta avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “riepilogo e invio offerta”.

    Il caricamento e la validazione dei documenti non equivalgono alla presentazione dell'offerta; l'invio si perfeziona soltanto mediante l'attivazione dell'apposita funzione finale.

Massime di principio

  • Nelle procedure telematiche di gara, il caricamento della documentazione e la validazione dell'offerta non perfezionano la presentazione dell'offerta quando la lex specialis richiede un distinto comando finale di invio entro il termine perentorio.
  • Il concorrente deve programmare le operazioni di caricamento e trasmissione con congruo anticipo, in modo da fronteggiare i fisiologici tempi di elaborazione della piattaforma; la concentrazione delle operazioni finali negli ultimi secondi espone al rischio di mancato perfezionamento, imputabile all'organizzazione dell'operatore in assenza di malfunzionamenti dimostrati.
  • Il principio della causa ignota può giustificare la rimessione in termini soltanto quando non sia possibile stabilire se il mancato perfezionamento dell'offerta dipenda dalla condotta dell'operatore o da un malfunzionamento del sistema; non opera quando i log consentono di ricostruire la sequenza degli eventi ed escludere il malfunzionamento.
  • Il messaggio della piattaforma che segnala la scadenza del termine per l'invio non dimostra, di per sé, un malfunzionamento del sistema, potendo essere coerente con la mancata esecuzione del comando finale entro il termine.
  • I principi di risultato, fiducia e accesso al mercato non possono derogare alle modalità di presentazione e ai termini stabiliti dalla lex specialis, che devono essere rispettati anche a tutela della par condicio dei concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiContratti pubblici
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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