Corte di giustizia, Sentenza C-386/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Martinair Holland NV contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della Commissione – Effetti qualificati. — Causa C-386/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto l’impugnazione di Martinair contro la sentenza del Tribunale relativa al cartello nel trasporto aereo di merci. Ha confermato che la Commissione aveva competenza per applicare il diritto della concorrenza dell’Unione e del SEE ai servizi di trasporto merci in entrata sulla base del criterio degli effetti qualificati. La Corte ha inoltre escluso errori di diritto del Tribunale in punto di motivazione, onere della prova e uso della nozione di infrazione unica e continuata.
Impugnazione respinta: la Commissione poteva applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto aereo di merci in entrata sulla base del criterio degli effetti qualificati.
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato nel confermare la competenza territoriale della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a un’intesa relativa ai servizi di trasporto merci in entrata, in particolare quanto a: effetto rilevante nel SEE, nozione di effetti qualificati, eventuale sostituzione della motivazione della Commissione, onere della prova e rilevanza dell’infrazione unica e continuata come fondamento della competenza.
Principio di diritto
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a comportamenti tenuti fuori dal SEE, la Commissione può fondarsi sul criterio degli effetti qualificati quando il comportamento è prevedibile, immediato e sostanziale nel SEE; tale criterio è distinto dalla nozione sostanziale di restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto e non richiede la prova di effetti concreti in senso antitrust. Nel caso di specie, il Tribunale non ha sostituito la motivazione della Commissione né invertito l’onere della prova, e la Corte ha quindi respinto integralmente l’impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo SEE
- Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 256 TFUE
Impugnazione su competenza territoriale nel cartello del trasporto aereo di merci
La Corte, Quinta Sezione, decide su un’impugnazione proposta da Martinair Holland NV avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato, nella parte rilevante, la decisione della Commissione nel caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci. La questione centrale riguarda la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a pratiche collusive relative ai servizi di trasporto merci in entrata, cioè su collegamenti da paesi terzi verso il SEE.
Contesto fattuale e amministrativo
La controversia nasce da un’intesa in materia di tariffazione nel settore del trasporto aereo di merci, relativa in particolare a:
- sovrapprezzo carburante,
- sovrapprezzo di sicurezza,
- rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.
La Commissione, dopo ispezioni e una precedente decisione annullata dal Tribunale per vizi di motivazione, ha adottato nel 2017 una nuova decisione nei confronti di 19 vettori, tra cui Martinair. In tale decisione ha ritenuto che le imprese avessero partecipato a un’infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo.
Per Martinair, la Commissione avrebbe ecceduto la propria competenza territoriale nel valorizzare i collegamenti in entrata verso il SEE e nel fare leva, per giustificare tale competenza, sugli effetti economici prodotti nel SEE.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE;
- l’articolo 53 dell’accordo SEE, corrispondente mutatis mutandis all’articolo 101 TFUE;
- l’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, anch’esso corrispondente mutatis mutandis all’articolo 101 TFUE;
- l’articolo 11 di tale accordo, sulla ripartizione di competenze tra istituzioni dell’Unione e autorità svizzere;
- le norme processuali e statutarie sulla portata del sindacato in impugnazione e sull’obbligo di motivazione.
Motivo unico di impugnazione
Martinair deduce un unico motivo, articolato in quattro parti, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel confermare che i servizi di trasporto merci in entrata rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
Le doglianze riguardano:
- l’esistenza di effetti rilevanti nel SEE;
- la necessità di verificare la probabilità degli effetti;
- la pretesa sostituzione della motivazione della Commissione da parte del Tribunale;
- l’idea che una qualificazione come infrazione unica e continuata non possa ampliare la competenza territoriale della Commissione.
Ragionamento della Corte sul criterio degli effetti qualificati
La Corte ribadisce che il criterio degli effetti qualificati serve, al pari del criterio del luogo di attuazione, a consentire l’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione o del SEE a comportamenti posti in essere al di fuori del territorio, ma i cui effetti anticoncorrenziali si fanno sentire nel mercato interno o nel SEE.
Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che occorre che gli effetti siano:
- prevedibili,
- immediati,
- sostanziali.
A questo proposito, la Corte chiarisce che:
- il requisito della "probabilità" evocato da Martinair non si aggiunge ai requisiti di prevedibilità, immediatezza e sostanzialità, ma coincide sostanzialmente con la prevedibilità;
- il Tribunale non ha ritenuto sufficienti effetti indiretti, speculativi o non immediati;
- il Tribunale ha correttamente esaminato l’effetto sui prezzi delle merci importate come possibile effetto rilevante ai fini della competenza.
La Corte considera irricevibili o infondate le critiche che miravano in realtà a contestare la valutazione di fatto del Tribunale, ricordando che in sede di impugnazione essa non può riesaminare i fatti salvo snaturamento.
Immediatezza e sostanzialità degli effetti
Quanto al carattere immediato, la Corte approva il ragionamento del Tribunale secondo cui l’intervento di soggetti intermedi, come gli spedizionieri, non spezza di per sé il nesso causale se deriva dal normale funzionamento del mercato e dall’intesa stessa. Il trasferimento dei sovraccosti lungo la catena economica non impedisce, quindi, che l’effetto resti immediato ai fini del criterio degli effetti qualificati.
Quanto al carattere sostanziale, la Corte rileva che il Tribunale ha potuto fare riferimento alla durata dell’infrazione, alla sua portata mondiale e al fatto che i sovrapprezzi fossero misure di applicazione generale applicabili anche ai collegamenti verso il SEE. Non è stato dimostrato che il Tribunale abbia introdotto elementi estranei alla decisione della Commissione o abbia sostituito la propria motivazione a quella della Commissione.
Obbligo di motivazione e onere della prova
La Corte respinge la censura relativa alla violazione dell’obbligo di motivazione. Osserva che Martinair, in sostanza, non lamenta una vera lacuna motivazionale, ma contesta la fondatezza del ragionamento del Tribunale.
In tema di onere della prova, la Corte afferma che, una volta che la Commissione abbia sufficiente base probatoria per sostenere la prevedibilità dell’effetto, l’impresa può controbattere con elementi contrari. Nel caso concreto, il Tribunale non ha invertito l’onere della prova nel respingere l’argomento dell’"effetto di vasi comunicanti" e nel valutare criticamente la relazione economica prodotta da Martinair.
Infrazione unica e continuata e competenza territoriale
La Corte considera inoperante la quarta parte del motivo. Il Tribunale aveva infatti già confermato, a monte, la competenza della Commissione con riferimento ai servizi di trasporto merci in entrata considerati isolatamente; l’ulteriore ragionamento sull’infrazione unica e continuata costituiva dunque una motivazione ad abundantiam.
Di conseguenza, anche se Martinair sostiene che una nozione procedurale come l’infrazione unica e continuata non possa ampliare il campo di applicazione territoriale dell’articolo 101 TFUE, la Corte non entra nel merito di tale censura, perché non necessaria ai fini della decisione.
Dispositivo
La Corte:
- respinge integralmente l’impugnazione;
- condanna Martinair Holland NV alle spese.
Principi pratici ricavabili
Per la pratica professionale, la pronuncia conferma che:
- la Commissione può sanzionare intese extraterritoriali quando gli effetti nel SEE siano prevedibili, immediati e sostanziali;
- la valutazione della competenza territoriale è distinta dalla qualificazione sostanziale dell’intesa come restrizione per oggetto o per effetto;
- il passaggio economico del sovraccosto attraverso intermediari non esclude automaticamente l’immediatezza dell’effetto;
- in impugnazione, la Corte non può sostituirsi al Tribunale nella valutazione dei fatti e delle prove, salvo snaturamento.
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