Sentenza del 29/03/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Lecco
Omessa produzione in giudizio "notitia crimininis" - Raddoppio termini - Non sussiste - Rettifica in capo alla società - Raddoppio per i soci - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento. Il contribuente ha contestato la rettifica perché l'Amministrazione non aveva prodotto in giudizio la notitia criminis, ossia la denuncia penale necessaria per verificare l'esistenza dei presupposti obiettivi del raddoppio. È stata inoltre contestata l'estensione automatica del raddoppio al socio per il maggior reddito di partecipazione derivante dalla rettifica effettuata nei confronti della società, quando la denuncia penale riguardava esclusivamente l'amministratore.
La decisione
La pretesa fiscale è stata ritenuta illegittima nella parte notificata oltre i termini ordinari. L'omessa produzione della denuncia penale ha impedito al giudice tributario di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per il raddoppio dei termini. Inoltre, il raddoppio non può essere automaticamente esteso al socio in relazione al maggior reddito imputato per trasparenza, se la violazione penalmente rilevante e la relativa denuncia riguardano soltanto l'amministratore della società. Il raddoppio può operare esclusivamente nei confronti del soggetto cui si riferisce la denuncia e per il quale ricorrono i presupposti di legge.
Norme richiamate
Disciplina del raddoppio dei termini di accertamento
Il raddoppio dei termini opera in presenza di una speciale condizione obiettiva.
Il raddoppio non è automatico: richiede la verifica dell'esistenza di fatti penalmente rilevanti e della tempestiva denuncia prevista dalla disciplina applicabile. Il giudice tributario deve poter controllare concretamente tali presupposti.
Principi della Corte costituzionale sul raddoppio dei termini
In presenza di una speciale condizione obiettiva.
Il raddoppio è giustificato dalla necessità di utilizzare, in un arco temporale più ampio, elementi emersi da indagini con rilevanza penale, ma non può essere utilizzato arbitrariamente dall'Amministrazione finanziaria.
Disciplina della trasparenza fiscale delle società e imputazione del reddito ai soci
La rettifica del reddito della società può riflettersi sul reddito dei soci, ma il raddoppio dei termini deve essere valutato autonomamente nei confronti di ciascun destinatario. La denuncia penale riferita all'amministratore non determina automaticamente il raddoppio dei termini per i soci.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione utilizza il raddoppio dei termini, deve dimostrare la sussistenza dei presupposti penali previsti dalla legge e consentire al giudice tributario di verificarli.
- La mancata produzione in giudizio della denuncia penale può rendere illegittimo l'accertamento notificato oltre il termine ordinario, perché impedisce il controllo sulla legittimità del raddoppio.
- Il raddoppio dei termini deve essere riferito individualmente al soggetto coinvolto nella violazione penalmente rilevante e non si estende automaticamente ad altri contribuenti collegati, come i soci.
- La rettifica societaria e quella nei confronti dei soci possono essere collegate quanto al maggior reddito, ma i presupposti procedurali e temporali del raddoppio devono essere verificati separatamente per ciascun soggetto.
- In situazioni analoghe è quindi essenziale controllare la data di notifica dell'accertamento, il termine ordinario applicabile, l'esistenza e la tempestività della denuncia penale e il soggetto specificamente interessato dalla denuncia.
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