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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-403/22

Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 26 February 2026. — SAS Cargo Group A/S and Others v European Commission. — Appeal – Competition – Agreements, decisions and concerted practices – Market for airfreight – Decision of the European Commission finding an infringement of Article 101 TFEU, Article 53 of the Agreement on the European Economic Area and Article 8 of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on Air Transport – Coordination of elements of the price of air freight services (fuel surcharge, security surcharge and refusal to pay commission on surcharges) – Rights of the defence – Right of access to the file – Inculpatory and exculpatory evidence – Inbound freight services – Territorial jurisdiction of the Commission – Qualified effects – Statement of objections – Right to be heard – Single and continuous infringement – Geographic scope of the cartel – State coercion defence – Conditions under which applicable – Proof of participation in a single and continuous infringement – Calculation of the fine – Unlimited jurisdiction of the General Court of the European Union – Distortion. — Case C-403/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia respinge quasi integralmente l’appello di SAS Cargo e altri contro la decisione sul cartello nel mercato del trasporto aereo merci. Conferma che la Commissione poteva applicare il test degli effetti qualificati per estendere la propria giurisdizione a condotte extra-UE/SEE e che non vi sono state violazioni decisive dei diritti di difesa o errori nella qualificazione dell’infrazione come unica e continuata. Accoglie invece il quinto motivo, relativo al ricalcolo della multa, perché il Tribunale ha illegittimamente reintegrato il fatturato delle rotte interne senza base probatoria sufficiente. La Corte ridetermina quindi le ammende e pone le spese a carico di ciascuna parte per le rispettive soccombenze.

Ricorso in materia di cartello airfreight: limiti della giurisdizione extraterritoriale della Commissione, diritti di difesa, qualificazione dell’infrazione unica e calcolo della multa

La questione giuridica

La Corte è chiamata a verificare, da un lato, se il Tribunale abbia correttamente respinto i motivi relativi alla violazione dei diritti di difesa, del diritto di accesso al fascicolo e del diritto a essere sentiti in relazione alla decisione della Commissione sul cartello airfreight; dall’altro, se sia corretta l’applicazione del test degli effetti qualificati per fondare la giurisdizione della Commissione su condotte svolte fuori dall’UE/SEE, la qualificazione della condotta come infrazione unica e continuata, la difesa di coercizione statale e, infine, l’esercizio della giurisdizione estesa del Tribunale nel ricalcolo della multa.

Principio di diritto

La Corte conferma in larga parte la sentenza del Tribunale: la Commissione poteva fondare la propria giurisdizione, per il cartello airfreight, sul test degli effetti qualificati senza dover menzionare espressamente tale test nello statement of objections, purché avesse indicato gli elementi essenziali della contestazione; il Tribunale non ha né sostituito la propria motivazione a quella della Commissione né invertito indebitamente l’onere della prova nella verifica degli effetti, della coercizione statale e dell’infrazione unica e continuata. Tuttavia, il Tribunale ha errato nel reintegrare nel valore delle vendite il fatturato relativo a rotte interne a uno Stato/una Parte, poiché la Commissione non aveva dimostrato che gli altri vettori avessero effettivamente incluso tali ricavi nel calcolo della multa; per questo la Corte annulla parzialmente la sentenza impugnata e ridetermina le ammende.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE
  • Articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CEE) n. 3975/87
  • Articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Orientamenti del 2006 sul metodo di fissazione delle ammende
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 41 e 47

Cartello airfreight e ammende: appello di SAS Cargo e altri contro la sentenza del Tribunale

La causa riguarda l’appello proposto da SAS Cargo Group A/S, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden e SAS AB contro la sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 nella causa T-324/17. La controversia nasce dalla decisione della Commissione che ha accertato un’infrazione dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, relativa al coordinamento di fuel surcharge, security surcharge e rifiuto di pagare commissioni nel mercato del trasporto aereo merci.

Contesto fattuale e amministrativo

La Commissione aveva avviato l’indagine a seguito di una domanda di immunità e di successive ispezioni a sorpresa. Dopo la prima decisione del 2010, annullata dal Tribunale per difetto di motivazione, la Commissione ha adottato nel 2017 una nuova decisione nei confronti di 19 vettori.

La Commissione ha descritto la condotta come un cartello mondiale basato su contatti bilaterali e multilaterali, ritenendolo una infrazione unica e continuata. Ha distinto l’applicazione delle norme a seconda delle rotte e dei periodi:

  • rotte intra-UE/SEE;
  • rotte UE/paesi terzi;
  • rotte SEE non UE/paesi terzi;
  • rotte UE-Svizzera.

