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Sentenza

Sentenza del 29/03/2017 n. 8034 - Corte di Cassazione

Riscossione - cartella di pagamento - - Fallimento del contribuente - Atti del procedimento tributario successivi a tale dichiarazione - notificazione di cartella di pagamento esclusivamente a curatela della società in fallimento - validità effetti sul contribuente - esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 25 ottobre 2010 della Commissione tributaria regionale di Bologna, che aveva annullato l’avviso di mora notificato a G.G. il 2 febbraio 2008. Con un unico motivo, ha denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 26 e 50 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella di pagamento, notificata al curatore del fallimento della società, fosse efficace anche nei confronti del socio fallito personalmente e potesse quindi fondare l’avviso di mora. G.G. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso e ne ha comunque chiesto il rigetto; la Corte ha deciso il ricorso nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Equitalia, confermando la nullità dell’avviso di mora nei confronti di G.G. La cartella di pagamento presupposta non gli era stata notificata personalmente, benché fosse stato dichiarato fallito in proprio: la notifica effettuata soltanto al curatore della società non era sufficiente a rendere la cartella opponibile al socio fallito. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 26 e 50

    Erano le disposizioni invocate da Equitalia sulla notificazione della cartella e sui presupposti dell’avviso di mora. La Corte ha respinto la censura basata su tali norme, poiché l’avviso non poteva fondarsi, nei confronti del contribuente, su una cartella non validamente notificatagli.

  • Legge fallimentare, art. 147

    in caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi della L. Fall., art. 147, l'atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non al solo curatore ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale

    Per i crediti anteriori al fallimento, o relativi al periodo d’imposta in cui il fallimento è dichiarato, l’atto impositivo deve essere notificato sia al curatore sia al socio fallito personalmente. Quest’ultimo conserva la possibilità di impugnarlo, anche per i riflessi sanzionatori che possono derivare dalla sua definitività.

Massime di principio

  • La dichiarazione di fallimento non estingue l’impresa: il curatore ne assume la legittimazione sostanziale e processuale nell’ambito della procedura, ma ciò non rende automaticamente opponibili al fallito gli atti notificati soltanto al curatore.
  • Quando si tratta di crediti tributari anteriori al fallimento, o riferiti al periodo d’imposta in cui esso è dichiarato, e il fallimento è esteso al socio illimitatamente responsabile, l’atto impositivo va notificato anche al socio personalmente.
  • L’avviso di mora non sostituisce la cartella di pagamento: se quest’ultima non è stata validamente notificata al contribuente, l’avviso successivo è nullo nei suoi confronti.
  • La notificazione al curatore della società e quella al socio dichiarato fallito personalmente riguardano destinatari e posizioni giuridiche distinti; in una situazione analoga occorre verificare la regolarità della notifica per ciascun destinatario che la legge abilita a impugnare l’atto.

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