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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-375/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — LATAM Airlines Group SA e Lan Cargo SA contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Infrazione unica e continuata – Mancanza di prova della conoscenza, da parte di un partecipante, di due componenti dell’infrazione – Annullamento parziale o integrale della decisione della Commissione – Competenza territoriale della Commissione – Constatazione di un’intesa “mondiale”. — Causa C-375/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge integralmente l’impugnazione di Latam Airlines e Lan Cargo contro la sentenza del Tribunale relativa al cartello nel trasporto aereo di merci. Conferma che il Tribunale poteva annullare la decisione della Commissione solo in parte, perché restava provata la partecipazione delle ricorrenti almeno alla componente del sovrapprezzo carburante dal 22 luglio 2005. La Corte esclude anche violazioni dei diritti della difesa e della competenza territoriale della Commissione, chiarendo che l’autorità europea può constatare i fatti necessari a qualificare un’intesa mondiale e delimitare giuridicamente l’infrazione ai soli collegamenti rientranti nella propria competenza.

Impugnazione in materia di concorrenza nel trasporto aereo merci: validità dell’annullamento solo parziale di una decisione che accerta un’intesa unica e continuata e delimita la competenza territoriale della Commissione.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia errato nell’annullare solo in parte la decisione della Commissione relativa all’intesa nel trasporto aereo merci; se siano stati violati i diritti della difesa per l’abbandono di addebiti verso altri operatori; se la Commissione fosse competente a constatare un’«intesa a livello mondiale» e, più in generale, a determinare la portata geografica dell’infrazione senza incorrere in ambiguità o violazione dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003.

Principio di diritto

La Corte conferma che, in presenza di un’infrazione unica e continuata, l’annullamento può essere solo parziale quando la parte eliminata non incide sulla sostanza della decisione e l’impresa è comunque legittimamente ritenuta responsabile per almeno una componente dell’intesa: la mancata prova della conoscenza di alcune componenti non travolge l’intera decisione se resta dimostrata la partecipazione ad altre. Inoltre, la Commissione può fondare la propria competenza su un’intesa formata o attuata anche fuori dall’Unione quando ricorrono il criterio dell’attuazione o quello degli effetti qualificati, e può compiere le necessarie constatazioni di fatto sulla portata mondiale del comportamento; il dispositivo della decisione, letto alla luce della motivazione, è quello che vincola i giudici nazionali ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 1/2003.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 32, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Impugnazione nel caso del cartello nel trasporto aereo merci

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte contro la sentenza del Tribunale nella causa T-344/17, relativa alla decisione della Commissione sul cartello nel mercato del trasporto aereo di merci. La controversia concerneva la partecipazione di Latam Airlines Group SA e Lan Cargo SA a un’infrazione unica e continuata relativa al sovrapprezzo carburante, al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.

Contesto normativo rilevante

La Corte richiama innanzitutto l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’accordo SEE e l’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, che corrispondono mutatis mutandis alla disciplina antitrust europea. Ricorda inoltre il regolamento n. 1/2003, in particolare:

  • l’articolo 16, sulla vincolatività delle decisioni della Commissione per i giudici nazionali;
  • l’articolo 23, relativo al potere sanzionatorio della Commissione;
  • l’articolo 32, lettera c), nella versione applicabile ratione temporis, poi soppressa.

Fatti, procedimento amministrativo e decisione della Commissione

La Commissione aveva avviato il procedimento a seguito di una domanda di immunità e di successive ispezioni nei locali dei vettori. Con la decisione originaria del 2010 aveva accertato un’intesa sul coordinamento dei prezzi dei servizi di trasporto merci, ma il Tribunale, nel 2015, aveva annullato quella decisione per vizio di motivazione.

La Commissione ha quindi adottato nel 2017 una nuova decisione, nella quale ha descritto un’intesa di portata mondiale basata su contatti bilaterali e multilaterali tra concorrenti. Ha ritenuto che i vettori avessero coordinato il loro comportamento tramite:

  • sovrapprezzo carburante;
  • sovrapprezzo di sicurezza;
  • rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi.

La decisione ha distinto i periodi di applicazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 SEE e dell’articolo 8 dell’accordo con la Svizzera, e ha inflitto a Latam Airlines e Lan Cargo un’ammenda in solido di EUR 8.220.000.

Sentenza del Tribunale impugnata

Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti avevano dedotto sette motivi. Il Tribunale ha accolto il primo motivo, ha accolto solo in parte il secondo e il terzo, e ha respinto gli altri. Ne è derivato l’annullamento parziale della decisione della Commissione per la parte relativa alla mancata prova della partecipazione delle ricorrenti alle componenti dell’intesa sul sovrapprezzo di sicurezza e sul rifiuto di pagare commissioni, nonché alla componente del sovrapprezzo carburante per il periodo anteriore al 22 luglio 2005. L’ammenda è stata ridotta a EUR 2.244.000.

Motivi dell’impugnazione

In sede di impugnazione, Latam Airlines e Lan Cargo deducevano quattro motivi:

  • errore di diritto per non avere il Tribunale annullato integralmente la decisione della Commissione;
  • violazione dei diritti della difesa per non aver motivato l’abbandono dei procedimenti nei confronti di alcune imprese;
  • errore di diritto sulla competenza della Commissione a constatare un’«intesa a livello mondiale»;
  • errori di diritto sulla determinazione della portata geografica dell’infrazione.