Decisione della Commissione e giudizio del Tribunale

La decisione della Commissione ha qualificato la condotta come accordo/ pratica concordata avente per oggetto la restrizione della concorrenza, ha rigettato la difesa di coercizione statale in relazione a vari ordinamenti terzi e ha applicato i criteri delle linee guida del 2006 per il calcolo delle ammende, con riduzioni e aggravanti specifiche.

Il Tribunale ha accolto solo parzialmente il ricorso originario: ha annullato la decisione in parte, soprattutto quanto alla partecipazione al segmento sul rifiuto di pagare commissioni e ad alcuni aspetti sulle rotte thailandesi; ha inoltre rideterminato le ammende. Tuttavia, ha reintegrato nel valore delle vendite il fatturato delle rotte interne a uno stesso Stato della SEE per ragioni di parità di trattamento.

Primo motivo di appello: diritti della difesa e accesso al fascicolo

La Corte esamina anzitutto la censura relativa alla mancata comunicazione di elementi inculpatori ed esculpatori.

Quanto agli elementi inculpatori, la Corte ricorda che la mancata comunicazione di un documento lede i diritti della difesa solo se l’impresa dimostra che la Commissione si è effettivamente basata su quel documento e che la contestazione non poteva essere provata altrimenti. Nel caso concreto, molte censure di SAS Cargo e altri sono state ritenute inammissibili perché dirette contro la decisione della Commissione e non contro la sentenza del Tribunale, oppure perché imponevano una rivalutazione di merito del contenuto delle prove.

Quanto agli elementi esculpatori, la Corte ribadisce che non esiste un diritto ad accesso pieno e automatico alle risposte di altri destinatari dello statement of objections. L’impresa deve indicare, almeno in via prima facie, perché quei documenti sarebbero utili alla difesa. La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto insufficienti le allegazioni troppo generiche delle appellanti.

Secondo motivo di appello: diritto a essere sentiti e test degli effetti qualificati

Le appellanti sostenevano che la Commissione non avesse menzionato nello statement of objections il test degli effetti qualificati e che ciò avesse violato il diritto a essere sentiti.

La Corte respinge tale tesi. Ai fini del rispetto dei diritti di difesa, lo statement of objections deve indicare gli elementi essenziali della contestazione: fatti, qualificazione giuridica, durata, gravità e prove. Non è invece necessario che la Commissione indichi espressamente il nome del test giuridico che intende applicare per fondare la propria giurisdizione extraterritoriale, se ha già chiarito di voler contestare una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE riguardante rotte inbound e ha esposto gli elementi fattuali essenziali.

La Corte conferma quindi che la Commissione non ha introdotto una nuova contestazione né ha alterato il contenuto dello statement of objections quando, nella decisione finale, ha fatto espresso ricorso al test degli effetti qualificati.

Terzo motivo di appello: applicazione del test degli effetti qualificati

Sul merito della giurisdizione extraterritoriale, la Corte distingue tre piani: ammissibilità, correttezza della motivazione del Tribunale e corretto uso delle prove.

La Corte osserva che il Tribunale ha verificato se il comportamento relativo alle rotte inbound fosse idoneo a produrre effetti immediati, sostanziali e prevedibili nel territorio UE/SEE, e che tale verifica non è stata condotta in modo contraddittorio. Rileva inoltre che il Tribunale non ha confuso la probabilità con la prevedibilità: per la giurisprudenza, è sufficiente valutare effetti probabili per soddisfare il requisito della prevedibilità.

Quanto all’immediatezza, la Corte precisa che la nozione richiede che la condotta sia idonea a produrre un effetto immediato nel territorio rilevante; non è necessario applicare il criterio del nesso causale proprio della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Conferma quindi la correttezza dell’impostazione del Tribunale.

La Corte respinge anche la censura di sostituzione di motivazione: il Tribunale non ha creato una nuova base giustificativa, ma ha semplicemente valorizzato i dati già presenti nella decisione e risposto alle argomentazioni delle ricorrenti. In particolare, la Commissione aveva evidenziato che l’aumento dei surcharge poteva riflettersi sui prezzi finali delle merci importate nell’UE/SEE.

Infine, la Corte conferma che il Tribunale poteva considerare, in via accessoria, gli effetti della singola e continuata infrazione nel suo complesso, ma tale passaggio era ormai superfluo perché la giurisdizione risultava già fondata sugli effetti delle condotte inbound considerate separatamente.

