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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-367/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Air Canada contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della Commissione – Effetti qualificati – Infrazione unica e continuata – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 25 – Prescrizione dei poteri sanzionatori della Commissione – Motivo fondato sulla prescrizione – Carattere di ordine pubblico. — Causa C-367/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l'impugnazione di Air Canada contro la sentenza del Tribunale che aveva quasi integralmente confermato la decisione della Commissione nel cartello del trasporto aereo merci. Viene confermata sia la competenza extraterritoriale della Commissione sui collegamenti in entrata, sia l'imputazione ad Air Canada dell'infrazione unica e continuata anche per collegamenti che essa non serviva direttamente. La Corte esclude inoltre che la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione sia un motivo di ordine pubblico rilevabile d'ufficio.

Impugnazione in materia di intesa nel trasporto aereo merci: competenza extraterritoriale della Commissione, imputazione dell'infrazione unica e continuata e prescrizione del potere sanzionatorio.

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire: se il Tribunale abbia correttamente confermato la competenza della Commissione a sanzionare comportamenti relativi a collegamenti in entrata basandosi sul criterio degli effetti qualificati; se la nozione di infrazione unica e continuata consenta di imputare ad Air Canada anche condotte relative a collegamenti che essa non serviva o non poteva servire; se il Tribunale dovesse rilevare d'ufficio la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione per taluni collegamenti intra-SEE e UE-Svizzera.

Principio di diritto

La Corte ha affermato che il criterio degli effetti qualificati può, da solo, fondare la competenza della Commissione a reprimere condotte anticoncorrenziali poste in essere al di fuori dell'Unione o del SEE, senza che ciò esiga la prova di effetti concreti diversi da quelli valutati ai fini della competenza sostanziale ex articolo 101 TFUE; inoltre, un'impresa può essere ritenuta responsabile di un'infrazione unica e continuata anche per segmenti geografici cui non partecipava direttamente, se ha contribuito al piano comune e conosceva, o poteva ragionevolmente prevedere, gli altri comportamenti illeciti. Infine, il termine di prescrizione di cui all'articolo 25 del regolamento n. 1/2003 non è un motivo di ordine pubblico e non deve essere rilevato d'ufficio dal giudice dell'Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell'accordo SEE
  • Articolo 8 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 7 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 25 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea

Competenza, infrazione unica e continuata e prescrizione nel cartello del trasporto aereo merci

La pronuncia riguarda un'impugnazione proposta da Air Canada contro la sentenza del Tribunale nella causa T-326/17, relativa alla decisione con cui la Commissione aveva accertato un cartello nel mercato del trasporto aereo di merci e inflitto un'ammenda. La Corte esamina tre profili centrali: competenza territoriale della Commissione sui collegamenti in entrata, imputazione di una infrazione unica e continuata anche per collegamenti non serviti dalla ricorrente e rilevabilità d'ufficio della prescrizione del potere sanzionatorio.

Contesto normativo e amministrativo

La vicenda si inserisce nell'applicazione dell'articolo 101 TFUE, dell'articolo 53 dell'accordo SEE e dell'articolo 8 dell'accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo. Il regolamento n. 1/2003 è richiamato in particolare per gli articoli 7, 23 e 25, oltre che per la disciplina della prescrizione. La Commissione aveva inizialmente adottato una decisione nel 2010, annullata dal Tribunale per vizi di motivazione; successivamente ha adottato la decisione controversa del 17 marzo 2017, che ha nuovamente accertato un'intesa mondiale su sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni.

Fatti essenziali e contenuto della decisione della Commissione

La Commissione ha ritenuto che vari vettori, tra cui Air Canada, avessero coordinato per lungo tempo il proprio comportamento tariffario nel trasporto merci aereo. Secondo la decisione controversa, l'intesa costituiva un'infrazione unica e continuata, con effetti sui collegamenti intra-SEE, sui collegamenti UE-paesi terzi, sui collegamenti SEE diversi da quelli UE-paesi terzi e sui collegamenti UE-Svizzera. Per Air Canada, la Commissione ha fissato la partecipazione dal 21 settembre 2000 al 14 febbraio 2006 e ha inflitto un'ammenda di EUR 21.037.500, successivamente ridotta dal Tribunale a EUR 17.952.000 per un profilo probatorio relativo al rifiuto di pagare commissioni.

