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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-369/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Société Air France SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della Commissione – Effetti qualificati – Calcolo dell’ammenda – Circostanza attenuante – Presa in considerazione dei regimi normativi in vigore nei paesi terzi – Parità di trattamento – Durata della partecipazione all’infrazione unica e continuata – Prova – Partecipazione alle varie componenti dell’infrazione unica e continuata. — Causa C-369/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’impugnazione di Air France contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel caso del cartello del trasporto aereo di merci. Ha ritenuto corretta la competenza della Commissione anche sui collegamenti in entrata e ha escluso errori nella valutazione degli effetti qualificati, della durata della partecipazione all’intesa e della riduzione dell’ammenda. Nessuna delle censure di Air France è stata accolta.

Impugnazione di Air France respinta: confermata la competenza della Commissione a sanzionare un’intesa nel trasporto aereo merci anche per i collegamenti in entrata e confermata l’ammenda, con precisazioni su prova della partecipazione e durata dell’infrazione.

La questione giuridica

1) Se il regolamento n. 411/2004 e la decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005 abbiano esteso la competenza della Commissione ai servizi di trasporto merci in entrata (collegamenti da paesi terzi verso SEE/Unione). 2) Se, in subordine, la competenza extraterritoriale potesse fondarsi sugli effetti qualificati dell’intesa nel SEE. 3) Se il Tribunale avesse violato l’obbligo di motivazione, il principio di parità di trattamento, la presunzione di innocenza e le regole sull’onere della prova nel confermare la durata della partecipazione di Air France all’infrazione unica e continuata e nel valutare i regimi normativi di paesi terzi ai fini dell’ammenda.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che la Commissione era competente a sanzionare l’intesa nel trasporto aereo merci anche con riguardo ai servizi di trasporto in entrata, poiché dal 1° maggio 2004 il regolamento n. 1/2003, come modificato dal regolamento n. 411/2004, non esclude più tali collegamenti e, in ogni caso, il criterio degli effetti qualificati era soddisfatto: le pratiche collusive sui sovrapprezzi potevano produrre effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE. La Corte ha inoltre confermato che, per un’infrazione unica e continuata, la partecipazione dell’impresa può essere provata mediante indizi obiettivi e concordanti anche in assenza di prove dirette per alcuni periodi, e che il Tribunale non aveva invertito l’onere della prova né violato la presunzione di innocenza o la parità di trattamento. L’impugnazione è stata pertanto integralmente respinta e Air France condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 411/2004
  • Regolamento (CEE) n. 3975/87
  • Decisione n. 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera
  • Decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004
  • Decisione del Comitato misto SEE n. 40/2005
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte
  • Articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Competenza della Commissione nel cartello del trasporto aereo merci

Si tratta di un’impugnazione proposta da Air France avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato, nella sostanza, la decisione della Commissione nel caso AT.39258 – trasporto aereo di merci. La controversia riguarda un’intesa sui sovrapprezzi applicati ai servizi di trasporto aereo di merci, con particolare attenzione alla competenza della Commissione a sanzionare i collegamenti in entrata da paesi terzi verso il SEE/Unione.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato l’indagine a seguito di una domanda di immunità e di ispezioni senza preavviso presso diversi vettori. Con decisione del 17 marzo 2017, essa ha accertato che i vettori avevano coordinato il comportamento in materia di sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi, qualificando la condotta come infrazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo.

Il Tribunale, con sentenza del 30 marzo 2022, aveva respinto il ricorso di Air France e confermato l’ammenda di EUR 182 920 000. La Corte è stata quindi investita di tre motivi di impugnazione: competenza della Commissione sui servizi in entrata; presa in considerazione dei regimi normativi di paesi terzi; durata della partecipazione di Air France all’infrazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 101 TFUE;
  • l’articolo 53 dell’accordo SEE;
  • l’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo;
  • il regolamento n. 1/2003 e il regolamento n. 411/2004;
  • la decisione n. 1/2007 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera;
  • le decisioni del Comitato misto SEE n. 130/2004 e n. 40/2005;
  • gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende, in particolare i punti 29 e 37;
  • le disposizioni processuali richiamate in materia di impugnazione e spese.

Competenza sui servizi di trasporto merci in entrata

La Corte respinge innanzitutto l’argomento secondo cui il regolamento n. 411/2004 avrebbe escluso i servizi di trasporto merci in entrata dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1/2003. Ricorda che, con il regolamento n. 411/2004, è stata soppressa l’esclusione contenuta nell’articolo 32, lettera c), del regolamento n. 1/2003, sicché dal 1° maggio 2004 non vi era più una base testuale espressa per mantenere esclusi i trasporti aerei fra aeroporti dell’Unione e paesi terzi.

La Corte osserva inoltre che il termine "fra" usato nel regolamento n. 411/2004 è neutro e non limita il riferimento ai soli traffici in uscita. Il Tribunale aveva quindi correttamente concluso che i servizi in entrata rientravano nell’ambito del regolamento n. 1/2003, come modificato, e, per l’accordo SEE, della decisione n. 40/2005.

