Corte di giustizia, Sentenza C-370/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — Air France-KLM contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi) – Società madre e società figlie – Imputabilità del comportamento illecito – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della Commissione – Effetti qualificati – Calcolo dell’ammenda – Circostanza attenuante – Presa in considerazione dei regimi normativi in vigore nei paesi terzi – Parità di trattamento – Durata della partecipazione all’infrazione unica e continuata – Prova – Partecipazione alle varie componenti dell’infrazione unica e continuata. — Causa C-370/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente l’impugnazione di Air France-KLM contro la sentenza del Tribunale nel cartello del trasporto aereo di merci. Vengono confermati sia la competenza della Commissione sui servizi in entrata sia la correttezza, in linea generale, dell’imputazione delle condotte e della valutazione della durata dell’infrazione. La Corte ribadisce inoltre i limiti del sindacato in impugnazione, specie sulle valutazioni di fatto e sulle censure dirette contro motivazioni ad abundantium.
Impugnazione respinta: la Corte conferma la sentenza del Tribunale e la decisione della Commissione nel cartello del trasporto aereo merci, inclusa la competenza a sanzionare i servizi di trasporto merci in entrata, l’imputazione ad Air France-KLM e la durata dell’infrazione.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia errato nel confermare: 1) l’imputazione ad Air France-KLM delle pratiche di Air France e KLM; 2) la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata, anche alla luce del regolamento n. 411/2004 e del criterio degli effetti qualificati; 3) la presa in considerazione dei regimi normativi di paesi terzi ai fini della riduzione dell’ammenda; 4) la valutazione della durata della partecipazione di Air France all’infrazione unica e continuata e il relativo onere della prova.
Principio di diritto
La Corte conferma che la Commissione era competente a perseguire il cartello nel trasporto aereo merci anche con riguardo ai servizi di trasporto merci in entrata, poiché dal 1° maggio 2004 il regolamento n. 411/2004 ha fatto venir meno l’esclusione dei collegamenti aerei con paesi terzi e il criterio degli effetti qualificati è autonomo rispetto alla qualificazione dell’intesa come restrizione per oggetto. Conferma inoltre che una società madre può essere chiamata a rispondere, in base alla continuità giuridica o alla presunzione di influenza determinante, dei comportamenti delle società del gruppo e che la durata della partecipazione a un’infrazione unica e continuata può essere provata anche in assenza di contatti diretti in alcuni periodi, mediante un complesso di indizi obiettivi e concordanti. Le censure sulla parità di trattamento e sui regimi normativi sono respinte anche perché, in parte, rivolte contro motivazioni ad abundantiam o contro valutazioni di fatto non sindacabili in impugnazione.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo
- Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
- Articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo
- Regolamento (CE) n. 1/2003
- Regolamento (CE) n. 411/2004
- Regolamento (CEE) n. 3975/87
- Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 32, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione nel caso trasporto aereo di merci
La Corte di giustizia, Quinta Sezione, decide sull’impugnazione proposta da Air France-KLM avverso la sentenza del Tribunale che aveva confermato la decisione della Commissione nel caso AT.39258 – trasporto aereo di merci. La controversia riguarda un’intesa mondiale su sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi, valutata come infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo.
Fatti e procedimento amministrativo
La Commissione aveva avviato l’indagine a seguito di una domanda di immunità e di successive ispezioni senza preavviso. Dopo la prima decisione del 2010, annullata dal Tribunale per vizio di motivazione, la Commissione ha adottato una nuova decisione nel 2017, nuovamente indirizzata a 19 vettori, tra cui AF-KLM. La Commissione ha ritenuto che i vettori avessero coordinato su scala mondiale il comportamento tariffario nel trasporto merci, applicando sovrapprezzi comuni e rifiutando di pagare commissioni, con effetti sui collegamenti intra-SEE, Unione-paesi terzi, SEE-paesi terzi e Unione-Svizzera.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’accordo SEE e l’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, che corrispondono mutatis mutandis alle regole antitrust dell’Unione. Centrale è anche il regolamento n. 1/2003, come modificato dal regolamento n. 411/2004, che ha esteso il regime di applicazione delle regole di concorrenza ai trasporti aerei tra l’Unione e i paesi terzi, sopprimendo l’esclusione prevista dall’articolo 32, lettera c), del regolamento n. 1/2003. Rilevanti inoltre gli orientamenti del 2006 in materia di ammende, in particolare i punti 29 e 37.
