Sentenza del 29/03/2017 n. 8033 - Corte di Cassazione
IRES - Studi di settore - Presunzioni - Attività svolta - Carenza di motivazione - Contraddittorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2005, era stato determinato ai fini IRES un maggior reddito sulla base degli studi di settore, ai sensi dell’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993. La contribuente aveva contestato la carenza e incompletezza della motivazione dell’avviso, sostenendo che non bastasse indicare lo scostamento dagli studi senza confrontarsi con le giustificazioni fornite nel contraddittorio. Con il ricorso per cassazione ha inoltre dedotto la violazione della disciplina degli studi di settore e l’omessa pronuncia sull’eccezione di novità della questione introdotta dall’Agenzia in appello.
La decisione
La Cassazione ha accolto il secondo motivo: la CTR aveva omesso di esaminare la specifica eccezione di nullità dell’avviso per motivazione inadeguata, limitandosi ad affermare genericamente che la contribuente non aveva provato le proprie deduzioni. In materia di studi di settore, l’atto deve spiegare anche perché siano state disattese le contestazioni formulate dal contribuente nel contraddittorio; il solo scostamento dai parametri non è sufficiente. La sentenza della CTR della Lombardia n. 143/27/13, depositata il 15 novembre 2013, è stata cassata con rinvio ad altra sezione della stessa CTR, anche per la regolazione delle spese. Il primo e il terzo motivo sono rimasti assorbiti: non sono stati quindi decisi nel merito.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies
In materia di parametri o studi di settore il consolidato indirizzo di questa Corte ritiene che la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri, ma dev'essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.
L’accertamento fondato sugli studi di settore non può basarsi soltanto sullo scostamento: deve confrontarsi con le contestazioni e le spiegazioni fornite dal contribuente, così da rendere verificabile l’applicazione della presunzione al caso concreto.
D.P.R. n. 600/1973, art. 42
La dedotta nullità dell'avviso di accertamento per inadeguatezza ed incompletezza della motivazione, specificamente rilevante in materia di studi di settore, dedotta dalla contribuente sin dal primo grado di giudizio, non risulta invero esaminata nella sentenza della CTR.
La contestazione relativa alla carenza di motivazione dell’avviso deve essere esaminata dal giudice; nel contesto degli studi di settore la motivazione deve dare conto delle ragioni per cui le giustificazioni del contribuente sono state disattese.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, comma 2
La norma è stata invocata dalla contribuente per contestare la novità della questione introdotta dall’Agenzia in appello, ma il motivo è stato assorbito e la Corte non ne ha esaminato il merito.
Codice di procedura civile, art. 112
La norma è stata richiamata a fondamento della censura di omessa pronuncia sull’eccezione di novità della questione in appello; la censura è rimasta assorbita e non è stata decisa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha accolto la censura relativa all’omesso esame della contestazione sulla motivazione dell’accertamento e ha dichiarato assorbite le altre.
Massime di principio
- Un accertamento basato su parametri o studi di settore non è adeguatamente motivato se si limita a indicare lo scostamento: deve spiegare perché le osservazioni e le prove presentate dal contribuente nel contraddittorio non sono state ritenute convincenti.
- Il contraddittorio serve a verificare che la presunzione statistica sia coerente con la concreta attività e situazione economica del singolo contribuente; le circostanze emerse devono essere considerate nell’atto e nella successiva valutazione giudiziale.
- Il contribuente può fornire prova contraria senza limitazioni predeterminate di mezzi o contenuto. La presunzione tratta dagli studi di settore e l’onere probatorio conseguente devono essere giustificati alla luce delle circostanze concrete.
- Il giudice che esamina un accertamento fondato sugli studi di settore deve valutare specificamente le deduzioni del contribuente sulla motivazione e sulla propria situazione concreta; una statuizione generica sull’insufficienza della prova non risponde a tale esigenza.
- L’accoglimento di un motivo che determina la cassazione con rinvio può assorbire gli altri motivi, senza che ciò comporti una decisione sul loro fondamento.
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