Effetti qualificati e competenza extraterritoriale

In via subordinata, Air France contestava la dimostrazione degli effetti qualificati nel SEE. La Corte ricorda che tale criterio serve a fondare, alla luce del diritto internazionale pubblico, la competenza extraterritoriale dell’Unione quando il comportamento, pur essendo attuato fuori dal SEE, è idoneo a produrre effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel mercato del SEE.

La Corte chiarisce che questo criterio è distinto dalla qualificazione sostanziale della condotta come restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto. Non occorre, ai fini della competenza, dimostrare gli effetti concreti nel senso richiesto per una restrizione per effetto; è sufficiente che gli effetti siano probabili, prevedibili e immediati. Nel caso concreto, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che il coordinamento sui sovrapprezzi potesse determinare un aumento dei costi del trasporto aereo verso il SEE e, quindi, un aumento dei prezzi delle merci importate, con effetti sui consumatori del SEE.

La Corte sottolinea che non era necessario provare in concreto il trasferimento dell’aumento di costo dagli spedizionieri agli speditori e poi ai consumatori, essendo sufficiente la plausibilità economica dell’effetto. Parimenti, il Tribunale non aveva invertito l’onere della prova: una volta che la Commissione aveva fornito un quadro probatorio sufficiente, spettava ad Air France dimostrare che un eventuale effetto di "vasi comunicanti" avrebbe neutralizzato l’impatto dei sovrapprezzi, prova che non è stata fornita.

Motivazione e pretesa sostituzione della motivazione

Air France contestava anche una pretesa sostituzione della motivazione della decisione della Commissione da parte del Tribunale. La Corte respinge la censura: il Tribunale si era limitato a chiarire e applicare la motivazione già contenuta, in forma succinta, nella decisione controversa, senza introdurre un ragionamento del tutto nuovo. Non vi è dunque stata né sostituzione della motivazione né sanatoria inammissibile di un’eventuale carenza motivazionale dell’atto della Commissione.

Regimi normativi di paesi terzi e parità di trattamento

Con il secondo motivo, Air France sosteneva che il Tribunale avesse trattato in modo diverso, rispetto alla causa SAS Cargo Group e a., il regime normativo thailandese. La Corte rileva che la censura mirava, in realtà, a contestare una parte della motivazione del Tribunale che era ad abundantiam. Già sulla base di un’altra argomentazione, il Tribunale aveva respinto la domanda di riduzione dell’ammenda. Per questo motivo, il motivo è inoperante per la parte che attacca tale motivazione aggiuntiva.

Quanto alla parità di trattamento, la Corte osserva che le situazioni non erano comparabili: nella causa SAS Cargo Group e a. il Tribunale aveva accolto una censura che aveva portato all’annullamento parziale della constatazione d’infrazione, mentre Air France non aveva formulato una censura equivalente. Non essendovi identità di posizione processuale e sostanziale, il diverso esito non integra violazione del principio di parità di trattamento. Ne consegue anche il rigetto delle censure fondate sui diritti della difesa.

Durata della partecipazione all’infrazione unica e continuata

Sul terzo motivo, la Corte conferma l’impostazione del Tribunale in materia di prova della partecipazione a un’infrazione unica e continuata. Ricorda che, nelle infrazioni di lunga durata, la prova può risultare da un insieme di indizi e coincidenze e che la mancanza di prove dirette per alcuni periodi non impedisce di accertare la continuità della partecipazione, se vi sono elementi obiettivi e concordanti.

Periodo 4 febbraio 2000 – 17 gennaio 2001

La Corte respinge la censura di inversione dell’onere della prova. Il Tribunale aveva sì notato l’assenza di contatti contestati a Air France per tale periodo, ma aveva anche individuato altri elementi di prova relativi alla natura e al funzionamento dell’intesa, dai quali poteva desumersi la continuità della partecipazione. In tale contesto, la mancata dissociazione pubblica da sola non bastava a dimostrare la prosecuzione, ma il Tribunale aveva valutato anche altri indizi e non si era limitato a imputare ad Air France un onere impossibile.

Periodo 19 ottobre 2005 – 14 febbraio 2006

Per il periodo successivo all’ottobre 2005, la Corte conferma che il Tribunale poteva considerare la partecipazione di Air France alle componenti dell’infrazione relative al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni sulla base dei contatti ancora riscontrabili sul sovrapprezzo carburante, insieme alla natura meno frequente dei contatti necessari per le altre componenti e alla persistenza degli effetti del coordinamento. La Corte esclude sia l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova sia la violazione della presunzione di innocenza.

Quanto alla parità di trattamento invocata da Air France con riferimento alla sentenza British Airways/Commissione, la Corte la dichiara irricevibile o infondata, poiché si risolve in una contestazione della valutazione dei fatti e degli elementi di prova compiuta dal Tribunale, attività non sindacabile in impugnazione salvo snaturamento, qui non dedotto.

Decisione

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Air France alle spese. La sentenza conferma dunque la decisione della Commissione e l’ammenda inflitta alla compagnia nel caso del cartello del trasporto aereo di merci.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesecompetenza extraterritorialetrasporto aereoammende

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