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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-378/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 febbraio 2026. — British Airways plc contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione europea che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Servizi di trasporto merci in entrata – Competenza territoriale della Commissione – Effetti qualificati – Caratterizzazione – Infrazione unica e continuata – Presa in considerazione degli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme. — Causa C-378/22 P

Giurisprudenza europea62022CJ0378

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione di British Airways contro la sentenza del Tribunale nel caso del cartello del trasporto aereo merci. Conferma che la Commissione era competente a sanzionare il coordinamento dei sovrapprezzi sui collegamenti in entrata sulla base degli effetti qualificati nel SEE e che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel valutare la prevedibilità degli effetti anticoncorrenziali. Le censure sull’uso della nozione di infrazione unica e continuata sono dichiarate inoperanti perché attinenti a una motivazione ad abundantiam.

Impugnazione nel caso del cartello del trasporto aereo merci: competenza extraterritoriale della Commissione e criterio degli effetti qualificati per i collegamenti in entrata

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se il Tribunale abbia commesso errori di diritto nel confermare la competenza della Commissione ad applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto merci in entrata, in particolare: se vi sia stata sostituzione della motivazione della Commissione; se il criterio degli effetti qualificati richieda la prova di effetti concreti sui mercati a valle anche quando l’intesa è qualificata come restrizione per oggetto; se il nesso tra intesa e aumento dei prezzi delle merci importate sia stato correttamente valutato; e se il Tribunale potesse prendere in considerazione gli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme.

Principio di diritto

La Corte conferma che la Commissione può fondare la propria competenza a reprimere comportamenti posti in essere fuori dall’Unione o dal SEE sul criterio degli effetti qualificati, purché le pratiche siano idonee a produrre effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel mercato interno o nel SEE; tale criterio è distinto dalla qualificazione sostanziale dell’intesa come restrizione per oggetto o per effetto. Nel caso di specie, la Corte respinge tutti i motivi di impugnazione: il Tribunale non ha sostituito la motivazione della Commissione, ha correttamente ritenuto prevedibile l’aumento dei prezzi delle merci importate derivante dal coordinamento dei sovrapprezzi sui collegamenti in entrata, e le censure contro l’esame degli effetti dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme sono inoperanti perché dirette contro una motivazione ad abundantiam. L’impugnazione è quindi integralmente respinta e British Airways è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53 dell’accordo SEE
  • Articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Articolo 11 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
  • Regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 32, lettera c), del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Impugnazione nel caso del cartello del trasporto aereo merci: competenza extraterritoriale della Commissione e criterio degli effetti qualificati

La pronuncia riguarda un’impugnazione proposta da British Airways contro la sentenza del Tribunale nel procedimento relativo al cartello mondiale nel settore del trasporto aereo di merci. Al centro della causa vi è la questione se la Commissione potesse applicare l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’accordo SEE a condotte riguardanti i collegamenti in entrata da paesi terzi verso il SEE, sulla base del criterio degli effetti qualificati.

Contesto normativo

L’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo, entrato in vigore il 1º giugno 2002, contiene disposizioni corrispondenti, mutatis mutandis, agli articoli 101 e 102 TFUE. L’articolo 11 dell’accordo disciplina l’applicazione di tali regole e la cooperazione con le autorità svizzere. Il regolamento n. 1/2003 è stato reso applicabile anche nell’ambito dell’accordo CE-Svizzera e nell’accordo SEE; sono rilevanti in particolare gli articoli 16 e 23. La Corte richiama inoltre l’articolo 101 TFUE, l’articolo 53 dell’accordo SEE, l’articolo 263 TFUE e, in materia di impugnazione, gli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58 dello Statuto.

Fatti e decisione della Commissione

British Airways operava nel mercato dei servizi di trasporto aereo di merci. La Commissione ha accertato un’intesa mondiale tra vettori relativa a tre elementi di prezzo: sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza e rifiuto di pagare commissioni sui sovrapprezzi. La decisione del 17 marzo 2017 ha qualificato tale comportamento come infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo CE-Svizzera sul trasporto aereo.

Quanto alla competenza, la Commissione ha distinto i periodi e i collegamenti su cui poteva applicare ciascuna norma, escludendo taluni tratti anteriori alle date di applicabilità. Per i collegamenti in entrata, ha ritenuto che le pratiche potessero avere effetti immediati, sostanziali e prevedibili nel SEE, in particolare perché il maggiore costo del trasporto verso il SEE poteva tradursi in prezzi più elevati delle merci importate per i consumatori del SEE.