Primo motivo: imputazione ad AF-KLM delle condotte di Air France e KLM
AF-KLM contestava l’imputazione delle condotte della società operativa Air France e di KLM alla holding, sia per il periodo successivo al 2004, sia per il periodo anteriore al mutamento societario del 15 settembre 2004. La Corte respinge la censura: il Tribunale aveva motivato in modo sufficiente il rigetto dell’argomento sull’autonomia delle società figlie e, sul piano del merito, AF-KLM chiedeva in realtà una nuova valutazione delle prove, inammissibile in impugnazione. Quanto al periodo 1999-2004, la Corte chiarisce che non si trattava di un caso di successione di imprese, ma di continuità giuridica della stessa entità che aveva soltanto cambiato denominazione e oggetto sociale; AF-KLM è quindi responsabile personalmente dei fatti anteriori al cambiamento.
Secondo motivo: competenza della Commissione sui servizi di trasporto merci in entrata
La Corte conferma che, dal 1° maggio 2004, non esiste più una base testuale per escludere i servizi di trasporto merci in entrata dall’ambito del regolamento n. 1/2003. Né il testo né la ratio del regolamento n. 411/2004 consentono di limitare l’estensione ai soli traffici in uscita. Ne consegue che la Commissione poteva applicare l’articolo 101 TFUE ai collegamenti Unione-paesi terzi “in entrambi i sensi” e, parallelamente, l’articolo 53 dell’accordo SEE ai collegamenti SEE-paesi terzi dal momento della loro integrazione nell’accordo.
Effetti qualificati e competenza extraterritoriale
La Corte distingue nettamente il criterio degli effetti qualificati dalla qualificazione sostanziale dell’intesa come restrizione per oggetto. Per fondare la competenza extraterritoriale, occorre dimostrare effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE, ma tale requisito non coincide con la necessità di provare effetti anticoncorrenziali concreti ai fini della sussistenza dell’infrazione. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto correttamente che il coordinamento dei sovrapprezzi potesse comportare, in modo ragionevolmente prevedibile, un aumento del prezzo totale dei servizi di trasporto merci e quindi dei prezzi delle merci importate nel SEE. La Corte approva anche il ragionamento secondo cui, se la Commissione ha già fornito indizi sufficienti, spetta all’impresa fornire una controprova, senza che ciò comporti inversione illegittima dell’onere della prova.
Parità di trattamento e regimi normativi di paesi terzi
AF-KLM invocava il regime thailandese, sostenendo che il Tribunale, in altra causa, lo avesse considerato non meramente incoraggiante ma sostanzialmente obbligatorio, con conseguente riduzione dell’ammenda. La Corte respinge il motivo in quanto, in larga parte, diretto contro una motivazione ad abundantiam e, comunque, infondato. Le situazioni processuali non erano comparabili: nella causa SAS Cargo Group il Tribunale aveva annullato parzialmente la constatazione di infrazione, mentre nel caso AF-KLM tale censura non era stata proposta in modo equivalente. Non vi è quindi violazione del principio di parità di trattamento né dei diritti della difesa.
Durata della partecipazione all’infrazione unica e continuata
La Corte conferma che la durata di una partecipazione a un’infrazione pluriennale può essere desunta da un complesso di indizi obiettivi e concordanti anche in assenza di prova diretta per alcuni periodi. Quanto al periodo 4 febbraio 2000 - 17 gennaio 2001, la mancata partecipazione di Air France ad alcune riunioni non bastava a dimostrare l’interruzione della partecipazione all’intesa, poiché il Tribunale aveva valorizzato altri elementi probatori relativi al funzionamento complessivo del cartello. Quanto al periodo 19 ottobre 2005 - 14 febbraio 2006, la Corte ritiene ricevibile la censura, ma la respinge nel merito: il Tribunale poteva considerare che la partecipazione di Air France alla componente carburante e la struttura stessa dell’intesa rendevano plausibile la prosecuzione della partecipazione anche alle componenti sicurezza e commissioni, senza violare presunzione di innocenza o onere della prova.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione. Air France-KLM è condannata alle spese del giudizio di impugnazione. La sentenza conferma quindi l’impianto sanzionatorio della Commissione e la lettura del cartello come infrazione unica e continuata con dimensione globale, ma con effetti sufficientemente radicati nel SEE da giustificare la competenza dell’Unione.
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