Sentenza del 29/03/2017 n. 8049 - Corte di Cassazione
Riscossione - azioni cautelari e conservative - Ufficio territorialmente competente - Domicilio fiscale - Necessità - Inosservanza - validità dell'atto di fermo amministrativo - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
B.A. aveva impugnato il fermo amministrativo della propria autovettura, disposto per il mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali, lamentando sia l’omessa notifica delle cartelle presupposte sia l’incompetenza territoriale del concessionario. La CTP di Avellino aveva ritenuto regolari le notifiche, ma annullato il fermo perché emesso dal concessionario di Avellino benché la contribuente avesse domicilio fiscale in provincia di Caserta; la CTR della Campania aveva confermato. Equitalia Sud ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi: inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi in materia tributaria; tardività del ricorso, che a suo avviso andava presentato entro venti giorni dalla comunicazione del fermo; preclusione del vizio di competenza per mancata impugnazione delle cartelle; infine, dedotta abolizione della competenza territoriale in seguito alla riforma del servizio nazionale di riscossione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, applicando il principio della ragione più liquida, e lo ha rigettato: la riforma introdotta dal D.L. n. 203 del 2005 non ha eliminato la competenza territoriale degli uffici. Per gli atti della riscossione rileva il domicilio fiscale del contribuente e il fermo emesso da un soggetto territorialmente incompetente è illegittimo. Poiché il rigetto del quarto motivo ha comportato l’assorbimento degli altri tre, la Corte ha rigettato integralmente il ricorso di Equitalia, lasciando ferma la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il fermo. Nessuna statuizione sulle spese, perché la contribuente intimata non ha svolto attività difensiva. Decisione assunta il 15 dicembre 2016 e depositata il 29 marzo 2017.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31
Ogni atto impositivo deve essere emesso dall'organo territorialmente competente. La competenza territoriale dell'Ufficio finanziario è individuata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale del contribuente. La disposizione prevede che la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o doveva essere presentata.
La competenza territoriale dell’ufficio finanziario è individuata in base al domicilio fiscale del contribuente, riferito al momento in cui la dichiarazione è stata o doveva essere presentata. Il principio fonda l’illegittimità degli atti emessi da un soggetto privo della competenza territoriale pertinente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58
Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, il contribuente è tenuto a comunicare ogni variazione del domicilio fiscale, permanendo in caso contrario la competenza territoriale dell'Ufficio individuato in riferimento al precedente domicilio.
Il contribuente deve comunicare le variazioni del domicilio fiscale; se non lo fa, resta competente l’ufficio individuato sulla base del domicilio precedente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1) l'Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che "l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".
La formazione dei ruoli per ambiti territoriali conferma che l’organizzazione nazionale della riscossione non cancella il collegamento territoriale tra ufficio, ruolo e concessionario competente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24
Ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 (come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1) l'Ufficio accertatore "forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano", così come il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 24 dispone che "l'Ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce".
Il ruolo deve essere consegnato al concessionario dell’ambito territoriale cui si riferisce; la disposizione concorre a escludere che la riforma del servizio abbia reso irrilevante la competenza territoriale.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248
La riforma non ha determinato la modifica della competenza territoriale degli Uffici distrettuali.
Il riassetto del servizio nazionale di riscossione e il suo affidamento a una società articolata su scala nazionale non hanno abolito la competenza territoriale degli uffici, né legittimano l’emissione di atti da parte di un soggetto territorialmente incompetente.
Massime di principio
- Nelle azioni cautelari e conservative della riscossione, la competenza territoriale va verificata in base al domicilio fiscale del contribuente e alle regole di individuazione dell’ufficio competente; la riorganizzazione nazionale del concessionario non elimina tale vincolo.
- Il fermo amministrativo emesso da un soggetto privo di competenza territoriale è illegittimo, anche quando il servizio di riscossione è affidato a una società operante a livello nazionale.
- Il contribuente deve comunicare ogni variazione del domicilio fiscale; in mancanza, la competenza resta riferita al domicilio precedentemente risultante.
- La Corte può decidere prioritariamente un motivo che consente di definire la controversia, lasciando assorbiti gli altri motivi senza esaminarli nel merito.
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