Sul primo motivo: annullamento solo parziale della decisione

La Corte respinge la censura secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione per intero. Richiama la propria giurisprudenza secondo cui l’annullamento parziale è possibile solo se le parti eliminate sono separabili e l’annullamento non modifica la sostanza dell’atto.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva accertato che la Commissione non aveva dimostrato in modo giuridicamente sufficiente la conoscenza, da parte delle ricorrenti, delle componenti relative al sovrapprezzo di sicurezza e al rifiuto di pagare commissioni, ma aveva anche rilevato che la partecipazione alla componente del sovrapprezzo carburante era dimostrata almeno dal 22 luglio 2005. Per la Corte, ciò giustificava l’annullamento solo parziale: la mancata prova su alcune componenti non esclude la responsabilità per la componente restante né travolge l’intera qualificazione dell’infrazione unica e continuata.

La Corte esclude anche qualsiasi inversione dell’onere della prova: il Tribunale non aveva imposto alle ricorrenti di provare la propria innocenza, ma aveva valutato la sufficienza delle prove offerte dalla Commissione. La censura di motivazione è dichiarata inoperante, perché anche un eventuale difetto motivazionale non avrebbe condotto all’annullamento della sentenza, essendo il dispositivo comunque fondato su altri motivi di diritto.

Sul secondo motivo: diritti della difesa

La Corte respinge la doglianza relativa all’omessa motivazione dell’abbandono di addebiti verso tredici vettori e un prestatore di servizi. Ricorda che la Commissione non è tenuta, in una decisione sanzionatoria, a spiegare perché non abbia perseguito altre imprese. L’obbligo di riaprire il contraddittorio sorge solo se, dopo l’abbandono di taluni capi, la Commissione intende imputare alle imprese rimaste in procedimento atti nuovi o elementi di prova sensibilmente modificati.

Nel caso concreto, le ricorrenti non avevano dimostrato che ciò fosse accaduto. La seconda censura, basata su un preteso snaturamento di un’e-mail del 22 luglio 2005, viene dichiarata in parte irricevibile e in parte infondata, perché tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito probatorio, preclusa in sede di impugnazione.

Sul terzo motivo: competenza della Commissione e “intesa a livello mondiale”

La Corte conferma che il Tribunale non ha snaturato gli argomenti delle ricorrenti. Il riferimento a un’“intesa a livello mondiale” nella decisione della Commissione era, secondo l’interpretazione accolta dal Tribunale, una constatazione di fatto sulla dimensione geografica del comportamento, non la qualificazione giuridica di un’infrazione autonoma estesa a tutto il mondo.

La Corte ribadisce inoltre che il diritto della concorrenza dell’Unione può applicarsi a comportamenti tenuti fuori dal territorio dell’Unione quando ricorre il criterio dell’attuazione o quello degli effetti qualificati. Ne deriva che la Commissione deve poter accertare anche fatti relativi all’esistenza, alla natura, all’oggetto e alla portata geografica di tali comportamenti, se tali accertamenti sono necessari a giustificare la propria competenza. Il motivo viene quindi respinto integralmente.

Sul quarto motivo: portata geografica dell’infrazione e articolo 16 del regolamento n. 1/2003

La Corte respinge anche le censure relative alla presunta ambiguità della decisione della Commissione. Quanto al punto 1210 della decisione, il Tribunale aveva letto il riferimento a una “portata geografica mondiale dell’infrazione” come un errore materiale, da intendersi nel senso di “portata geografica dell’intesa”. Tale lettura, alla luce del contesto complessivo della decisione, non costituisce uno snaturamento.

La Corte aggiunge che il Tribunale ha correttamente distinto tra:

  • la mera constatazione di fatto di un comportamento coordinato su scala mondiale;
  • la qualificazione giuridica dell’infrazione, limitata ai collegamenti rientranti nella competenza della Commissione.

Quanto all’articolo 16 del regolamento n. 1/2003, la Corte ricorda che a vincolare i giudici nazionali è il dispositivo della decisione, letto alla luce della motivazione che ne costituisce il necessario fondamento. Non vi è quindi violazione del regolamento nel ritenere che, per la portata e la natura dell’infrazione sanzionata, rilevi in primo luogo il dispositivo.

Dispositivo e portata pratica

La Corte respinge integralmente l’impugnazione e condanna Latam Airlines Group SA e Lan Cargo SA alle spese. La pronuncia conferma un approccio rigoroso ma non formalistico alle decisioni antitrust: in presenza di una struttura complessa e unica dell’intesa, l’annullamento può essere limitato alle sole parti non provate, senza travolgere ciò che resta validamente accertato e sanzionato.

Principi operativi per i professionisti

La sentenza è rilevante perché chiarisce che:

  • la prova mancante su alcune componenti di un cartello non impone automaticamente l’annullamento integrale della decisione;
  • la Commissione può descrivere un’intesa come mondiale senza oltrepassare i limiti della propria competenza, purché la qualificazione giuridica resti ancorata ai collegamenti rientranti nel suo ambito territoriale;
  • i giudici nazionali devono conformarsi al dispositivo della decisione della Commissione, interpretato però alla luce della motivazione;
  • in sede di impugnazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito delle prove se non nei limiti dello snaturamento manifesto.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese e cartellitrasporto aereo di mercicompetenza territoriale dell’autorità europeadiritti della difesa

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