Procedimento dinanzi al Tribunale

British Airways ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale deducendo nove motivi. Il Tribunale ha annullato solo la parte relativa al rifiuto di pagare commissioni per British Airways e ha ridotto l’ammenda da 104.040.000 EUR a 84.456.000 EUR. Per il resto ha respinto il ricorso, compreso il motivo relativo al difetto di competenza della Commissione sui servizi di trasporto merci in entrata.

Motivi di impugnazione e questioni esaminate dalla Corte

In impugnazione British Airways ha proposto tre motivi:

  • errore di diritto nell’analisi degli effetti qualificati ai fini della competenza della Commissione;
  • errore nella valutazione del nesso tra intesa e aumento dei prezzi delle merci importate nel SEE;
  • errore nel prendere in considerazione gli effetti dell’infrazione unica e continuata considerata nel suo insieme.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte ricorda che i giudici dell’Unione non possono sostituire la propria motivazione a quella della Commissione, ma possono esplicitare la motivazione dell’atto impugnato quando rispondono agli argomenti delle parti. Nel caso di specie, il Tribunale si è limitato a chiarire la motivazione della Commissione senza sostituirla.

Sul merito, la Corte ribadisce che il criterio degli effetti qualificati è distinto dalla qualificazione sostanziale dell’intesa come restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto. Per fondare la competenza extraterritoriale della Commissione è sufficiente che il comportamento sia idoneo a produrre effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel SEE. Non occorre dimostrare, ai fini di tale competenza, gli effetti concreti propri dell’analisi di una restrizione per effetto.

La Corte respinge inoltre l’argomento secondo cui il Tribunale avrebbe trascurato gli effetti sui mercati a valle: si tratta in parte di una critica nuova, quindi irricevibile, e in parte di una lettura erronea della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva comunque verificato la sostanzialità, la prevedibilità e l’immediatezza dell’effetto sui prezzi delle merci importate.

Ragionamento della Corte sul secondo motivo

La Corte afferma che, in materia di prova, spetta alla Commissione dimostrare gli elementi costitutivi dell’infrazione, ma l’impresa può contrastare tale prova con elementi idonei a mettere in dubbio la tesi della Commissione. In questo caso, il Tribunale ha ritenuto plausibile che il coordinamento orizzontale dei sovrapprezzi e il rifiuto di pagare commissioni comportassero un aumento del prezzo totale dei servizi di trasporto merci in entrata.

Le censure di British Airways sull’inversione dell’onere della prova e sul preteso snaturamento delle prove sono respinte: il Tribunale non ha chiesto alla ricorrente di provare in via generale l’assenza di nesso causale, ma ha semplicemente esaminato se gli elementi addotti fossero sufficienti a confutare la prova fornita dalla Commissione. Le ulteriori doglianze si risolvono in una richiesta di nuovo esame dei fatti e delle prove, inammissibile in sede di impugnazione salvo snaturamento, che non è dimostrato.

La Corte conferma inoltre che il Tribunale ha potuto considerare prevedibile la ripercussione del costo aggiuntivo sugli spedizionieri e, da questi, sugli speditori, senza violare le regole sull’onere della prova.

Ragionamento della Corte sul terzo motivo

La Corte dichiara inoperante il terzo motivo. Il Tribunale aveva già ritenuto sufficiente, per fondare la competenza della Commissione, il coordinamento relativo ai servizi di trasporto merci in entrata considerato isolatamente. L’esame successivo degli effetti dell’infrazione unica e continuata nel suo insieme era quindi ad abundantiam. Le censure contro una motivazione ad abundantiam non possono comportare l’annullamento della decisione impugnata.

Decisione e dispositivo

Poiché nessuno dei motivi di impugnazione è accolto, la Corte respinge integralmente l’impugnazione. British Airways è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Commissione.

Principi affermati

La sentenza conferma che:

  • il criterio degli effetti qualificati può fondare la competenza extraterritoriale della Commissione in materia antitrust;
  • tale criterio richiede effetti prevedibili, immediati e sostanziali, ma non coincide con l’analisi della restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto;
  • in sede di impugnazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove salvo snaturamento;
  • una censura diretta contro una motivazione ad abundantiam è inoperante.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintese anticoncorrenzialitrasporto aereo di mercicompetenza territorialeammende antitrust

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