Quarto motivo di appello: infrazione unica e continuata e difesa di coercizione statale

La Corte affronta poi le censure sulla qualificazione della condotta e sulla pretesa coercizione statale esercitata da alcune autorità di paesi terzi.

Sulla portata geografica del cartello, la Corte conferma che l’espressione "global basis" nell’operativo della decisione descrive il comportamento materiale, ma non equivale a dichiarare un’“infrazione mondiale” in senso giuridico. La decisione contestata ha qualificato come illeciti solo i comportamenti compresi nelle rotte e nei periodi rientranti nella competenza della Commissione. Le osservazioni sulle esclusioni di Dubai o di altre aree non dimostrano una contraddizione dell’atto.

Sulla difesa di coercizione statale, la Corte ribadisce un principio restrittivo: gli articoli 101 e 102 TFUE non si applicano solo se la normativa nazionale impone la condotta o elimina completamente ogni possibilità di concorrenza; se la normativa si limita a incoraggiare o facilitare il coordinamento, l’impresa resta soggetta alle regole della concorrenza. Tale principio vale anche rispetto a paesi terzi. La Corte conferma quindi che il Tribunale ha correttamente richiesto alle appellanti di provare che le norme straniere imponessero, e non semplicemente favorissero, la condotta contestata.

Quanto ai singoli ordinamenti, la Corte respinge le censure basate su asserite distorsioni delle prove o omissioni di motivazione, osservando che molte doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti.

Infine, la Corte conferma la qualificazione della condotta come infrazione unica e continuata: una serie di atti può formare un’infrazione unica quando si inserisce in un piano complessivo e persegue un obiettivo anticoncorrenziale comune. Il Tribunale ha sufficientemente motivato sia l’esistenza di un piano globale sia la consapevolezza delle appellanti circa i comportamenti degli altri vettori, in particolare alla luce degli scambi di email e dei contatti richiamati nella decisione.

Quinto motivo di appello: esercizio della giurisdizione estesa del Tribunale e calcolo della multa

Questo è il solo motivo accolto dalla Corte.

Il Tribunale aveva ritenuto, nell’esercizio della propria giurisdizione estesa, di dover reintegrare nel valore delle vendite il fatturato generato da SAS Cargo e altri su rotte interne a uno stesso Stato della SEE, per garantire la parità di trattamento con gli altri vettori. La Corte ritiene che tale scelta sia viziata da errore di diritto e da un apprezzamento manifestamente eccessivo delle prove.

In particolare:

  • la risposta della Commissione del 22 aprile 2021 indicava solo una possibilità, non una certezza, circa l’eventuale inclusione o esclusione di tali ricavi da parte di altri destinatari;
  • il Tribunale ha attribuito alla Commissione un’intenzione non sufficientemente dimostrata;
  • non era stato provato che gli altri vettori avessero effettivamente incluso i ricavi delle rotte interne nel valore delle vendite;
  • di conseguenza, mancava la base per affermare una violazione certa del principio di parità di trattamento da correggere tramite incremento del valore delle vendite delle appellanti.

La Corte annulla pertanto i punti della sentenza del Tribunale relativi alla rideterminazione della multa e fissa direttamente i nuovi importi delle ammende.

Dispositivo e spese

La Corte:

  • annulla parzialmente la sentenza del Tribunale, limitatamente ai punti relativi al ricalcolo della multa;
  • respinge il resto dell’appello;
  • ridetermina le ammende a carico di SAS Consortium, SAS Cargo/SAS Consortium, SAS Cargo/Other, SAS Cargo/SAS e SAS Cargo;
  • dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, sia in primo grado sia in appello.

Principi rilevanti per la pratica

Per gli operatori del diritto della concorrenza, la pronuncia conferma che:

  • lo statement of objections deve contenere gli elementi essenziali della contestazione, ma non necessariamente il nome del test giuridico che la Commissione intende applicare alla giurisdizione extraterritoriale;
  • la difesa di coercizione statale è ammessa solo in presenza di imposizione normativa o eliminazione totale della libertà competitiva, non in presenza di mera facilitazione o incoraggiamento;
  • l’esistenza di un’infrazione unica e continuata consente di imputare a un’impresa i comportamenti altrui se essa vi ha partecipato con consapevolezza dell’assetto complessivo;
  • nell’esercizio della giurisdizione estesa, il Tribunale non può correggere la multa sulla base di ipotesi non dimostrate circa il trattamento riservato ad altri destinatari della decisione.

Come è indicizzato

Materiediritto della concorrenzacartelli nel trasporto aereogiurisdizione extraterritorialediritti di difesacalcolo delle ammende

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