Sentenza del 29/03/2017 n. 8043 - Corte di Cassazione
Accertamento - Redditometro - Tenore di vita - Scostamento - Motivazione - Contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva rideterminato sinteticamente il reddito di S.C. applicando il redditometro, rilevando una macroscopica incongruenza tra redditi dichiarati e tenore di vita familiare. Il contribuente aveva giustificato le spese e il mantenimento dei beni con somme provenienti dallo smobilizzo di investimenti. L’Agenzia contestava che tali giustificazioni fossero sufficienti e provate, in particolare perché non risultavano dimostrati né l’effettivo utilizzo di quelle somme per sostenere il tenore di vita né la loro disponibilità per il periodo rilevante. Contestava inoltre che la sentenza favorevole alla moglie potesse produrre giudicato nel suo giudizio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il quarto motivo dell’Agenzia, relativi al giudicato esterno: la decisione della CTR non si fondava sull’efficacia vincolante della sentenza relativa alla moglie, ma la richiamava come elemento di conforto. Ha accolto il secondo e il terzo motivo, relativi alla prova contraria e alla motivazione, perché la CTR aveva ritenuto sufficienti le giustificazioni senza verificare concretamente se i redditi derivanti dai disinvestimenti fossero stati effettivamente impiegati per mantenere il tenore di vita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 38, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente ratione temporis
Non è sufficiente, pertanto, la dimostrazione dell'esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche un'indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita.
La prova contraria del contribuente non si esaurisce nel dimostrare l’esistenza o la disponibilità di redditi esenti o assoggettati a ritenuta alla fonte. Devono essere valutate anche la loro entità e la durata del possesso e, sulla base degli elementi disponibili, verificato il loro effettivo collegamento con le spese o con il mantenimento del tenore di vita contestati.
Art. 2909 c.c.
Le censure non meritano accoglimento, giacchè la decisione non sembra fondata sull'efficacia di giudicato della sentenza richiamata. Quest'ultima, infatti, è citata soltanto a conforto della ritenuta correttezza della tesi del contribuente in ordine alle giustificazioni relative alle fonti di reddito e alla idoneità delle medesime a superare la presunzione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.
La sentenza resa nel distinto giudizio della moglie non produce giudicato nel giudizio del contribuente quando riguardi un diverso avviso e parti diverse; può tuttavia essere richiamata come elemento di supporto argomentativo, senza attribuirle efficacia vincolante.
Massime di principio
- Nel redditometro, la prova che il contribuente abbia smobilizzato investimenti non basta da sola a superare la presunzione: occorre valutare importo e periodo di disponibilità delle somme e verificare, alla luce degli elementi concreti, se siano state effettivamente utilizzate per le spese o per il tenore di vita contestati.
- La valutazione della prova contraria deve essere concreta e riferita al nesso tra le risorse finanziarie dichiarate e le spese accertate; una motivazione che si limiti a considerare genericamente sufficienti le giustificazioni, senza compiere tale verifica, non è adeguata.
- Una pronuncia relativa al coniuge o a un altro contribuente non determina automaticamente giudicato nel distinto accertamento: l’efficacia vincolante richiede i presupposti del giudicato, mentre la decisione altrui può essere considerata soltanto come elemento argomentativo.
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