Primo motivo: competenza della Commissione sui collegamenti in entrata

Air Canada contestava l'uso del solo criterio degli effetti qualificati per fondare la competenza della Commissione e sosteneva che sarebbe stato necessario verificare il criterio dell'attuazione. La Corte ricorda che, secondo la giurisprudenza Intel, il criterio dell'attuazione e quello degli effetti qualificati sono alternativi: basta uno solo dei due per fondare, alla luce del diritto internazionale pubblico, la competenza della Commissione. La Corte respinge anche l'idea che, nel caso di una restrizione per oggetto, la Commissione debba dimostrare effetti concreti sul mercato interno per applicare il criterio degli effetti qualificati.

Valutazione degli effetti qualificati e onere della prova

La Corte conferma che il Tribunale non ha sostituito la motivazione della Commissione ma si è limitato a leggere complessivamente la decisione e a rispondere agli argomenti della ricorrente. La Commissione aveva motivato la propria conclusione richiamando, tra l'altro, l'aumento dei costi di trasporto verso il SEE e il possibile riflesso sui prezzi delle merci importate, nonché sul mercato dei servizi di trasporto merci nel SEE. La Corte precisa che l'onere della prova degli effetti qualificati grava sulla Commissione, ma il Tribunale non ha invertito tale onere: ha semplicemente ritenuto che gli elementi prodotti fossero sufficienti e che Air Canada non avesse fornito una prova contraria idonea.

Infrazione unica e continuata e collegamenti in entrata

Quanto alla censura sull'uso della nozione di infrazione unica e continuata per estendere la competenza della Commissione, la Corte chiarisce che il Tribunale aveva comunque verificato, in via autonoma, l'esistenza di effetti qualificati del coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente. Perciò, anche a prescindere dagli effetti dell'infrazione considerata nel suo insieme, la competenza della Commissione risultava già fondata. Le doglianze della ricorrente sul punto sono respinte come irrilevanti o non idonee a rimettere in discussione gli accertamenti di fatto del Tribunale.

Terzo motivo: prescrizione del potere sanzionatorio

Air Canada sosteneva che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la prescrizione del potere sanzionatorio della Commissione per alcuni collegamenti intra-SEE e UE-Svizzera, alla luce di precedenti sentenze rese contro altri vettori. La Corte afferma che l'articolo 25 del regolamento n. 1/2003 disciplina un termine di prescrizione in senso proprio, volto principalmente a tutelare la certezza del diritto e gli interessi delle imprese, e non un termine processuale di ordine pubblico. Di conseguenza, la prescrizione non deve essere esaminata d'ufficio dal giudice dell'Unione e deve essere eccepita dalla parte interessata.

Secondo motivo: imputazione ad Air Canada per segmenti di traffico non serviti

La Corte respinge anche il motivo con cui Air Canada contestava di essere stata ritenuta responsabile per l'infrazione unica e continuata nella parte relativa ai collegamenti intra-SEE e UE-Svizzera, pur non avendoli mai serviti o potendoli servire legalmente. Richiamando la giurisprudenza su infrazione unica e continuata, la Corte ribadisce che un'impresa può essere responsabile dell'intera infrazione se ha contribuito al piano comune e conosceva, o poteva ragionevolmente prevedere, i comportamenti illeciti degli altri partecipanti. Il Tribunale ha correttamente rilevato che Air Canada aveva partecipato al piano globale e ne aveva accettato il rischio, anche senza essere concorrente potenziale su quei segmenti specifici.

Dispositivo

La Corte respinge integralmente l'impugnazione e condanna Air Canada alle spese. La sentenza conferma quindi la decisione della Commissione e la ricostruzione del Tribunale sui punti essenziali della competenza, della responsabilità per infrazione unica e continuata e della prescrizione.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesetrasporto aereocompetenza territorialeprescrizione

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